• venerdì , 13 Dicembre 2024

Contratti di lavori, servizi e forniture

ABSTRACT

La regolamentazione della stipula dei contratti di servizi e forniture non rientra nelle funzioni assegnate dall’art. 10 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 – testo unico delle disposizioni legislative in materia scolastica; la disciplina della predetta materia è riservata al Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Interessa un Direttore dei servizi generali ed amministrativi sapere se la Scuola abbia l’obbligo categorico di adottare un proprio “regolamento acquisti (forniture e servizi)” che sia di guida giuridico-formale alle funzioni che il Regolamento n. 129, del 28 agosto 2018, conferisce al Dirigente scolastico in materia di gestione amministrativo contabile della scuola.

Al quesito avanzato si dà risposta negativa. Se ne aggiunge la doverosa motivazione.

Il Decreto legislativo n. 163, del 12 aprile del 2006 – codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, all’art. 5 dispone:

“ 1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

3. omissis… il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400”.

Il comma 14 del medesimo Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce quali sono le disposizioni che la scuola deve osservare nello svolgere le predette attività, cioè nell’avviare e completare la procedura per la stipula dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Si trascrive il citato comma 14:

“I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”.

Quale sia, poi, l’appena menzionato Regolamento cui la scuola deve attenersi lo specifica il comma 47 dell’art. 3 del già citato Decreto legislativo n. 163 del 2006, che così recita: “Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all’articolo 5”, che è stato approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010”.

Ne deriva che, nella materia della stipula dei contratti sopra citati, nessun altra istituzione ha il potere di emanare norme giuridiche vincolanti, neppure il Consiglio di Istituto.

Ad ogni buon fine, appare necessario precisare, al riguardo, quel che può avvenire nella prassi, cioè, che il Consiglio di Istituto – al quale l’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come è più che risaputo, assegna l’obbligo di adottare un suo proprio regolamento con cui fissa gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento – inserisca in quel Regolamento anche fattispecie astratte di linee direttive in materia di contratti per l’acquisto di servizi e di forniture. Ma è una prassi che va largamente contra legem, perché la stipula dei contratto per servizi e forniture non rientra nell’ elencazione che il predetto art. 10 fa delle materie affidate alla competenza regolamentare del Consiglio di Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 16 aprile 1994, n.297

Regolamento 28 agosto 2018, n.129

D.P.R. n. 207/2010

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163

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