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Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici

di Antonio Palmiro Zinzi
(DSGA nella scuola secondaria di II grado)

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici è espressamente prevista dall’articolo 32, comma 7, del Codice degli Appalti emanato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”.

Occorre, quindi, prima dell’aggiudicazione definitiva, acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80), di idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica e finanziaria (art. 83) per la partecipazione alle procedure di gara degli operatori economici.
I requisiti di carattere generale devono essere posseduti, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia di procedura d’appalto o concessione, da ogni operatore economico che partecipi alla gara, anche in forma associata o di consorzio e sono autodichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; quindi, i requisiti di carattere generale sono, analiticamente, riportati nell’articolo de quo.
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, l’istituzione scolastica dovrà procedere alle verifiche di seguito indicate.

Regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (tramite procedura telematica INPS o INAIL)

(Art. 80, comma 4) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento ……. dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanne irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (mediante acquisizione certificati CASELLARIO GIUDIZIALE e UFFICIO REGISTRO GENERALE PENALE c/o Tribunale residenza stazione appaltante)

(Art. 80, comma 1) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati….[ ]

(Art. 80, comma 3) L’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Regolarità fiscale (mediante acquisizione del certificato presso l’AGENZIA DELLE ENTRATE di residenza fiscale dell’operatore economico)

(Art. 80, comma 4) Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse…., secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso (acquisizione del certificato presso il Tribunale Civile dove ha sede legale l’operatore economico)

(Art. 80, comma 5, lettera b) Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110.

Verifica, tramite il Casellario Informatico istituito presso l’ANAC, del possesso dei requisiti di cui al comma 5, lett. a), f), g), h), i), e comma 12 dell’articolo 80.
Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato (acquisizione del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative ex art. 39 del D.P.R. 313/2002 presso la Procura della Repubblica dove ha sede la stazione appaltante).
(Art. 80, comma 5, lettera f) Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (acquisizione del certificato presso la Provincia dove ha sede legale l’operatore economico).

(Art. 80, comma 5, lettera i) Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

Verifica che l’operatore economico si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m).

Verifica requisiti di idoneità professionale mediante acquisizione del certificato della CAMERA DI COMMERCIO (art. 83, comma 1, lett. a)

(Art. 83, comma 3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.

Il certificato può essere acquisito tramite il servizio delle Camere di Commercio per le Pubbliche Amministrazioni per la verifica dell’autocertificazione d’impresa (https://verifichepa.infocamere.it/).

Verifica requisiti capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)

(Art. 83, comma 4) Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

(Art. 83, comma 5) Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

Verifica requisiti capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c)

(Art. 83, comma 6) Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Come acquisire la documentazione prevista

L’articolo 81, commi 1 e 2, del Codice specifica che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara, deve essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
La predetta Banca dati sarà istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l’ANAC e l’AGID, con il quale saranno indicati i dati relativi alla partecipazione alle gare e saranno disciplinate le modalità con le quali le stazioni appaltanti dovranno accedere per la verifica dei requisiti degli operatori economici. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzeranno la Banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente del 4 maggio 2016, recante “Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVC Pass”, ha fatto presente che, in base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, del Codice, nonché della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi ancora attuale, con la conseguenza che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVC Pass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.
A tal uopo, il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 11, puntualizza che “il sistema AVC Pass si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione dl CIG attraverso il sistema SIMOG”.

Anche per le gare esperite sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità “richiesta di offerta” (RDO) occorre acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dell’operatore economico aggiudicatario.
A tal proposito, il Presidente ANAC, con comunicato del 10 dicembre 2015, recante “richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di verifica dei requisiti ex art. 38 del d. lgs. 163/2016 sull’aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)”, ribadisce l’obbligo della stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO.

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