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Sospesa per “mancata vigilanza”

Il caso di Rosa Maria Dell’Aria, la docente palermitana sospesa dall’insegnamento a causa di un video realizzato dai suoi alunni, è ben noto alle cronache nazionali. L’accaduto è diventato caso di studio in un corso di preparazione al concorso per DSdi Fabio Scrimitore AbstractIl papà si compiace con l’insegnante prevalente, ammirando il disegno realizzato dal figlioletto per la festa della mamma. In occasione dell’open day, la mamma si congratula con il docente di tecnologia ascoltando il ticchettio del telegrafo, costruito da suo figlio insieme con i compagni di classe. Il nonno dello studente liceale stringe cordialmente la mano del professore di lettere, a conclusione della recita natalizia di “Aspettando Godot”.Si svolge così la rendicontazione sociale della scuola.

 

“Quel che forse rimpiangono gli ex studenti degli anni del secondo dopoguerra, ora diventati genitori e anche nonni di allievi del 2° ciclo di istruzione, è il fatto che ai loro insegnanti non fu concessa la possibilità di applicare alla didattica le loro competenze disciplinari, adattandone i metodi alla specificità degli interessi culturali degli alunni. Gli insegnanti di italiano e storia degli anni Cinquanta e Sessanta, oltre ai “Promessi sposi”, dovevano necessariamente far studiare la “Secchia rapita” di Alessandro Tassoni, come pure le imprese dei giganti Morgante e Margutte di Luigi Pulci, allo stesso modo in cui gli insegnanti di lingua e letteratura francese dovevano far studiare le tragedie di Corneille e di Racine, nonchè le commedie di Molière”: con queste parole, il relatore dette avvio al terzo ciclo del corso di preparazione in vista del colloquio che, fra poco, sosterranno gli insegnanti che sperano di lasciar la cattedra di titolarità, per sedere sulla poltrona di dirigente scolastico.

Tema dell’incontro era l’art. 4 del Regolamento sull’autonomia scolastica, grazie al quale oggi gli insegnanti di filosofia, che non ritengano coerente con il loro piano di studi e con gli interessi dei loro studenti il pensiero dell’irlandese Giovanni Scoto Eriugena, possono sostituirlo con quello del quasi coevo filosofo inglese Guglielmo di Ockham.

 

Proseguendo la sua trattazione, il relatore, dirigente in pensione, ricordò che la scuola attuale ha abbandonato la logica dei programmi ministeriali standardizzati, sostituendola con quella del curricolo che, dall’anno scolastico 2000/01, consente ai docenti di attualizzare le Indicazioni nazionali dei  diversi ordini scolastici, integrando gli insegnamenti obbligatori, previsti della quota nazionale, con le attività di istruzione e con quelle lato sensu formative che il Collegio dei docenti progetta per fare acquisire agli studenti le conoscenze, le abilità e le competenze indispensabili per esercitare pienamente i diritti soggettivi, sociali e politici.

Ma l’anziano ex dirigente non riuscì a terminare la trattazione del tema del giorno, perché uno dei corsisti, levato il dito all’insù, come suole fare lo studente che vuol proporsi all’attenzione del professore, chiese al relatore se fosse a conoscenza di quel che era accaduto, l’11 maggio scorso, alla professoressa Rosa Maria Dell’Aria, titolare di italiano e storia nell’Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” di Palermo.

L’insegnante non avrebbe potuto far ritorno fra i suoi studenti sino al 27 dello stesso mese, a causa di una sanzione disciplinare inflittale dal dirigente dell’Ambito territoriale di Palermo, il quale, “agendo in coscienza”, l’aveva censurata con un rigore che, almeno in apparenza, richiamava il tempo delle leggi draconiane ateniesi.

