L’alternanza scuola lavoro alla prova dei fatti
Le Faq del Miur e non solo
di Pasquale Annese
Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico
L’esperienza di alternanza scuola lavoro non è più un’offerta aggiuntiva rispetto al curricolo scolastico, ma integrativa. E’ obbligatoria ed è oggetto di verifica e valutazione da parte del Consiglio di classe
Il tutor interno ha ampi spazi e discrezionalità di manovra non dovendo garantire una pedissequa presenza sul luogo di lavoro, ma un monitoraggio costante, anche a distanza, del percorso formativo
La realizzazione di esperienze di alternanza in contesti produttivi più qualificati si potrebbero finanziare con risorse aggiuntive rivenienti da operazioni di fundraising e crowdfunding
ABSTRACT. Partendo dalla legge 107/2015 si analizzano nel dettaglio le FAQ del MIUR sondandone gli aspetti applicativi più problematici.
ARGOMENTI. Alternanza scuola lavoro, curricolo scolastico, monte ore annuale delle lezioni, esame di stato, risorse finanziarie, tutor scolastico e tutor aziendale.
La legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. Buona Scuola), entrata in vigore il 16 luglio 2015, nei commi da 33 a 43, ha normato i percorsi di alternanza scuola-lavoro già previsti dall’art.4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cd. Riforma Moratti) e dal successivo Dlgs 15 aprile 2005, n.77, prevedendo, a partire dalle classi terze, un monte ore triennale di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Un impianto formativo già recepito per altro nei Regolamenti della Riforma Gelmini di cui ai Dpr n.87, 88 e 89 del 2010(1), relativi ai nuovi ordinamenti degli istituti professionali, tecnici e licei, e nelle successive Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle Indicazioni nazionali dei percorsi liceali, nonché nelle Direttive 4/2012 e 5/2012, nelle quali viene ribadito a chiare lettere che con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Con l’ulteriore possibilità di validare e certificare, così come previsto dal Dlgs del 16 gennaio 2013, n.13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze) le esperienze di alternanza scuola lavoro, così come previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012.
Dopo un anno di applicazione dei suddetti percorsi si registrano ancora alcune criticità afferenti alcuni aspetti applicativi della suddetta legge, criticità a fronte delle quali in Ministero ha fornito chiarimenti, come solito fare ultimamente, tramite Faq che di seguito si riportano negli aspetti più salienti con alcuni approfondimenti rivenienti anche dalla Guida operativa all’uopo predisposta nei mesi scorsi.
I percorsi di ASL sono obbligatori?
Con la legge 107/2015 vi è da registrare un’apprezzabile inversione di tendenza rispetto al passato, stante l’obbligatorietà, a partire dalle classi terze dell’Anno scolastico 2015/2016 ed a scorrimento negli anni scolastici successivi, dei suddetti percorsi. Il comma 33 della legge 107/2015 da questo punto di vista è esplicito nel disporre che al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa. Concetto reso ancora più esplicito nelle Faq ministeriali dove viene esplicitato che i suddetti percorsi sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica e valutazione da parte del Consiglio di classe, con una ricaduta sulla valutazione finale dello studente.
I percorsi di ASL, per quanto parte integrante del curricolo scolastico, sono aggiuntivi rispetto all’orario delle lezioni? Incidono sulla frequenza delle lezioni? Contribuiscono a determinare il raggiungimento del 25% di assenze nel corso dell’anno scolastico?
