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Valutazione tempestiva degli elaborati

E’ necessario inserire nel PTOF una specifica sezione sulla didattica a distanza?

Di Fabio Scrimitore

Abstract

Non è censurabile la decisione del Collegio dei docenti di non sovraccaricare il testo della sezione del PTOF dedicata alla “didattica a distanza” con la ripetizione pleonastica dell’obbligo, certamente avvertito dagli insegnanti, di valutare gli elaborati degli alunni  con tempestività e  trasparenza.  Appare, invece, encomiabile l’attenzione che molte scuole riservano alla stesura del PTOF, rendendolo apprezzabile per l’esemplare ed esaustiva concettualizzazione, più che per  il numero di pagine che lo compongono.

Che la valutazione formativa debba essere tempestiva e trasparente è un principio che nella scuola è considerato un vero e proprio assioma,  cioè una verità tanto evidente da non aver bisogno di dimostrazione. Nel Collegio dei docenti d’una scuola secondaria di I grado, più che un assioma, quel principio sembra che abbia assunto le fantasiose forme dell’araba fenice, della quale Metastasio scriveva:

Che vi sia, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa.

Nel corso della riunione “a distanza”, indetta dal Dirigente scolastico per   progettare le attività didattiche al tempo del lockdown, riscrivendo il testo della sezione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dedicata alla ”didattica a distanza”, era stato espresso il dubbio che, riaffermando espressamente nel testo della suddetta sezione del PTOF l’obbligo del rispetto del principio della tempestività e  della trasparenza della valutazione “in un periodo così stressante per tutti gli insegnanti, costretti a ricevere tanti compiti su piattaforme varie, avremmo offerto il fianco ai genitori di pretendere una subitanea restituzione con voto di tutti i compiti inviati dagli alunni sulla piattaforma”.

La preoccupazione espressa con le  proposizioni appena trascritte è stata condivisa da un numero consistente di docenti, i quali hanno ritenuto che

“l’assunto dell’art. 2 comma 4 del dpr 249/98 dello statuto delle studentesse e degli studenti, che recita che la valutazione, appunto, deve essere tempestiva e trasparente, è un assunto generale”. 

La predetta motivazione ha generato una sorta di vera e propria dissonanza cognitiva nell’autore del quesito, che ha cercato di risolverla “spulciando” il Patto di corresponsabilità educativa dell’Istituto, nel cui testo, però, non ha rinvenuto alcun riferimento ai principi della tempestività e della trasparenza nella valutazione degli elaborati. 

L’esito negativo della sua appassionata ricerca ha generato il quesito, con il quale il docente cha chiesto di sapere se la soluzione adottata, di non introdurre, nel testo della sezione “didattica a distanza” del PTOF, il richiamo ai principi della tempestività e della trasparenza nella valutazione “non è stata abbastanza garante della legittima applicazione della normativa statale del dpr 249/98”.

Orbene, nel quarto comma dell’art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 ed integrato con il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, si legge:

”Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 122 del 22 giugno 2009 così recita:

“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 ”.

Infine, nel quinto comma dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 62 del13 aprile 2017, recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, è scritto:

“Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti “.

Per essere norme giuridiche, i tre testi di diritto scolastico appena citati producono, per loro propria essenza, effetti giuridicamente innovativi, che derivano dal loro inserimento nel sistema delle fonti di diritto in vigore; tali effetti, per quel che interessa questo quesito,  sono, da una parte, i doveri degli insegnanti di valutare i propri allievi con tempestività e trasparenza e, dall’altra, il diritto degli alunni e delle loro famiglie ad una valutazione tempestiva e trasparente. Affinché producano  quel diritto e quel dovere, non è necessario nessun ulteriore atto giuridico applicativo: quelle norme sono, come si dice, auto-esecutive.

Per precisione si può aggiungere che, dei tre testi, il secondo ed il terzo – il D.P.R. n. 122 del 2009 e  il D.P.R. n. 62 del 2017 –  sono vere e proprie leggi in senso sostanziale: gli avvocati le chiamano leggi delegate o decreti legislativi; il primo, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, è un Regolamento, della tipologia dei regolamenti delegati.

Ne deriva che il fatto che non siano citati negli atti della programmazione educativo-didattica della scuola non affievolisce in alcun modo la loro efficacia, sicché si può esser certi che la valutazione formativa, che gli insegnanti devono esprimere relativamente al comportamento e al profitto degli studenti, deve essere in ogni caso tempestiva e trasparente.

Vero è che l’esperienza offerta dalla lettura dei tanti Piani dell’Offerta Formativa, che sono deliberati dalle circa ottomila scuole pubbliche italiane, suggerisce di dare atto della generosa sollecitudine con la quale i Collegi dei docenti adempiono all’obbligo di informazione alle famiglie residenti nei contesti territoriali in cui operano, alle quali offrono documentazioni che ricapitolano molte delle disposizioni vigenti, per facilitare  la comprensione delle fonti primarie dei diritti e dei doveri degli studenti, delle famiglie e della scuola, senza eccessivo sforzo.

In conclusione, non appare affatto censurabile la decisione del Collegio dei docenti di non sovraccaricare il testo della sezione del PTOF dedicata alla “didattica a distanza” con la ripetizione pleonastica dell’obbligo, ben avvertito dagli insegnanti, di valutare gli elaborati degli alunni con tempestività e  trasparenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62

D.P.R. n. 122/2009

D.P.R. n. 62/ 2017

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