Chi controlla il controllore (ovvero il DS)
Il Dirigente scolastico deve osservare un orario di lavoro preciso? E chi ne controlla l’operato?
Abstract
Il quesito di un insegnante offre l’occasione per addentrarsi nelle pieghe del ruolo al vertice della scuola, quello del Dirigente scolastico. In particolare, l’autore del quesito chiede se un DS abbia vincoli orari e se sia, a sua volta, sottoposto al controllo di un “superiore”.
Un insegnante ha chiesto di sapere se i Dirigenti scolastici debbano osservare un preciso orario di lavoro e, soprattutto, se siano soggetti al controllo da parte di un’autorità superiore.
In rigorosa aderenza al broccardo latino – che si riferisce al rito giudiziario dei tribunali civili – narra mihi factum, dabo tibi jus (narrami il fatto e ti darò il diritto), è doveroso rispondere al quesito richiamando le norme giuridiche che disciplinano il rapporto di lavoro dei Dirigenti scolastici. La prima delle quali è contenuta nel Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto l’11 aprile 2006.
L’art. 15 del citato CCNL è dedicato all’impegno di lavoro del Dirigente scolastico e così dispone: “In relazione alla complessiva responsabilità per il risultati, il dirigente organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze dell’istituzione cui è preposto e all’espletamento dell’incarico affidatogli”.
La trascritta norma è stata ritenuta, dalle rappresentanze negoziali che l’hanno concepita e redatta, sufficientemente idonea a conciliare l’orario d’obbligo del Dirigente scolastico con l’orario di servizio dell’istituzione scolastica cui egli è preposto.
La complessità delle funzioni che l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 assegnava – per delega al Governo – alle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado, riconoscendo loro la personalità giuridica e concedendo l’attesa autonomia funzionale, ha richiesto la revisione radicale delle competenze e delle responsabilità proprie dei Direttori didattici e dei Presidi del tempo, sui quali la predetta legge ha riversato la quasi totalità delle funzioni amministrative e gestionali che il pregresso ordinamento scolastico aveva assegnato agli Uffici scolastici provinciali, ormai destinati a poco esaltanti funzioni di supporto all’autonomia scolastica. Tutto il complesso dei procedimenti amministrativi, diretti alla gestione dello stato giuridico ed economico del personale scolastico, è stato sottratto ai vecchi Provveditorati agli studi e trasferito alle segreterie scolastiche.
Ne è derivata la straordinaria estensione del lavoro a carico delle scuole autonome, che non poteva non suggerire a coloro che hanno stipulato i contratti nazionali della dirigenza scolastica di affidare alla sapiente responsabilità dei nuovi Capi di istituto l’adattamento in autonomia del loro orario di servizio ai tempi in cui le scuole sono impegnate nelle diverse e non sempre omogenee attività istituzionali.
Non sarebbe parso per nulla un atto di saggezza continuare a ritenere che le sempre più complesse funzioni della scuola dell’autonomia sarebbero state svolte efficacemente mantenendo l’obbligo per il Dirigente d’essere a scuola dalle 8.00 del mattino alle 14.00 del pomeriggio, perché sarebbero rimaste escluse dal suo coordinamento tutte le attività attraverso le quali la gran parte delle scuole è chiamata a realizzare, ben oltre i tradizionali orari canonici, i nuovi piani dell’offerta formativa.
Per questa ragione i pianificatori nazionali dello stato giuridico dei Dirigenti scolastici hanno saggiamente preferito superare l’antico modello giuslavoristico fondato sul mero decorso del tempo cronologico, adottando il modello fondato sulla valutazione dei risultati da loro conseguiti.
Tanto appare chiaramente confermato anche dalla norma che regola la fruizione delle ferie dei Dirigenti scolastici, rappresentata dal comma 8 dell’art. 16 del citato CCNL del 2006, nel quale si legge: “Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al direttore dell’Ufficio scolastico regionale in modo da garantire la continuità del servizio”.
Si potrà convenire che la disciplina che si sta esaminando rappresenta la naturale ed apprezzabile evoluzione dei costumi sociali, che non consente più di affidare ad organi esterni la valutazione delle necessità proprie delle istituzioni scolastiche autonome, i cui Dirigenti sono chiamati a rispondere personalmente dell’efficienza e dell’efficacia dell’attività svolta.