Il modello formativo che viene proposto dalla legge 107/2015 è un modello “integrato” nel quale l’esperienza di alternanza scuola lavoro non è più un offerta aggiuntiva rispetto al curricolo scolastico, ma integrativa di una parte del curricolo stesso, in quanto frutto di una coprogettazione tra scuola e mondo del lavoro. Un modello “integrato” che tale legge ha voluto modellare sulla falsariga di quello in auge nella gran parte dei paesi dell’area mediterranea nel quale la scuola mantiene una sua centralità nella progettazione e realizzazione del percorso formativo, rispetto al modello “duale” di tipo tedesco nel quale invece è l’impresa a gestire gran parte della formazione, sia pur all’interno di regole di natura pubblicistica. Un modello nato e concepito al fine di: attuare modalità di apprendimento in contesti d’aula ed operativi che favoriscano l’acquisizione di competenze spendibili anche in contesti sociali (competenze di cittadinanza) e lavorativi (competenze professionali); favorire l’orientamento ed il riorientamento dei giovani, valorizzandone le loro potenzialità, vocazioni, inclinazioni, e stili di apprendimento; realizzare un organico e coerente collegamento tra scuola e mondo del lavoro che contribuisca alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio; predisporre un sistema di certificazione di competenze che garantisca il riconoscimento di crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
Premesso questo se ne deduce che i suddetti percorsi possono essere svolti sia all’interno del monte ore annuale delle lezioni (leggasi in orario antimeridiano), sia in momenti diversi da quelli fissati dal calendario scolastico (leggasi in orario pomeridiano o durante i periodi estivi), a seconda delle esigenze delle singole scuole e della disponibilità delle aziende ospitanti. Nel primo caso prevedendo, ovviamente, con delibera degli organi collegiali, la sospensione delle attività didattiche. La Guida operativa evidenzia che sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli alunni nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche (pagg.25-25).
Ai fini del calcolo delle eventuali assenze bisogna fare riferimento all’articolo 14, comma 7, del DPR. 22 giugno 2009, n. 122 per il quale ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Disposizione per la quale il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Le Faq ministeriali hanno avuto modo di precisare che nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, essi concorrono, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza, anche al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza dell’allievo registrata presso la struttura ospitante concorre alla validità del ‘solo’ percorso di alternanza, che richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
Qual è il ruolo dei dipartimenti e dei consigli di classe nella coprogettazione formativa dei percorsi di ASL anche in funzione degli Esami di Stato?
Proprio perché investe direttamente il curricolo d’istituto la strutturazione dei percorsi di ASL richiede un maggiore impegno progettuale anche ai fini della personalizzazione dell’intervento formativo espressione della capacità della singola istituzione scolastica di valorizzare, tramite intese ed accordi con il territorio, la propria autonomia organizzativa ed didattica, previo inserimento dei suddetti percorsi all’interno del piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). Con l’alternanza scuola lavoro, infatti, a differenza degli stage e dei tirocini formativi e di orientamento di cui alla legge 24 giungo 1997, n.196 e successivo regolamento attuativo di cui al D.I. 25 marzo 1998, n.142, si riconosce un equivalente valore formativo ad entrambi i percorsi: sia a quelli realizzati nel contesto scolastico, sia a quelli realizzati in azienda, coerentemente con il PECUP dell’indirizzo di studi frequentato. Trattasi, infatti, di una metodologia didattica che ha come carattere distintivo quello di avere come potenziali fruitori tutti gli studenti dell’istruzione secondaria superiore e che valorizza più e meglio l’aspetto formativo dell’esperienza pratica attraverso le skills che in questo contesto diventano una variabile strategica in quanto mobilitano componenti cognitive, emotive, motivazionali, sociali e comportamentali mettendole in gioco non solo in contesti d’aula, ma anche extra-aula. In una visione quasi olistica del sapere avvalorata da principi costituzionalmente statuiti di diritto-dovere al lavoro quale strumento per la crescita economica, sociale e morale dei cittadini (Art.1, 4 e 35 della Costituzione), e da direttive europee in materia di istruzione e formazione che sottolineano la necessità di garantire maggiore occupabilità ed esercizio dei diritti di cittadinanza attiva (vedasi il Libro Bianco di J.Delors (1993), il Libro Bianco di Cresson (1995), i Consigli Europei di Lisbona (2000) e Barcellona (2002), e successivi.