L’indice ed il pollice della mano sinistra dell’aspirante dirigente scolastico stringevano, a mo’ di pinzetta, una fascio di ritagli di quotidiani, in edicola dal 17 al 20 maggio, che riportavano la notizia con particolare rilievo. Per una delle tante coincidenze che attribuiscono alla casualità degli accadimenti  la stessa funzione che, un tempo, sarebbe spettata al Fato, sulla ribaltina di ciascuna delle sedie della sala era stata collocata una paginetta fotocopiata che, nella parte superiore,  riportava il comma 28 dell’art. 1 della legge sulla buona scuola del 2015, che si trascrive:

  1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

 

Nella parte inferiore era citato il 3° comma dell’art. 1 del Regolamento sulla valutazione degli alunni e degli studenti del 2009, che di seguito si riporta:

  1. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

 

Anche se era stato previsto per avviare il tema della lezione del giorno, il commento dei due predetti commi si rivelò utile al conferenziere per provocare nell’aula una riflessione comune sulla disavventura occorsa alla professoressa Dell’Aria, di evidente interesse anche nella prospettiva del concorso per Dirigente scolastico.

La riflessione fu preceduta dalla lettura dei titoli, dei sottotitoli e dei catenacci dei ritagli giornalistici che erano stati consegnati al relatore dall’aspirante dirigente. Gli iniziali mormorii  facevano presagire che, da lì a breve, sarebbero emerse contrapposte tesi sulle responsabilità dei protagonisti del fatto di cronaca, tesi che avrebbero potuto riecheggiare gli incalzanti decasillabi del coro manzoniano del Conte di Carmagnola: “S’ode a destra uno squillo di tromba; / A sinistra risponde uno squillo”, tanto grande era l’indignazione suscitata dalla lettura dei titoli giornalistici.

Ma la previsione non fu suffragata dai fatti.

 

Alcuni aspiranti dirigenti sostennero che “Compito dell’insegnante era ed è quello di dare un giudizio sulla qualità del lavoro, ma non certo di impedire agli studenti di esprimere una loro opinione”; e che “Chi si è assunto la responsabilità di adottare un provvedimento così grave (di sospensione dell’insegnante, n.d.r.), e per di più estraneo allo spirito ed alla lettera della Costituzione della Repubblica, non può rimanere al vertice dell’Amministrazione scolastica”; altri affermarono: “Vogliamo anche sapere quali iniziative possano assumere gli organi competenti per evitare che in futuro si ripetano episodi come questo, che di fatto rappresentano un pericoloso tentativo di censura di Stato

 

Altri ancora osservarono che “Compito della scuola non è certo quello di troncare e sopire le manifestazioni di pensiero degli alunni, casomai è quello di aiutarli a esprimere in modo corretto giudizi e opinioni, evitando approssimazioni, schematismi e banalizzazioni, che, purtroppo, sono pane quotidiano nel dibattito politico”. Ci fu anche chi sottolineò che “La libertà d’insegnamento deve essere intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente… diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la formazione armonica della personalità degli alunni”. E non mancò pure chi ricordò che, in una intervista rilasciata al TGR della Sicilia, la professoressa Dell’Aria avrebbe affermato: “I ragazzi devono poter sviluppare un proprio pensiero critico”.

 

Da non diversa angolazione, un altro corsista affermò: “Spero che la professoressa possa essere reintegrata nel servizio quanto prima possibile. Un ministro ha espresso contrarietà al provvedimento che ha colpito l’insegnante, e le ha dimostrato solidarietà con una telefonata”. Infine, qualcuno chiese: “Cosa dovrebbe fare un professore in questi casi? Generalizzare è difficile, qui c’entra la libertà di insegnamento prevista dalla Costituzione e i nostri ragazzi ragionano, non si fanno condizionare. La scuola deve costruire coscienze critiche, è un suo obiettivo, perciò ben vengano anche queste possibilità di confronto, di scambi di idee e opinioni, che sono sempre positivi. I docenti non sono bravi: di più. E meritano grande rispetto”.

