Trattamento pensionistico
di Marco Graziuso
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014 del Decreto MEF 16/12/2014, vengono rivisti i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 22 ter comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009.
La norma, disponendo che:
“a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.”
prevede che i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico vengano rivisti con cadenza biennale per adeguarli alla cosiddetta speranza di vita.
Pertanto, il personale scolastico che vorrà andare in pensione dal 01/09/2016 dovrà possedere i nuovi requisiti:
| PENSIONE DI VECCHIAIA | anni 66 mesi 7 con almeno 20 anni di contribuzione |
| PENSIONE ANTICIPATA | Uomini anni 42 mesi 10 di contribuzione utileDonne anni 41 mesi 10 di contribuzione utile |
Inoltre, la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015), all’art. 1 comma 113, prevede che chi ha un’età anagrafica inferiore ad anni 62 e accederà entro l’anno 2017 al trattamento pensionistico anticipato (42 anni e mesi 6 per gli uomini – 41 anni e mesi 6 per le donne) non subirà le cosiddette penalizzazioni (1% per i primi due anni e 2% per gli altri anni).


Una risposta
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