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Orologio marcatempo: distinguo tra personale ATA e docenti

Permane l’obbligo per il personale ATA ma anche per i docenti qualcosa è cambiatoAncora oggi si discute sull’obbligo o sulla facoltà del Dirigente Scolastico di predisporre misure di rilevazione automatica della presenza del personale scolastico. Nel corso degli anni sono intervenuti diversi cambiamenti normativi che hanno cambiato il quadro della situazione con il dovuto distinguo tra personale ATA e personale docente, tra situazione di obbligo e situazione di facoltà del Dirigente Scolastico.

di Agata Scarafilo

La scuola sappiamo essere un mondo a sé dove orari, leggi e disposizioni contrattuali viaggiano spesso su binari completamente differenti, non solo rispetto ad altri Enti Pubblici, ma anche all’interno delle stesse istituzioni scolastiche tra le diverse figure professionali: Docenti, Dirigenti Scolastici, Educatori e personale ATA (DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici).

Anche la questione “rilevazione automatica delle presenze” ha trovato negli anni differente applicazione, ad esempio, tra personale docente e non docente.

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Per il personale ATA la norma prevede che il Dirigente Scolastico è obbligato a predisporre idonee e legittime misure di rilevazione della presenza e vincola i dipendenti ad osservarle e tra queste misure rientrano anche l’utilizzo dell’orologio marcatempo o di altri sistemi automatizzati.

Un distinguo, tuttavia va fatto tra lavoro ordinario e lavoro straordinario del personale ATA, in quanto, ad avviso della scrivente, se in ragione di un’impossibilità oggettiva, come la mancanza di un collegamento in rete tra più plessi, si potrebbe giustificare l’assenza nelle scuole per il personale ATA di badge elettronico, ciò non potrebbe essere ammesso per le ore eccedenti il lavoro ordinario per le quali è previsto un compenso. Infatti, a tale riguardo la norma è abbastanza chiara in quanto la legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 83 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Pertanto, risulta evidente che per poter pagare il lavoro straordinario del personale ATA, non è più sufficiente la semplice firma sui registri posti nei vari plessi atta a certificare la presenza in servizio del personale ATA. Tutto ciò, in base all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/09 e dall’art. 2, comma 17 della legge 135/12 rientra nelle prerogative dirigenziali. Infatti, la competenza relativa all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale viene assegnata in via esclusiva al Dirigente Scolastico, il quale opera con i poteri del privato datore di lavoro: “Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.

Ne deriva che se il Dirigente Scolastico da un punto di vista della micro-organizzazione è autonomo in quanto, con la nuova norma, la materia cessa di essere oggetto di contrattazione integrativa d’istituto e diventa oggetto di informazione sindacale (articolo 40, comma 1 del D.Lgs 165/01), ciò significa, altresì, che tutti gli atti gestionali che la realizzano appartengono alla sfera di competenza del dirigente e, tra questi, anche quelli relativi alle modalità di controllo delle presenze del personale. Ricordiamo che il personale ATA, ai sensi dell’art. 92, comma 3, lett. g) del CCNL/2007, è tenuto a “rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico”.

Il Dirigente Scolastico, pertanto, esercita tali prerogative, con il solo vincolo di fornire alla parte sindacale informazione preventiva circa i criteri che orienteranno le sue decisioni.

Detto ciò, in premessa si evidenziava un disparità di trattamento tra docenti e ATA. Infatti, nella scuola pubblica i docenti non hanno l’obbligo di marcare la presenza con il cartellino magnetico in quanto a verificarne la presenza sarebbero unicamente sufficienti il registro di classe e il giornale del professore.

Negli anni, quanto affermato sopra, era stato rafforzato dal fatto che la possibilità di adottare il badge come strumento di rilevazione della durata dell’effettiva prestazione lavorativa del personale docente avrebbe dovuto trovare  riscontro in una specifica norma contrattuale.

Nel 2006 ciò fu confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11025 del  12 maggio 2006.

Tuttavia, negli anni a seguire  il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 (Decreto Brunetta) e il Decreto Legislativo n. 141 del 1° agosto 2011 hanno cambiato palesemente  il quadro normativo, sottraendo efficacia orientativa alla Sentenza n. 11025/2006 della Suprema Corte di Cassazione. Infatti, il Decreto n. 141/2011 ha confermato che la materia dell’organizzazione del lavoro rientra nei poteri datoriali del Dirigente scolastico, al quale compete il solo obbligo dell’informazione preventiva alla R.S.U.

Ne consegue, che relativamente ai docenti, il Dirigente Scolastico non è obbligato a disporre la rilevazione automatica della presenza, ma ne avrebbe comunque la facoltà in ragione dei suoi poteri datoriali che gli consentono, relativamente all’organizzazione del lavoro, di poter emanare disposizioni giuridiche idonee a vincolare tutto il personale della scuola e quindi anche i docenti.

Fonti normative

Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001

CCNL/2007

Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009

Decreto Legislativo n. 141 del 1° agosto 2011

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