Si può avvicinare, per consonanza, a questa ultima opinione l’apprezzamento espresso dal seggio più alto di Montecitorio per l’operato della professoressa Dell’Aria: “…per come è riuscita a fare il suo lavoro, permettendo ai suoi studenti di avere la libertà di elaborare, ragionare e riflettere. Di avere libertà di esprimersi. È questo quello che la scuola deve fare: fornire gli strumenti perché i ragazzi sappiano approfondire e costruire le proprie opinioni. E contribuire all’approfondimento del dibattito, senza censura. Se si raggiunge questo obiettivo, se si creano spazi liberi di espressione e confronto, non sta a nessuno giudicare il lavoro svolto. E ai ragazzi dico: siate sempre curiosi e critici, ed esprimete le vostre perplessità, opinioni, preoccupazioni o soddisfazioni”.

 

Nel frattempo, da Palazzo Madama son giunte altre dichiarazioni: “Siamo preoccupati per la vicenda della sospensione di 15 giorni dell’insegnante di Palermo per «omessa vigilanza» sul video dei suoi giovani alunni che, per la Giornata della memoria, hanno fatto un raffronto tra le leggi razziali e la nuova disciplina in tema di diritto d’asilo introdotto dal cosiddetto decreto Sicurezza. Sono, inoltre, del tutto incomprensibili le ragioni che, stando alle notizie di oggi, vedono gli organi di polizia entrare nella scuola per  ‘ricostruire l’accaduto’.

Alla ferita democratica, inferta da una articolazione dello Stato deputata all’ordine pubblico, che entra in una scuola per interessarsi di un lavoro didattico, frutto della libera elaborazione degli studenti nell’ambito delle attività per il Giorno della memoria, vorremmo rispondere con l’invito, che rivolgiamo alla professoressa ed ai suoi alunni, di un incontro al Senato, l’istituzione repubblicana che sulla Costituzione e i suoi valori trova il suo fondamento”.

 

La sostanziale convergenza dei giudizi espressi dalle diverse personalità interpellate, o auto-propostesi ai cronisti, faceva pensare che l’improvvisata rassegna stampa si sarebbe conclusa senza alcuna opinione dissonante rispetto a quelle precedentemente manifestate. Infatti, non si levò una sia pur flebile voce che, correndo l’alea di restar fuori dal coro dell’indignazione nazionale per l’onta subita dalla professoressa, tentasse di giustificare l’operato del dirigente dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari della Regione Sicilia, autore del contestatissimo decreto di sospensione della professoressa Dell’Aria; egli, almeno per la presunta esperienza maturata da coloro che occupano posizioni apicali nell’Amministrazione scolastica, si sarà certamente preoccupato di dare un buon fondamento di legittimità al suo provvedimento.

La conoscenza del rito disciplinare che si applica al personale docente fa ricordare all’autore di queste note che il provvedimento che avvia l’iter, in via ordinaria, viene adottato dal dirigente scolastico dell’Istituto scolastico nel quale insegna il docente interessato, nei cui riguardi egli assume la funzione di promotore dell’azione disciplinare.

Soltanto quando il fatto sia punibile con una sanzione superiore alla sospensione dall’insegnamento per più di 10 giorni, il procedimento si svolge al di fuori della scuola, cioè presso il predetto Ufficio regionale. A causa della vaghezza delle informazioni pubblicate sul caso della professoressa Dell’Aria, si può soltanto supporre che l’azione disciplinare dell’Ufficio regionale di Palermo sia stata avviata su segnalazione del dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III”, il quale, altrettanto probabilmente, avrà operato una prima valutazione del testo del video realizzato dagli studenti. Se non vi avesse riscontrato nulla di irregolare, certamente non avrebbe informato dell’esistenza di quel video il superiore Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

 

A giudizio di uno dei più arguti corsisti, sarebbe stato interessante sapere perché nessuno dei cronisti che si sono interessati del caso della professoressa Dell’Aria abbia avvertito l’esigenza di interpellare sul merito della questione il Dirigente scolastico dell’Istituto “Vittorio Emanuele III”

La riservatezza degli atti del procedimento disciplinare consente al redattore di queste note di avanzare soltanto delle ipotesi sulle motivazioni giuridiche che avranno indotto il dirigente amministrativo dell’Ufficio scolastico regionale a sospendere la docente, procedendo dalla rilettura dell’art. 494 del codice disciplinare degli insegnanti, contenuto nella Parte III, Capo IV, del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, sulla cui base egli avrà potuto irrogare la sanzione della sospensione per 15 giorni.