Data la dimensione curriculare del percorso di alternanza, un ruolo determinante sarà svolto dai dipartimenti disciplinari e dai consigli di classe che definiranno in dettaglio gli esiti di apprendimento da condividere, sia nella fase della progettazione, che in quella della certificazione finale, con l’azienda. Certificazione finale che sarà validata dal consiglio di classe del secondo biennio e quinto anno in sede di scrutini intermedi e finali, al fine di formalizzare in tale sede istituzionale gli esiti delle attività di alternanza e la loro ricaduta sia sugli apprendimenti disciplinari, sia sul voto di condotta, sia sul credito scolastico ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429. La stessa certificazione che dovrà essere acquisita dalla commissione degli Esami di stato che, nel predisporre la terza prova secondo le tipologie indicate dall’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, dovrà tener conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante nell’ambito delle esperienze condotte in alternanza
Qual è il ruolo del tutor scolastico e del tutor aziendale? E’ previsto un riconoscimento economico per le suddette figure?
Individuare figure professionali in grado di garantire una proficua ricaduta dei suddetti percorsi e dare coerenza generale a quella cooprogettazione tra scuole ed impresa è l’aspetto caratterizzante dei percorsi di ASL rispetto ad analoghe, ma non identiche, esperienze di stage e/o tirocinio aziendale. Un ruolo determinante in tal senso viene assolto dal tutor scolastico (tutor interno) e dal tutor aziendale (tutor esterno) all’uopo individuati rispettivamente dall’istituzione scolastica e dall’azienda e le cui funzioni si possono evincere in dettaglio dalla Guida operativa del Miur, ma che sono soggetti ad un diverso trattamento economico. Il tutor interno, infatti, può essere remunerato dai fondi stessi previsti dalla legge 107/2015 per le singole annualità e secondo le modalità statuite nel contratto integrativo d’istituto, per altro anche in modo forfetario. Non altrettanto dicasi per i tutor esterni per i quali ai sensi dell’art.5, comma 3 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n.77(2), decreto emanato ai sensi della legge delega 28 marzo 2003, n.53, non può essere prevista alcuna forma di remunerazione economica. Cosa che sta creando non poche difficoltà alle istituzioni scolastiche, specie quelle alle prese per la prima volta con l’organizzazione di questi percorsi (leggasi i licei).
Trattasi di due figure dalla cui collaborazione può scaturire la riuscita o meno del progetto. Collaborazione finalizzata nello specifico a: a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze; b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente; d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.
Per fare questo il tutor interno ha ampi spazi e discrezionalità di manovra non dovendo garantire una pedissequa presenza sul luogo di lavoro, ma un monitoraggio costante, anche a distanza, del percorso formativo.
Con quali risorse finanziare i percorsi di ASL?
Il comma 39, dell’art.1 della legge 107/2015 stanzia la somma di 100.000.000,00 di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, a valere sulle risorse del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e smi. Trattasi di uno stanziamento pluriennale, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, destinato prioritariamente alle classi terze dell’a.s. 2015/2016, ed a regime a tutte le classi terze, quarte e quinte, quantificato in funzione della differente durata complessiva dei percorsi di alternanza negli istituti tecnici e professionali (400 ore) rispetto ai licei (200 ore). Risorse già assegnate alle istituzioni scolastiche per l’intero a.s. 2016/2017 che ora possono disporne per la programmazione e realizzazione dei suddetti percorsi, tra l’altro senza vincolo di rendicontazione.
