Richiesta di pensione di inabilità: come interpretare un giudizio contraddittorio?
Abstract
Come insegna il buon Padre Dante,“Molte volte al fatto il dir vien meno”, sicché può accadere che la crescente tendenza a ricorrere a formulari che siano utilizzabili in diverse tipologie di procedimenti renda problematica l’ interpretazione dei testi redatti dalle istituzioni e ne allunghi l’iter amministrativo.
Un Assistente amministrativo ha chiesto che gli sia assegnata la pensione di inabilità.
La Scuola ha avviato la pratica, sottoponendolo a visita della Commissione Medica di Verifica competente ad emettere il prescritto giudizio di idoneità o di inidoneità.
Il richiesto giudizio diagnostico è stato formulato nei seguenti termini:
“A) NON IDONEO permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della PA ex art. 55 octies D LVO 30/03/2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove previsto;
B) NON SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, Legge 335/95.
E’ stato chiesto di sapere se, come sembra all’autore del quesito, vi sia contraddizione fra le due dichiarazioni diagnostiche sopra riportate.
E’ necessaria, al riguardo, una premessa che illustri il contenuto delle disposizioni di legge richiamate dalla trascritta diagnosi medico-collegiale.
L’ art. 55 octies del Decreto Legislativo n. 165 del 30 maggio 2001, nel testo novellato dalle disposizioni legislative successive, prevede che l’Amministrazione possa risolvere il rapporto di lavoro “nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti”.
Il comma 12 dell’art. 2 della Legge n. 335 del 1995 prevede, poi, che si possa corrispondere la pensione di inabilità alla persona che sia cessata dal servizio per infermità’, non dipendenti da causa di servizio, che le abbiano procurato l’assoluta e permanente impossibilità’ di svolgere qualsiasi attività’ lavorativa.
Esaminando le due dichiarazioni del predetto collegio medico, si può notare che le proposizioni che compongono il capoverso A) della diagnosi affermano che il dipendente è inidoneo in modo permanente ed assoluto a svolgere tanto le attività previste dal suo profilo professionale quanto ogni altra attività di lavoro, diversa da quella del predetto profilo.
Invece, il testo del capoverso B) della su riportata dichiarazione medica esclude che il dipendente possa beneficiare della pensione di inabilità; afferma, infatti, che egli non è impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa in modo assoluto e permanente.
Ictu oculi, appare evidente la contraddizione fra le due dichiarazioni diagnostiche; infatti, la prima, espressa nella lettera A), riconosce l’inidoneità assoluta e permanente; la seconda, espressa nella lettera B), nega che vi sia inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
La forte dissonanza esistente fra le due dichiarazioni diagnostiche potrebbe essere risolta tenendo conto delle finalità previste dalle due disposizioni legislative, citate nelle suddette diagnosi.
L’art. 55 octies del Decreto Legislativo n. 165/2001, in verità, è diretto ad accertare essenzialmente se il dipendente sia idoneo o inidoneo al servizio esclusivamente a causa delle sue condizioni di salute psico-fisica.
Il comma 12° della Legge n. 335/1995, invece, è diretto a far corrispondere i benefici propri della pensione di inabilità, consistenti nel riconoscere al dipendente, psico-fisicamente inidoneo in modo assoluto e permanente al servizio, i benefici economici che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio sino alla data prevista per i collocamento a riposo per limiti d’età. Ma a tal fine, non è sufficiente che la commissione di verifica accerti lo stato di inidoneità psico-fisica del dipendente, ma è necessario che si verifichi anche che l’inidoneità accertata non sia stata causata da infermità non dipendenti da causa di servizio.
Si può ipotizzare che tale ultima condizione non si sia verificata nel caso in esame. Quindi, mentre con la dichiarazione di cui alla lettera A) la Commissione di verifica ha espresso il giudizio di assoluta e completa inidoneità del dipendente a prestare qualsiasi attività lavorativa, sembra, invece, che con la dichiarazione di cui alla lettera B) il collegio medico abbia dichiarato essenzialmente che al dipendente non possa essere riconosciuto il diritto a percepire la pensione di inabilità.
Se si esclude la verosimiglianza della predetta ipotesi, si dovrà necessariamente convenire che i testi letterari dei due giudizi sono in palese contraddizione.
Rispondendo, infine, alla domanda conclusiva dell’autore del quesito, si deve dare atto che la diagnosi di inidoneità permanente a svolgere tanto le attività istituzionali quanto ogni altro proficuo lavoro obbliga la Scuola ad avviare il rito previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 30 maggio 2001, n.165
Legge n. 335/1995

