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Ore eccedenti: come assegnarle e come retribuirle alla luce delle ultime novità del MEF

a cura di Pasquale Annese

Come se non bastasse un intricato quadro normativo che ha stratificato nel tempo difformi e variegati comportamenti da parte delle istituzioni scolastiche in merito sia alla tipologia delle ore eccedenti (prestate su cattedre istituzionali e non, o in classi collaterali), sia alla dotazione organica nell’ambito della quale vengono individuate (organico di diritto o di fatto), che alla natura delle prestazione effettuata (principale o accessoria), ci si è messo pure il MEF-Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, con nota 32509 del 6 aprile 2016, ha fornito un autorevole, ma nel contempo personalissimo parere, sulla durata dei suddetti contratti, o meglio sul termine finale degli stessi. Termine che prima era scandito dalla casistica che si va ad elencare e che oggi, come vedremo, finanche in maniera retroattiva, viene ricondotto nella stragrande maggioranza dei casi al 30 giugno. Con una motivazione più di ordine finanziario che squisitamente giuridico, stante la relazione tecnica predisposta dal MIUR per la quale si registra un aumento esponenziale delle ore eccedenti, deve dirsi anche a seguito della oramai conclamata abitudine da parte degli uffici scolastici regionali di ‘confezionare’ cattedre con numero di ore superiori a 18 (il problema si pone per la scuola secondaria superiore) con conseguenti oneri a carico dello stato che richiedono “una rigorosa e corretta gestione delle risorse pubbliche disponibili”. Così si legge nella nota n.32509 del MEF.

Va fatto innanzitutto un distinguo tra:

  • ore eccedenti prestate su titolarità di cattedra in eccedenza alle 18 ore settimanali;
  • ore eccedenti prestate in classi collaterali;

ORE ECCEDENTI PRESTATE SU TITOLARITA’ DI CATTEDRA IN ECCEDENZA ALLE 18 ORE SETTIMANALI

Nello specifico trattasi di due distinte tipologie di cattedre:

Cattedre cd. <istituzionali> formate a seguito di decreto istitutivo con un numero di ore settimanali superiori a 18.

 Sono quelle che per organizzazione didattica ed ordinamento sono strutturate, già nei rispettivi ordinamenti istitutivi, su base oraria eccedente le 18 ore settimanali di lezione in discipline quali scienze naturali, chimica e geografia, disegno e storia dell’arte nei licei.

 

Cattedre <non istituzionali> in organico di diritto formate con un numero di ore settimanali superiori a 18.

 Sono quelle già precostituite dai competenti ATP con più di 18 ore in organico di diritto quali ad esempio quelle afferenti la classe di concorso A017 negli istituti professionali ad indirizzo servizi commerciali.

Ai sensi dell’art.70, comma 3, del CCNL 1995 che rimanda all’art.6, comma 2, del DPR 209/87, che a sua volta richiama l’art.88, IV comma, del DPR417/74, al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio di insegnamento o in classi collaterali disponibili per l’intero anno scolastico ovvero nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare e dell’eventuale assegno personale in godimento dall’interessato per ogni ora effettivamente prestata e sulla tredicesima mensilità per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina. Fino ad oggi (anzi vedremo fino all’a.s. 2014/2015) l’erogazione dei suddetti compensi avveniva con le seguenti scadenze temporali:

 

31 Agosto:                    per i contratti su cattedre cd.<istituzionali>;

31 Agosto:                    per i contratti dei docenti a tempo indeterminato e per i contratti dei docenti a tempo determinato con incarico su posto vacante e disponibile, cioè con nomina fino al 31 agosto;

30 Giugno:                   per i contratti dei docenti a tempo determinato su posto disponibile, cioè con nomina fino al 30 giugno;

 

Quali i riflessi ai fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita?

L’INPDAP (Vedasi note informative n.8 del 29.04.2003 e n.32 del 02.07.2003 della Direzione Centrale-Ufficio I destinate al personale della scuola) ha a più riprese ribadito che i compensi relativi a ore eccedenti l’ordinario orario di cattedra, ma solo in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, avendo carattere fisso e continuativo per l’intero anno scolastico, sono valutate sia ai fini dell’indennità di buonuscita che ai fini della retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, lett.a), del D.Lvo. 503/1992 (QUOTA A). Differentemente dai compensi relativi ad ore eccedenti l’ordinario orario cattedra <non istituzionali> i quali sono da considerare elementi accessori della retribuzione, ed in quanto tali rientranti in QUOTA B.