Altre risorse potrebbero derivare dalla capacità delle singole istituzioni scolastiche di attivare una pianificazione strategica delle proprie risorse finanziarie che parta da una riconsiderazione del ruolo e dell’entità del finanziamento pubblico, e da una pianificazione strategica orientata alla ricerca di fonti alternative di autofinanziamento. Coinvolgendo più attivamente le famiglie in un rapporto non di semplice do ut des (le famiglie versano un contributo e la scuola eroga determinati servizi), ma di piena corresponsabilità educativa e formativa sulle scelte di fondo dell’istituzione scolastica e presa di coscienza dei vantaggi che ciascun soggetto appartenente a quella comunità potrebbe riceverne in termini di migliore qualità del servizio erogato. Con la consapevolezza che il proprio contributo ad una causa comune vedrà come destinatario non il singolo alunno, ma l’intera comunità scolastica che se ne avvantaggia indirettamente attraverso una maggiore qualità dell’offerta formativa erogata. Vedasi, per esempio, la realizzazione di esperienze di alternanza in contesti produttivi più qualificati e non necessariamente circoscritti al proprio territorio di riferimento che si potrebbero finanziare con risorse aggiuntive rivenienti da operazioni di fundraising e crowdfunding.
Quali sono gli adempimenti a carico delle istituzioni scolastiche in tema di assicurazione INAIL, RCT e sicurezza sui luoghi di lavoro?
Il problema nasce alla luce dell’equiparazione degli studenti ai “lavoratori” cioè a coloro che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (Art.2, comma 1, lett.a del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81). Più specificatamente a coloro che realizzano iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali, promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
L’art.4, comma1, p.5 del D.P.R. 1124/1965 prevede la copertura Inail obbligatoria per gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro. Con un distinguo tra docenti e studenti: mentre i primi sono coperti anche per gli infortuni in itinere, i secondi no, essendoci per costoro copertura assicurativa esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso dell’attività formativa, anche in luoghi diversi da quelli dell’istituzione scolastica di appartenenza, quali quelli dove stanno svolgendo attività di alternanza scuola lavoro. Attività non necessariamente esercitate all’interno di una realtà aziendale, ma anche all’esterno della stessa, quali per esempio i cantieri. Ad una duplice condizione: che siano riconducibili al progetto di alternanza scuola lavoro formalizzato in una convenzione sottoscritta tra istituzione scolastica e azienda ospitante e siano inerenti lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche di cui all’art.4, comma 1, p.5, del DPR.1124/1965 citato in premessa.
Gli istituti scolastici “statali” a tal riguardo non devono aprire alcuna posizione Inail, né versare alcun premio, salvo che l’onere assicurativo sulla base di specifica convenzione sia posto a carico dell’azienda ospitante che dovrà, in quest’ultimo caso, aprire o aggiornare la posizione assicurativa Inail. Gli istituti scolastici “paritari” o ad essi equiparati, invece, hanno l’obbligo di aprire apposita posizione assicurativa con contestuale pagamento di un premio speciale unitario parametrato ad un importo fisso procapite per ogni singolo studente stabilito ogni anno da apposito decreto ministeriale in funzione della rivalutazione delle rendite Inail.
Restano gli adempimenti canonici relativi alla denuncia infortuni per i quali valgono in linea di massima le stese regole previste per analoghi incidenti occorsi negli ambienti scolastici:
- denuncia Inail del sinistro in via telematica nei termini e secondo le modalità previste dall’art.53 del D.P.R. 1124/1965, e cioè entro i due giorni successivi dal ricevimento del primo certificato medico (per prognosi superiori ai tre giorni), escluso il giorno dell’infortunio, o entro un giorno dall’evento se trattasi di infortunio che ha prodotto la morte o per il quale si paventa un pericolo di morte (in quest’ultimo caso tramite telegramma)(3);
- denuncia all’autorità di pubblica sicurezza nel caso di infortuni con prognosi superiore ai 30gg o addirittura mortali, ai sensi della nuova formulazione di cui all’art.54 del suddetto T.U., novellato dall’art.21 del D.Lgs. 151/2015, ed entrato in vigore il 22 marzo 2016. Abrogato, invece, l’obbligo di tenuta del registro infortuni, di cui all’art. 403 del D.P.R. 547/1955, dall’art.21, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
- denuncia alla compagnia assicuratrice per la copertura Rct (Responsabilità Civile v/terzi) per studenti e docenti tutor e, ove previsto in polizza, anche per gli infortuni in itinere.
