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Legge di bilancio 2019 e Codice dei contratti: le novità sugli affidamenti diretti  

La revisione del Codice concede il via libera all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fino al 31 dicembre 2019

Di Agata Scarafilo

 

Abstract

Modifiche temporali al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), apportate dalla Legge di Bilancio (Legge 145/2018) sugli affidamenti diretti. Le novità applicabili fino al 31 dicembre 2019.

 

Importanti novità in tema di attività negoziali sono state introdotte con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Le novità sono state emanate con l’art. 1 comma 912, che si riporta integralmente di seguito: “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

Si tratta di modifiche temporali afferenti le modalità di affidamento dei “lavori”, con esclusione quindi dei servizi e delle forniture di importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro al netto dell’IVA (importo al di sotto della soglia comunitaria)

 

In buona sostanza, prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, era applicabile la lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice e quindi la procedura negoziata, mentre adesso, sino al 31 dicembre 2019, sarà possibile utilizzare, per i lavori, la procedura ristretta con affidamento diretto.

Ricordiamo che l’art. 36 del Codice dei Contratti, che nel 2016 sostituì l’art. 125 del vecchio Codice, prevede che, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli del Codice (articoli 37 e 38) e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

  • per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è consentito:
    1. affidamento diretto, adeguatamente motivato;
    2. lavori in amministrazione diretta.

 

  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’ art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di:
    1. indagini di mercato
    2. elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (si ricordi a tale riguardo che le Scuole non sono obbligate ad avere l’Albo Fornitori – art. 332 DPR 207/2010).

Ciò premesso, è opportuno precisare che, tuttavia, nella fattispecie si potrà procedere ad  affidamento diretto (procedure indicate alla lettera a) del comma 2 del citato articolo 36 del codice dei Contratti), previa consultazione di tre operatori economici, mentre nella citata lettera a) si parlava di “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”. In sintesi, ci sarà la possibilità, per l’affidamento dei “lavori” di importo compreso tra 40.000 e 350.000 euro, di procedere ad affinamento diretto, ma dimostrando di aver comunque proceduto ad indagine di mercato (consultazione documentata di imprese del settore), con il dovuto distinguo di importo inferiore a 150.000 euro o superiore a 150.000, ma inferiore a 350.000 euro (vedasi tabella di sintesi riportata nel presente contributo professionale).

In tutto ciò non vengono meno le indicazioni esplicitate dalle linee guida Anac n. 4 al paragrafo 4.3. in tema di trasparenza, attraverso l’applicazione della quale si è obbligati ad estrinsecare pubblicamente (pubblicazione all’Albo e nella sezione Trasparenza del proprio sito istituzionale) le “motivazioni”, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante  – nel nostro caso le scuole, ndr, può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

 

Così pure non viene meno il principio di “rotazione” previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7. Fondamentale sarà, dunque, chiarire tutto ciò attraverso una “Determina a contrarre”.

In applicazione del principio di trasparenza e di pubblicità, la “Determina a contrarre” dovrà essere pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Pertanto, l’avvio di ogni attività negoziale inizia proprio con la “Determina a contrarre, nella quale le amministrazioni definiscono, oltre alle esigenze che intendono soddisfare tramite l’affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.

Le linee guida dell’ANAC evidenziano l’opportunità di fare riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla relativa copertura, nonché alle principali condizioni contrattuali.

 

Un’altra novità riguarda, inoltre, i lavori di importo uguale o maggiore a 150.000 euro, ma inferiori a 350.000 euro, per i quali, mentre resta la procedura negoziata, cambia il numero degli operatori economici, che passa da un minimo 15 ad un minimo di 10

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito una tabella che pone in sinossi le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e le novità temporali apportate, invece, dalla Legge di bilancio 2019 e nello specifico dal all’articolo 1, comma 912.

 

Limite di importo lavori in euro (IVA ESCLUSA) D.Lgs. n. 50/2016 Legge di Bilancio 2019 e le sue novità temporali
Importo inferiore a 40.000 euro Art. 36, comma 2, lett. a) – procedura ristretta
con affidamento diretto previa consultazione di 2 o più operatori economici (paragrafo 4.3.1 delle linee guida n. 4)
Da 40.000 euro fino a importo inferiore a 150.000 euro Art. 36, comma 2, lett. b) procedura negoziata
con consultazione di almeno 10 operatori economici
Art. 36, comma 2, lett. a) procedura ristretta
con affidamento diretto
con consultazione di3 operatori economici, se esistenti
Da 150.000 euro fino a importo inferiore a 350.000 euro Art. 36, comma 2, lett. c) – procedura negoziata
con consultazione di almeno15 operatori
Art. 36, comma 2, lett. b) procedura negoziata
con consultazione di almeno10 operatori
Da 350.000 euro a importo inferiore a 1.000.000 euro Art. 36, comma 2, lett. c) – procedura negoziata
con consultazione di almeno 15 operatori
Superiore a 1.000.000 (soglia comunitaria) Art. 36, comma 2, lett. d) – procedura aperta

 

È appena il caso di precisare che nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, nel nostro caso la scuola rappresenta dal Dirigente Scolastico (RUP), è ovviamente obbligata ad effettuare verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici.

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