 

ORE ECCEDENTI PRESTATE IN CLASSI COLLATERALI

Nello specifico trattasi di spezzoni orario pari od inferiori a 6 ore, non utilizzati dal competente ATP per la composizione delle cattedre in organico di diritto, e che restano nella disponibilità della scuola per essere assegnate con il seguente ordine di priorità in organico di fatto ai seguenti docenti (vedi fac-simile CIRCOLARE INTERNA – ALL.1):

 

1°FASE

Docenti interni con contratto a tempo indeterminato in esubero, con tutte o parte delle ore a disposizione, in possesso di corrispondente abilitazione o affine. In subordine ai docenti (sempre se in situazione di esubero) in possesso di idoneo titolo di studio;

2°FASE

Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto), conferito dal competente ATP, con diritto al completamento cattedra fino a 18 ore settimanali di lezione, forniti di abilitazione per l’insegnamento cui si riferisce lo spezzone, anche se non coincidente con l’insegnamento relativo al contratto stipulato ad orario ridotto;

 

3°FASE

Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo indeterminato, fino al raggiungimento di Max. 24 ore settimanali;

 

4°FASE

Docenti interni (che ne fanno richiesta) con contratto a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto), fino al raggiungimento di Max. 24 ore settimanali;

Ove residuassero ore disponibili:

 

5°FASE

Supplenti esterni da nominare dalle corrispondenti graduatorie d’istituto.

 

Fino ad oggi (anzi vedremo fino all’a.s. 2014/2015) l’erogazione dei suddetti compensi avveniva con le seguenti scadenze temporali:

 

31 Agosto:                    per i contratti dei docenti a tempo indeterminato e per i contratti dei docenti a tempo determinato con incarico su posto vacante e disponibile, cioè con nomina fino al 31 agosto;

30 Giugno:                   per i contratti dei docenti a tempo determinato su posto disponibile, cioè con nomina fino al 30 giugno;

 

Quali le novità introdotte dalla nota n.32509 del MEF.?

 

La principale novità afferisce alla scadenza del contratto. Alla luce dell’interpretazione del dipartimento della ragioneria generale dello stato le ore eccedenti, con la sola eccezione di quelle relative a cattedre cd. <istituzionali>, devono essere corrisposte fino al 30 giugno, indipendentemente dalla natura giuridica del contratto che ne sta a monte. Indipendentemente, cioè, se trattasi di docenti con contratto a tempo indeterminato, docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno. Interpretazione che la stessa ragioneria non fa fatica ad ammettere generata dalla necessità di non gravare di oneri aggiuntivi, quantificabili in venti milioni di euro l’anno, il bilancio dello stato. E tale da indurre le singole ragionerie territoriali dello stato a comunicare alle scuole, già ad aprile 2016, ed a valere per i contratti afferenti già l’a.s. 2015/2016, di modificare in autotutela gli atti di attribuzione di ore eccedenti già inoltrati reinviandoli per il successivo visto completi della dicitura ‘il presente atto annulla e sostituisce il precedente”.

La seconda novità afferisce, invece, al termine iniziale dei contratti che necessariamente dovrà riferirsi dal giorno dell’effettiva prestazione del servizio, e non più, come in alcuni casi, al 1°settembre, e con durata fino alla permanenza delle effettive esigenze di servizio, restandone così preclusi, come si è detto, i mesi di luglio e agosto, periodo per definizione di assenza dell’attività didattica. Così come l’ipotesi di assenza del titolare, al verificarsi della quale, le suddette ore dovranno essere pagate ‘esclusivamente’ al sostituto del docente assente.

Alla luce delle suddette indicazioni, frutto si ripete non di prescrittive disposizioni normative, ma di mere interpretazioni della ragioneria generale dello stato, di fatto vincolanti ai fini della registrazione degli atti, si riporta un fac-simile di DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI ORE ECCEDENTI utilizzabile da parte delle istituzioni scolastiche che non avessero ancora provveduto a riemettere i suddetti atti ed inoltrarli alla competente RTS, ma nel contempo utilizzabile senza la suddetta dicitura anche per i contratti del corrente anno scolastico (ALL.2).

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