Quanto agli adempimenti in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro vanno distinti quelli a carico delle istituzioni scolastiche da quelli a carico delle aziende ospitanti e quelli a carico degli studenti in alternanza.
Le istituzioni scolastiche sono tenute a: selezionare preventivamente quelle aziende che per tipologia, organizzazione interna del lavoro, spazi disponibili, tempi e modi di lavorazione garantiscano quelle condizioni minime di sicurezza previste dalla normativa vigente; garantire agli studenti in alternanza scuola lavoro, ai sensi dell’art.37 del Dlgs 81/2008 e dell’accordo Stato Regioni del 21.12.2011, un modulo di formazione generale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro di almeno 4 ore. Tale formazione può essere effettuata anche in modalità e-learning con sostenimento di un esame finale in presenza, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente; garantire (ove prevista) la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del Dlgs 81/2008 mediante visita preventiva da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, o del dipartimento di prevenzione della Ausl; stipulare apposita convenzione con le singole aziende ospitanti nella quale declinare in dettaglio gli adempimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; nominare un tutor scolastico, cui destinare un’idonea attività di formazione, che dovrà seguire le attività degli studenti presso le aziende ospitanti al fine di valutare l’osservanza delle condizioni minime di sicurezza previste dall’ordinamento vigente; coinvolgere l’Rspp d’istituto (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) nella definizione degli standard minimi di sicurezza delle aziende ospitanti; verificare che gli studenti non vengano impiegati in mansioni vietate dall’art.1 della legge 977/1967 e, comunque, siano utilizzati sempre in compiti di mero affiancamento e non lavorativi, onde evitare sanzioni amministrative da parte della direzione territoriale del lavoro.
Le aziende ospitanti sono tenute a: garantire l’ottemperanza agli obblighi di legge in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; garantire la valutazione dei rischi specificatamente riferita all’esperienza di alternanza scuola lavoro; informare l’allievo sui rischi generali e specifici dell’azienda riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto; integrare il modulo di formazione generale erogato dall’istituzione scolastica con un modulo di formazione specifica, il cui monte ore va definito in virtù del settore di appartenenza, qualora sussistano rischi specifici evidenziati nel documento di valutazione dei rischi (art.17, comma 1, lettera a) e art.28 del D.Lgs.81/2008), verificando preliminarmente l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività previste nel percorso di alternanza; garantire la messa a disposizione dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale), qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda; predisporre la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito; nominare un tutor aziendale con competenze anche in materia di sicurezza; prevedere un sopralluogo iniziale del luogo oggetto del percorso di alternanza da parte del tutor scolastico, del tutor aziendale, dell’Rspp scolastico e dell’Rspp aziendale; aggiornare il Pos (Piano operativo di sicurezza) e dotare l’allievo di cartellino di riconoscimento ove l’attività si svolga presso cantieri.
Gli studenti devono attenersi alle norme di sicurezza ed alle disposizioni impartite dal tutor aziendale.
FONTI NORMATIVE
(1)L’ALTERNANZA NEI REGOLAMENTI DI RIORDINO DELLA RIFORMA GELMINI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87 – Art.5 Comma 2, lett. d)
I percorsi degli istituti professionali hanno la seguente struttura
- d) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di
apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro.Art.8 Comma 3
- L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, e’ sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 88 – Art.5 Comma 2, lett. e)
I percorsi degli istituti tecnici
- e) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. Stage,tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 – Art.2, comma 7
- Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesarispettivamente con le università’, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità’ per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità’ e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché’ attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.
(2)
ART.5, Comma 3 del D.lgs. 77/2005. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(3) Vedasi le innovazioni introdotte dall’articolo 21 del D.L.vo n. 151/2015, di modifica l’articolo 53 del D.P.R.n. 1124/65 in materia di invio dei certificati medici relativi a infortuni sul lavoro o malattie professionali.

