Simulatore numeri roulette

  1. Limite Bonifico Istantaneo Postepay Evolution: Si tratta di un abbastanza semplice slot a tre colonne e può essere trovato su casinò online collaborato con il famoso fornitore di software.
  2. Giochi In Linea Gratis Casino - Questo è stato in 2025, con gli Steelers vincendo 18 volte consecutive nello scenario di casa MNF dal.
  3. Slot Machine Gratis Passatempo: C'è anche una lotteria nazionale e l'accesso ai giochi nazionali, come il Powerball.

Giochi di carte online con soldi veri

Sistemi Per La Roulette
Come altri giochi c'è una possibilità decente di vincere alla grande ma non dimenticate di ritirare mentre il vostro avanti.
Quickwin Casino It 2026 Review
I migliori siti di slot in Kenya hanno sempre una vasta gamma di giochi online per i giocatori di godere.
Quando si tratta di giochi, Glimmer Casino offre una vasta selezione di contenuti, tra cui video slot, giochi da tavolo, titoli di casinò dal vivo, jackpot, giochi casual e molto altro.

Nuovi casino on line

Giochi Online Senza Deposito
La maggior parte dei casinò online offrono un grande pacchetto di bonus che permette ai giocatori di godere di giochi di casinò online senza paura di perdere il loro denaro reale.
Migliore Casino On Line
Vi costerà un po', ma può portare grandi benefici.
Paypal Casino

Sicurezza nelle scuole: tra sindaco e DS chi è il responsabile?

Una sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza, rimarcando il ruolo dell’Ente proprietario nell’osservare le norme di sicurezza degli ambienti scolastici  di Agata Scarafilo

 

Abstract

In tema di sicurezza nelle scuole, la qualifica di “datore di lavoro” attribuita al Dirigente Scolastico crea non pochi problemi in termini di individuazione delle responsabilità tra Istituti scolastici ed Enti locali proprietari degli immobili. Così, per comprendere meglio le rispettive competenze, un distinguo va sicuramente fatto tra misure di tipo “strutturale ed impiantistico” e misure di tipo “gestionale”, “organizzativo” e “documentale”.

In tema di sicurezza nella scuole, riuscire sempre ad individuare le rispettive competenze, tra Ente proprietario (Comune o Provincia) e Dirigente Scolastico (datore di lavoro), non è sicuramente cosa semplice.

Intanto va precisato che le responsabilità e gli obblighi del Dirigente Scolastico, in termini di protezione e prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro, sono a tutti gli effetti paragonati a quelli di un generico datore di lavoro”; con la differenza tuttavia che, essendo gli istituti scolastici di proprietà dei Comuni o delle Province, bisogna debitamente, altresì, fare i conti con altri datori di lavoro, come meglio si specificherà di seguito.

A tal riguardo, una recente sentenza della Cassazione penale, la n. 30170-2018, ha chiarito che in tema di sicurezza nelle scuole un primo distinguo che bisogna fare è tra sindaco e il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune.

La Cassazione ha così precisato che la violazione delle norme di sicurezza degli edifici di proprietà del Comune è ascrivibile al sindaco, e non al dirigente responsabile della struttura, in mancanza di specifica delega a quest’ultimo, formalizzata dal legale rappresentante.

 

Pertanto, in base all’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), come integrato dal Decreto legislativo n. 106 del 2009, il sindaco di un Comune è esente da responsabilità in materia di sicurezza, solo se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire, in sua vece, la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012 – dep. 20/04/2012, Passiu, Rv. 252383).

La sentenza, per la fattispecie che stiamo analizzando, è importante non solo perché mette in risalto l’opportunità da parte del Dirigente Scolastico di una scuola di conoscere con chi confrontarsi e a chi precisamente deferire alcune responsabilità legate alla sicurezza degli edifici scolastici, ma anche perché attraverso essa si rimarcano le responsabilità degli Enti locali in tema di  violazione delle norme di sicurezza degli edifici, a prescindere dalla persona su cui poi ricada la definitiva responsabilità.

Il contendere, in questo caso, riguardava la responsabilità circa gli impianti elettrici a norma (ovvero di impianti dotati di certificato di conformità, con verifica di messa a terra e comunicazione di denuncia dell’impianto elettrico), ma il caso, per analogia, può essere esteso a tutto ciò che è legato alla sicurezza degli edifici scolastici.

 

Intanto va precisato che nelle Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001), per “datore di lavoro” si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Ovviamente, è appena il caso di precisare che, in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra richiamati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

 

In relazione proprio alla figura del “datore di lavoro”, ad esempio, si è molto discusso negli ultimi mesi, se nella valutazione dei rischi da radon il soggetto passivo fosse la Scuola, e quindi il Dirigente Scolastico nel ruolo di datore di lavoro, o l’Ente Locale (sindaco o il dirigente tecnico da lui delegato, anch’essi nel ruolo di “datori di lavoro”).

 

In Puglia la Legge regionale n. 30 del 2016 ha ben chiarito con l’art. 4 comma 8 che “qualora il proprietario dell’immobile fosse lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente/datore di lavoro dello stesso Ente”, quindi il sindaco o il dirigente tecnico da lui delegato.

 

Così, a giusta ragione, si ritiene che nell’ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo “strutturale ed impiantistico“, di competenza dell’Ente proprietario dell’immobile (Comune o Provincia) e titolare dei poteri di spesa necessari per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente “gestionale“, “organizzativo” e “documentale”, spettanti invece all’Amministrazione Scolastica e di cui assume la responsabilità il Dirigente Scolastico in qualità di “datore di lavoro”.

 

Fonti normative 

Regione Puglia – Legge regionale 3 novembre 2016, n. 30

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

 

Leggi anche: 

Edilizia scolastica, il Rapporto: un crollo ogni quattro giorni

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *