RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO
Quali anni vengono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera?Di Fabio Scrimitore
Il quesito è stato formulato da una insegnante che, in verità, non ha precisato dove attualmente insegni, né dove abbia insegnato in passato. Il testo del quesito consente soltanto di supporre che sia stata impegnata sino al 1995 “in una scuola prima riconosciuta ente pubblico IPAB fino al 1995, poi, da quell’anno fino al 2000, ente privato autorizzato ed infine dal 2000 scuola materna paritaria”.
L’autrice del quesito non ha specificato se, allo stato attuale, abbia acquisito la qualifica di docente incaricata a tempo indeterminato nei ruoli della scuola primaria statale. Si deve, però, dar per scontato aliunde che attualmente insegni in una scuola statale per l’infanzia, a titolo di incaricata a tempo indeterminato; lo si desume leggendo una delle proposizioni iniziali del quesito, che si riporta:“Desidero avere chiarimenti relativamente sia al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera, sia al punteggio in graduatoria per il trasferimento che fra poco dovrò chiedere”.
In sostanza, si dovrebbe dar per certo che è interesse della docente sapere quali dei servizi preruolo le possano essere riconosciuti in sede di ricostruzione di carriera e, conseguentemente, quali anni di servizio preruolo le potranno essere valutati in sede di domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/18.
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Sulla base di queste premesse, si può richiamare l’articolo 485 del Testo unico delle leggi della scuola, approvato con il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, di cui si trascrive uno stralcio:
Art. 485. Personale docente
- Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualita’ di docente non di ruolo, e’ riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche’ ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
- Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e’ riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita’ di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all’estero, nonche’ nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
- Al personale docente delle scuole elementari e’ riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualita’ di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché’ i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
- Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e’ riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
- Al personale docente contemplato nel presente articolo e’ riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita’ di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita’.
Dal testo legislativo trascritto si rileva che i servizi preruolo nonchè quelli prestati in altri ruoli dagli insegnanti incaricati a tempo indeterminato sono riconosciuti soltanto ai docenti che siano stati immessi nei ruoli di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione della scuola dell’infanzia.
Inoltre, si deve rilevare che, per quel che concerne i servizi prestati nelle scuole materne non statali, l’ultimo periodo del trascritto comma 2° dell’art. 485 citato ammette il riconoscimento in carriera esclusivamente dei servizi prestati nelle scuole materne statali o comunali. Non, però, i servizi prestati nelle scuole dell’infanzia paritarie.
All’autrice del quesito, in conclusione, non potranno essere riconosciuti gli anni di insegnamento prestati anteriormente alla sua nomina in ruolo, perché sono servizi non prestati in scuole dell’infanzia (o materna) statali o comunali.
Tanto si afferma a legislazione vigente. Lo si precisa perché non si può non rilevare che alcuni Giudici del Lavoro hanno emesso sentenze con le quali hanno disposto il riconoscimento del servizio di insegnamento prestato in scuole paritarie, ancorché ai soli fini della valutazione delle domande di mobilità dei ricorrenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dereto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