Ebbene, quell’articolo dispone che la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese può essere inflitta:

  1. per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
  2. per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
  3. per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

 

Probabilmente si può escludere che l’addebito disciplinare possa essere stato motivato dalla presunta violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità.

Forse si può anche escludere che sia stata addebitata alla docente l’omissione di atti dovuti in relazione al doveri di vigilanza, perché i doveri di vigilanza, per quanto ci risulta, sono quelli discendenti dall’art. 2048  del Codice civile, secondo cui gli insegnanti sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito degli allievi, nel tempo in cu essi sono sotto la loro vigilanza.

È verosimile, perciò, che alla professoressa palermitana sarà stata inflitta la sanzione della sospensione perché il suo comportamento avrebbe costituito atto non conforme ai suoi doveri e responsabilità, oppure per grave negligenza nell’espletamento del servizio.

Queste osservazioni sono frutto dell’esperienza personale che uno dei corsisti aveva fatto nel triennio in cui era stato utilizzato presso il Gruppo dell’autonomia dell’Ufficio scolastico provinciale, offrendo il servizio di consulenza alle scuole in tema di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni.

 

La tesi espressa dal docente era correlata direttamente alle disposizioni giuridiche che, come si  è detto in apertura, gli organizzatori del corso avevano ritenuto opportuno segnalare all’attenzione degli aspiranti dirigenti scolastici; la prima delle predette disposizioni (il comma 28 dell’art. 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015) si riferiva alla struttura del curriculo scolastico, composta dalla quota nazionale vincolata, dalla componente di flessibilità, dagli  insegnamenti opzionali e dalla possibilità, che il regolamento sull’autonomia affida ai Collegi dei docenti, di programmare attività complementari ed integrative non obbligatorie.

In calce alla paginetta adagiata sulla ribaltina delle poltroncine era riportato il  3° comma dell’art. 1 del Regolamento sulla valutazione, approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno del 2009, che così  qualifica la valutazione degli apprendimenti scolastici: “La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”.

 

Con la passione che spesso coinvolge coloro che si dedicano all’insegnamento, il docente di cui si scrive sostenne che, se è vero che la valutazione del livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze raggiunto dagli studenti vien fatta assegnando voti in decimi alle interrogazioni ed agli elaborati svolti in classe, riferiti alle discipline curricolari obbligatorie ed a quelle opzionali, è altrettanto vero che è compito della scuola individuare modalità che consentano di verificare se la partecipazione degli studenti alle attività formative, facoltative o complementari, programmate dal Collegio dei docenti, abbia conseguito i risultati attesi.

Se così non fosse, la programmazione del Piano dell’Offerta Formativa, la cosiddetta carta di identità della scuola, avrebbe lo stesso valore di un bilancio che, dopo il 31 dicembre del relativo anno finanziario, non fosse supportato dalle risultanze del conto consuntivo.

Negli anni Settanta dello scorso secolo, la ricerca didattica propose alla scuola i notevoli benefici della programmazione didattico-educativa, articolata in fasi distinte che culminavano nella valutazione.

Orbene, il profilo più innovativo di quell’intuizione didattica già allora venne individuato nella funzione formativa della valutazione, la quale consente al discente di auto-emendarsi, prendendo coscienza – attraverso i suggerimenti e i voti degli insegnanti – del livello quali-quantitativo conseguito con il suo impegno scolastico.

