Registro dei contratti
di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda la registrazione degli impegni di spesa per la fornitura di beni e servizi.
E’ stato formulato il seguente quesito: Nelle scuole, secondo il dettato del D.I. 44/2001, abbiamo in uso il registro dei contratti, che utilizziamo anche per l’annotazione degli ordini che impropriamente denominiamo contratti, ma che in realtà non lo sono. Come dobbiamo comportarci per essere in regola, considerato che il registro altro non è che un repertorio? Dovremmo redigere – e quindi sottoscrivere -dei contratti in forma privata?
Si legge nel 3° comma dell’art. 25 del Decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001: I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Il presente comma non si applica alle spese di cui all’art. 17.
Il citato art. 17 prevede il fondo per le minute spese ed è redatto nei termini seguenti: Alle minute spese si provvede col fondo che, a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale.
Gli ordini, ai quali si riferisce l’autore del quesito, sono gli atti di amministrazione che sono contemplati dalla previsione, espressa dal su riportato 3° comma dell’art.25 del Decreto interministeriale n. 44 del 2001, che consente alla scuola di assumere impegni di spesa per servizi, o forniture, mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del libero commercio. Anche questi ordini, perciò, vanno inseriti nel registro dei contratti.

