Uso del proprio mezzo di trasporto
I dipendenti scolastici in missione possono utilizzare il proprio veicolo e avere diritto al rimborso?
di Fabio Scrimitore
Ai dipendenti scolastici in missione può essere consentito l’uso del proprio mezzo di trasporto quando manchino servizi pubblici che colleghino la sede di servizio con quella in cui deve svolgersi la missione.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un istituto di istruzione secondaria superiore vorrebbe aver certezza dei diritti che l’ordinamento scolastico riconosce ai dipendenti statali, quando essi sono chiamati a partecipare alle attività formative che l’Amministrazione organizza sempre più spesso, in attuazione delle linee direttive espresse nel Piano nazionale di formazione.
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In particolare, l’autore del quesito si riferisce ad una iniziativa formativa, curiosamente denominata “ Snodi formativi territoriali ”e realizzata in una delle scuole che, a giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale, presentano più evidenti attitudini funzionali alla organizzazione di tali eventi professionalizzanti .
Orbene, il Direttore sga, per sette giorni, dovrà impiegare ben tre ore per raggiungere il suo Snodo formativo territoriale, la cui sede dista circa 60 kilometri dalla scuola di servizio. Costui ha dichiarato che preferirebbe non utilizzare il mezzo proprio di trasporto ed ha precisato – fatto che, in verità, appare abbastanza singolare – che non vi sono mezzi pubblici che colleghino la sede di servizio con quella del corso. Il Dsga ha concluso il suo quesito chiedendo quali siano i modi, previsti dalle norme vigenti, per il ristoro delle spese che egli dovrà sopportare per adempiere all’obbligo della formazione in servizio, che l’Amministrazione gli propone.
La scuola sarà obbligata a rimborsare al dipendente le spese corrispondenti agli importi che potranno agevolmente essere individuati accedendo al sito ufficiale dell’Automobil Club Italiano
E’ noto, al riguardo, che la legislazione attuale esclude che i dipendenti pubblici contrattualizzati, fra i quali rientra il personale scolastico, possano essere autorizzati a fare uso del mezzo proprio quando, per ragioni rientranti fra gli obblighi di servizio, debbano raggiungere sedi distanti da quelle in cui si trovi l’ufficio o la scuola di titolarità. Lo ha disposto il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122; l’ultimo periodo del comma 12 dell’art. 6 della citata legge, in particolare, ha stabilito che, a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del suddetto decreto legge, gli artt. 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 non si possono applicare al personale contrattualizzato di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali, analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
Si deve prendere atto che le norme dichiarate inapplicabili anche al personale della scuola prevedevano soltanto “nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento dellea missione, o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti della circoscrizione provinciale, può essere consentito, con l’approvazione delle condizioni stabilite dal comma precedente, l’uso di un proprio mezzo di trasporto”.
Ne discende, almeno in una prospettiva di senso comune, che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale debba adempiere all’obbligo di formazione che l’Amministrazione gli propone, raggiungendo uno “Snodo formativo territoriale” lontano dalla sua scuola, non debba farlo a sue spese, non potendo chiedere di essere autorizzato all’uso retribuito del proprio mezzo; lo stesso senso comune suggerisce che egli debba, comunque, fruire d’una possibilità che gli riduca l’onere economico del trasferimento quotidiano di sede.
Potrà coronare con successo questa sua prospettiva, chiedendo d’essere autorizzato all’uso del mezzo proprio e dichiarando che non sussistono mezzi pubblici di linea che colleghino la sua scuola di titolarità con la città sede dello “Snodo formativo territoriale”.
La scuola sarà obbligata a rimborsare al predetto Direttore le spese corrispondenti agli importi che potranno agevolmente essere individuati accedendo al sito ufficiale dell’Automobil Club Italiano, del quale si riporta uno stralcio :
Costi chilometrici
Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l’importo dei rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.
Con questo servizio è possibile trovare:
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone (dal 2007)
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
- il prezzo dei carburanti (dal 2000)
- i limiti di deducibilità fiscale dal reddito d’impresa delle spese di trasferta (dal 2000
Riferimenti normativiLegge 30 luglio 2010, n. 122Decreto legislativo n. 165 / 2oo1