 

La conclusione dell’appassionato professore può essere così riassunta: se nel POF devono essere programmati gli obiettivi, le strategie e le metodologie degli insegnamenti, obbligatori, opzionali, facoltativi e complementari che siano, e se la programmazione richiede necessariamente la verifica degli esiti dell’attività di insegnamento-apprendimento svolta, deve dedursene, ratione necessitatis, che dentro le mura della scuola, da una parte, nulla può essere progettato e realizzato  dagli studenti che non sia stato programmato dal Collegio, sia pure in linea di massima, e, dall’altra, ogni attività formativa, programmata e svolta in aula, va valutata.

Sicché deve ulteriormente dedursene – aggiunse l’insegnante, accaldato in viso per la foga con cui stava esponendo le sue considerazioni – che, se il Miur invita le scuole della Repubblica a far partecipare gli studenti ad una iniziativa culturale, coordinata dal docente di storia, che induca gli studenti a riflettere su quel che, fra il 1942 ed il 1945, avvenne ad Auschwitz, a Mauthausen o a Dackau, e che mai si sarebbe immaginato che potesse accadere dal “Dì che nozze e tribunali ed are/ diero alle umane belve esser pietose/ di se stesse e d’altrui”, ebbene, si deve anche ammettere che il prodotto culturale realizzato dagli studenti non può non ricevere una qualche forma di valutazione da parte della scuola.

Come afferma il 5° comma del già citato Regolamento sulla valutazione del 2009, compete al Collegio dei docenti definire le modalità ed i criteri che consentano agli insegnanti di trovare il modo di far conoscere agli studenti se gli elaborati da loro prodotti a scuola nel quadro delle attività formative programmate, o soltanto autorizzate, siano didatticamente apprezzabili

 

Se gli studenti scegliessero di ricordare la Giornata delle memoria con la composizione di un’ode in endecasillabi sciolti, l’insegnante di lettere che notasse in una delle strofe qualche claudicante dodecasillabo, non si asterrebbe certo dal farlo presente al suo autore; lo farebbe per evitare che l’ode venisse diffusa all’esterno della scuola, come pure al suo interno, in forma metricamente imperfetta. Allo stesso modo, il professore di matematica inviterebbe certamente gli studenti a correggere la trascrizione della successione del Fibonacci che non rispettasse, nella sequenza delle cifre, il criterio della somma dei due numeri precedenti: 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21. E forse non si inquieterebbero neppure gli studenti, se il professore di filosofia chiedesse loro di sostituire, nell’elaborato per la Giornata della memoria, il nome di René Descartes con quello di Gottfried Wilhelm Leibniz, quale ideatore, insieme con Isaac Newton, del calcolo infinitesimale. In nessuno dei tre esempi, gli studenti invocherebbero il principio costituzionale della  libertà di espressione del proprio pensiero per opporsi alla giusta richiesta di emendare i loro lavori, avanzata dagli insegnanti. Non lo farebbero anche per evitare che gli errori rilevati fossero ascritti alla distrazione dei loro docenti.

 

Certo – concluse il relatore del corso per aspiranti dirigenti –, è facile che gli studenti accolgano le richieste di auto-emendarsi quand’esse provengano da insegnanti di discipline a base quantitativa; il problema si complica quando l’elaborato svolto concerne materie che hanno una struttura epistemologica qualitativa, come quelle artistiche e storico-sociali, nelle quali le variabili, generalmente, prevalgono sui dati certi, rendendo così più impervia l’adozione di rigidi canoni estetici o storico-sociali.

Dall’ultima fila dell’aula, una delle insegnanti, che fino a quel momento aveva ascoltato in religioso silenzio le argomentazioni dei suoi colleghi, non poté fare a meno di chiedere polemicamente: “Ma, in definitiva, vi è qualche ritaglio di giornale che riporti la valutazione che la professoressa di storia ha espresso sulla qualità didattica del video celebrativo della Giornata della memoria?”.

È inutile aggiungere che la domanda restò inevasa.

 

Riferimenti normativi

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Codice civile, art. 2048

 

 

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