Dirigenti scolastici in panne: quel pasticciaccio dei docenti ITP inseriti ”con riserva” nelle graduatorie d’istituto
Disposizioni e misure contraddittorie complicano la nomina dei docenti ITP sottoposti a provvedimento cautelare, compromettendo la continuità scolasticadi Pasquale Annese
Ci piace iniziare proprio così, dal titolo: dirigenti scolastici in panne. Affermazione che viene solitamente usata per descrivere un automobilista che, causa problemi al motore della propria auto, rimane bloccato per strada in attesa del pronto soccorso. Una metafora nella quale, lo si può comprendere subito, l’automobilista è il dirigente scolastico e il pronto soccorso è rappresentato dal MIUR.
Chi scrive, come tanti altri dirigenti scolastici, ha provato l’ebbrezza di questa piacevole esperienza quando, all’atto del conferimento degli incarichi di supplenza, scorrendo le graduatorie d’istituto degli ITP (i c.d. insegnanti tecnico pratici), si è trovato di fronte ad una pletora di aspiranti inseriti ”con riserva” nelle graduatorie d’istituto di II fascia, a seguito di provvedimento cautelare del TAR LAZIO, o a seguito di semplice proposizione di ricorsi presentati ad altri organi giurisdizionali, ivi compresi il Giudice del lavoro e il Consiglio di Stato.
In realtà, quest’estate la questione sembrava non sussistere perché la C.M. del MIUR n.37381 del 29 agosto 2017, avente ad oggetto ISTRUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’A.S. 2017/2018, al paragrafo 1, nel disciplinare l’ipotesi di conferimento di incarichi di supplenza nei confronti di docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto “con riserva”, prevedeva opportunamente che è possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse. Ossia a condizione che: a) ci fosse stata una pronuncia giurisdizionale favorevole; b) la suddetta pronuncia giurisdizionale favorevole prevedesse nel dispositivo anche il diritto alla stipula del contratto.
Così non è stato! E vediamo il perché.
La circolare ministeriale emanata ad agosto: “E’ possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli”
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento
Per la verità, il TAR LAZIO si era già espresso in un precedente contenzioso relativo all’inserimento con riserva di docenti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra bandito ex DDG n. 82/2012, decretando che “l’inserimento nella graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che l’inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso nel merito. E non nel senso che l’iscrizione ”con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest’ultima”. Dando dunque ragione alle tesi dei ricorrenti che, in virtù di un provvedimento cautelare, volevano vedersi riconosciuta la possibilità di proseguire l’iter concorsuale, diversamente dalla tesi sostenuta dal MIUR, che negava loro questo diritto. E ciò in virtù del principio secondo il quale, in assenza di tale nomina (sebbene subordinata alla condizione ”con riserva”), gli interessati non avrebbero potuto ottenere il bene della vita auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare) e quindi la temporanea salvaguardia della posizione soggettiva del ricorrente, mediante la fruizione, in via anticipata, della medesima utilità derivante dalla decisione di merito.
La stessa questione si è posta anche per gli incarichi di supplenza degli ITP, i quali hanno adito gli organi della giustizia ordinaria e amministrativa per vedersi riconosciuto valore abilitante al titolo di studio conseguito al termine del percorso quinquennale della scuola secondaria superiore, ottenendo, in alcuni casi, anche un provvedimento cautelare favorevole. Di qui la famosa querelle che ha visto l’amministrazione, o meglio gli organi periferici della stessa (gli USR per intenderci), avere almeno inizialmente un comportamento ondivago. A fronte di alcuni uffici che abbracciavano la tesi del non riconoscimento della riserva ai fini della stipula del contratto (vedasi l’ATP di Lecce, che addirittura revocava supplenze conferite ai docenti della scuola primaria e dell’infanzia collocati in posizione utile, ma con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento), ve ne erano altri (vedasi l’USR-Marche) che abbracciavano la tesi opposta, riconoscendo agli aspiranti il diritto alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato ad ogni effetto giuridico ed economico, ed altri ancora (vedasi l’ATP di Cuneo-nota 5092 del 18.09.2017) che subordinavano la stipula del contratto alla possibilità di presentare, in pendenza di ricorso, copia della sentenza o del decreto monocratico o dell’ordinanza favorevole.
A complicare le cose poi è intervenuta la l’ATP di Cuneo-nota 5092 del 18.09.2017, uniformandosi alla sentenza del TAR-LAZIo n.9234/2017, impartiva ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche, distinguendo tra:
- diplomati ITP che avessero proposto ricorso al TAR-LAZIO per i quali, pur nelle more di un giudizio pendente, andava disposto l’inserimento in II fascia ”con riserva” e la stipula del relativo contratto con clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione nel merito del contenzioso pendente;
- diplomati ITP che avessero proposto ricorso al TAR-LAZIO alla data di pubblicazione delle graduatorie d’istituto (18 settembre 2017), e che ne offrivano prova, per i quali, pur nelle more di un giudizio pendente, andava disposto l’inserimento in II fascia ”con riserva” e la stipula del relativo contratto con clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione nel merito del contenzioso pendente;
- diplomati ITP che avessero proposto ricorso al Giudice del lavoro o ricorso straordinario al Consiglio di Stato, per i quali non andava disposto l’inserimento in II fascia ”con riserva” e, conseguentemente, nemmeno la stipula del relativo contratto;
- diplomati ITP che non avessero presentato tempestivamente domanda di inserimento (almeno) nelle graduatorie di III fascia alla data di scadenza prevista dal bando, cioè alla data del 24 giugno 2017, per i quali non andava disposto l’inserimento in II fascia ”con riserva” e, conseguentemente, nemmeno la stipula del relativo contratto.
Di analogo tenore la nota 30402 del 20 ottobre 2017 dell’USR-Lazio. Laconica, invece, la nota 20468 del 2 novembre 2017 dell’ATP di Bari, che demandava ai dirigenti scolastici qualsiasi decisione in merito: la valutazione, la gestione delle graduatorie di istituto di II e III fascia del personale docente è di esclusiva competenza dei dirigenti scolastici della scuola capofila.
ATP e uffici scolastici regionali hanno agito in disaccordo tra loro, contribuendo ad aumentare il caos a spese dei DS
A fronte delle reiterate e legittime richieste di chiarimenti avanzate a più riprese dai dirigenti scolastici di tutta Italia, il MIUR emanava una nota, a firma della dirigente L.F.L. Pocci della Direzione generale per il personale scolastico-Uff.VII per il contenzioso, con la quale comunicava di aver chiesto e ricevuto il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha condiviso le direttive impartite da codesti Uffici Scolastici Regionali affermando che, per quanto riguarda la determinazione degli uffici scolastici, non si rinvengono motivi per censurare la modalità esecutiva in concreto adottata. Evidenziando nel contempo che la soluzione – che involge, comunque, valutazioni di buona amministrazione rimesse, come tali, alla discrezionalità amministrativa – trova ragionevole supporto nella condivisibile esigenza di garantire, come del resto evidenziato da codesta Direzione con la citata circolare n. 35937/2017, il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018, evitando di ampliare a dismisura – nelle more del termine di impugnazione della sentenza del TAR n. 9234/2017 (avverso la quale si conferma di avere proposto appello) – la platea dei candidati da inserire, provvisoriamente e con riserva, nelle graduatorie in parola.
La nota ministeriale detta una linea comune, in aperta violazione, però delle disposizioni giurisprudenziali di Cassazione e Corte Costituzionale
In sostanza, il MIUR affermava di condividere l’operato dell’ATP di Milano e dell’USR-Lazio, senza però chiarire a sufficienza cosa volesse significare l’invito a non ampliare a dismisura l’inserimento degli ITP con riserva. E soprattutto in antitesi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, a sezioni unite, si era già espressa, con sentenza n.10414/2014, sulla natura sostanzialmente giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed all’atto terminale della relativa procedura, ed anche della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 73/2014, aveva chiarito che l’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un giudizio.
Che fare?
Non resta che adeguarsi, dunque, alle suddette indicazioni ministeriali, premunendosi di apporre in calce al contratto una clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione nel merito del contenzioso pendente; clausola che l’ITP dovrà controfirmare per accettazione e che, ai sensi dell’art.25, comma 5 del CCNL 2006/2009(1), dovrebbe consentire di risolvere anticipatamente il contratto, rispetto alla sua scadenza naturale, in caso di esito negativo del ricorso.
E la continuità dei docenti nelle scuole? Beh, quella può aspettare!
(1)Art.25, comma 5, del CCNL 2006/2009: Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
Fonti normative
Circolare MIUR n.37381 del 29 agosto 2017
DDG n. 82/2012
ATP di Cuneo-nota 5092 del 18.09.2017
TAR-LAZIO, sentenza n.9234/2017
USR-Lazio, nota 30402 del 20 ottobre 2017
ATP Bari, nota 20468 del 2 novembre 2017
Corte di Cassazione, sentenza n.10414/2014
Corte costituzionale, sentenza n. 73/2014
CCNL 2006/2009, articolo 25, comma5

