Valutazione infraquadrimestrale
di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un docente di scuola secondaria di I grado, riguarda l’obbligatorietà della cosiddetta pagellina infraquadrimestrale.
L’insegnante di scuola media vorrebbe sapere se la tradizione cui si attengono moltissime scuole, di redigere e consegnare alle famiglie degli studenti la pagellina infraquadrimestrale, sia sostenuta da disposizioni di carattere giuridico, che ne prescrivano l’obbligatorietà.
Si può rispondere al quesito assicurando che l’ordinamento scolastico prevede soltanto l’adozione della formale pagella. L’articolo 12 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 così recita:
Ogni alunno è fornito, a cura dell’istituto, di una pagella scolastica, nella quale sono registrati i dati di stato civile, la provenienza scolastica, i voti degli scrutini bimestrali, i risultati dello scrutinio finale e degli esami, la classificazione annuale di educazione fisica, i versamenti delle tasse o la relativa deliberazione di esonero, e gli eventuali provvedimenti disciplinari. La pagella è consegnata all’alunno alla fine di ogni bimestre per la controfirma del padre, o di chi ne fa le veci, e gli è definitivamente rilasciata all’inizio dell’anno scolastico successivo o al momento del passaggio ad altro istituto o dell’abbandono della scuola.
Nel suo art. 1, il Regio Decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, convertito nella Legge 21 dicembre 1933, n. 1879, ha esteso l’obbligo della pagella agli istituti di istruzione secondaria di II grado esistenti in quel tempo:
In tutti gli istituti di istruzione secondaria (classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica) dello stesso tipo, è adottato un unico modello di pagella scolastica.
Come si può verificare agevolmente, le norme trascritte hanno stabilito una relazione diretta fra gli scrutini intermedi e finali e la redazione della pagella scolastica; si può asserire, perciò, con certezza che l’ordinamento pretendeva, e pretende ancora, la pagella come documento necessario per notificare alle famiglie, oltre che agli alunni, gli esiti degli scrutini.
L’iniziativa di redigere la cosiddetta pagellina nelle fasi intermedie dei periodi didattici, individuati per gli scrutini intermedi e finale, è stata introdotta in conseguenza della facoltà attribuita al Collegio dei docenti di suddividere l’anno scolastico, ai fini della valutazione, in trimestri oppure in quadrimestri. In sostanza, riconoscendo l’opportunità che le famiglie non debbano essere lasciate all’oscuro del rendimento scolastico dei figli per periodi molto lunghi (si potrà ricordare, al riguardo, che l’autonomia organizzativa, riconosciuta ai Collegi dei docenti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, dopo il quadrimestre, ha prodotto anche il pentamestre), i Collegi hanno introdotto la prassi della pagellina infraquadrimestrale.
Ma alla pagellina non è data la medesima funzione della pagella; infatti, nella quasi generalità delle scuole, mentre la pagella resta connessa legalmente alla conclusione dello scrutinio (intermedio e finale), la pagellina non è preceduta da uno scrutinio formale. Nella realtà delle scuole, la pagellina non è altro che un documento che riporta i voti di profitto e di comportamento, conseguiti dallo studente in un determinato periodo di tempo, insieme con le osservazioni sistematiche che gli insegnanti hanno annotato nel registro personale.
In relazione, poi, alla ipotizzabile obbligatorietà della pagellina, si deve far riferimento al 4° comma dell’art. 4 del già citato Regolamento sull’autonomia, del 1999, il quale assegna alle singole istituzioni scolastiche la funzione di individuare le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale.
La norma menzionata conferisce quindi alla scuola, e, in particolare, al Collegio dei docenti (organo, questo, al quale il Testo Unico delle leggi sulla scuola del 16 aprile 1994 assegna la funzione di programmare i criteri di valutazione degli alunni e la divisione dell’anno scolastico in due o tre periodi didattici), il potere di disciplinare, con effetti giuridici precettivi per tutta la comunità scolastica.
Pertanto, se il Collegio dei docenti avrà deliberato di adottare la pagellina infraquadrimestrale, tale deliberazione è norma per la scuola.
Questa conclusione, peraltro, va posta in relazione con gli effetti che l’adozione del registro elettronico produce sulla utilità della pagellina.
La possibilità che tutte le famiglie hanno di accedere quotidianamente al registro elettronico mediante una password, sì da poter conoscere con continuità gli stili di vita scolastica dei propri figli, sia per quanto riguarda il profitto che per quel che concerne il comportamento, ha affievolito di molto l’utilità della pagellina, come dimostra il fatto che molte scuole ne hanno abolito l’uso.