L’esposta disciplina contrattuale è stata confermata anche dal successivo Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’ Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010, il cui articolo 10, nel richiamare gli obblighi del Dirigente, al comma 4 ribadisce che, “in relazione allo specifico contesto della comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità di servizio, il dirigente deve, in particolare, organizzare la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato”.
È vero, peraltro, che l’affidamento ai Dirigenti scolastici delle modalità di autodeterminazione dei tempi di espletamento delle loro complesse funzioni gestionali non può essere percepito come libertà senza alcun limite, perché lo stesso CCNL del 2010, al comma 4 dell’art. 16, commina la sanzione pecuniaria da un minimo di 150 ad un massimo di 350 euro al Dirigente che non abbia osservato obblighi di servizio, oppure sia venuto meno ad obblighi di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 165 del 2001.
Le fattispecie previste dalla predetta lettera a) sono: la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.
Si aggiunge che il comma 8 dello stesso articolo 16, alla lettera c), commina la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, qualora il Dirigente si assentasse ingiustificatamente dal servizio, o lo abbandonasse.
Tanto esposto, si deve concludere rispondendo ad una sorta di corollario del quesito principale, con il quale è stato chiesto di sapere se i dirigenti scolastici siano soggetti al controllo da parte di un’autorità superiore.
L’aggettivo superiore, che qualifica il termine autorità, riporta alla memoria, come sereno ricordo d’un passato remoto, sbiadite nozioni di scuola elementare sui gradi degli aggettivi. La memoria aiuta ad affermare che l’aggettivo superiore, citato dall’autore del quesito, richiama la posizione di chi si trova collocato più in alto, così come l’aggettivo supremo allude a chi è più in alto, in assoluto.
Ora, si potrà ricordare in relazione all’espressione autorità superiore, che l’11 luglio del 1980 è apparsa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica la Legge n. 312, che ha apportato un’innovazione nella pubblica amministrazione statale, sostituendo le qualifiche personali dei pubblici dipendenti con le qualifiche funzionali.
È noto che i rapporti esistenti fra chi è più in alto (superiore) e chi è collocato più in basso (inferiore) sono generalmente relazioni fisiche; possono divenire, per metafora, anche relazioni sociali; infatti, almeno sino al 1980, il Direttore generale era definito, per metafora, superiore dell’Ispettore generale, perché l’organizzazione della pubblica amministrazione era fondata sul modello dell’organizzazione della Chiesa (la parola gerarchia, infatti, appare composta dalle due parole: ieros=sacro ed archia=governo).
Sostituendo alle qualifiche personali – ridefinite dal vecchio Statuto degli impiegati civili dello Stato (il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) – le qualifiche funzionali, la Legge n. 312 ha fatto superare intuitivamente l’organizzazione gerarchica delle istituzioni statali, sganciandola dal modello ecclesiastico, dal momento che non ci può esser gerarchia fra funzioni. Il funzionario della VII qualifica funzionale non può essere considerato superiore rispetto al dipendente di VI o di V qualifica, allo stesso modo in cui l’impiegato della ex carriera di concetto non può considerarsi superiore del vecchio dattilografo: sono entrambi dipendenti, affidatari di funzioni diverse, non organizzate, né organizzabili, gerarchicamente.
Tornando al tema, si esclude che vi siano delle persone che possano considerarsi superiori dei Dirigenti scolastici, allo stesso modo in cui nessuno può considerarsi superiore del Collaboratore scolastico.
Vi sono, però, persone che possono essere incaricate della funzione di verificare se il Dirigente scolastico osservi gli obblighi di servizio che sono stati appena richiamati. Potranno essere i Dirigenti del servizio ispettivo scolastico o lo stesso Direttore scolastico generale, o un suo delegato, ai quali siano state affidate – o ai quali competano – funzioni di verifica dello stile dirigenziale del Capo di istituto.
Sono concetti, quelli appena espressi, che trovano perfetto riscontro nel modello di valutazione della dirigenza scolastica, illustrato nelle Linee guida per l’attuazione della Direttiva n. 36 del 2016, dal quale appare chiaro che l’efficacia dell’azione dirigenziale deve essere desunta non dalla valutazione della semplice durata della presenza a scuola, bensì dalla qualità della programmazione e della conseguente realizzazione delle funzioni assegnate al Dirigente.
Riferimenti normativi
C.C.N.L. 2006 dell’ Area V della Dirigenza scolastica
Legge 15 MARZO 1997, n. 59
C.C.N.L. 2010 dell’ Area V della Dirigenza scolastica
Legge 11 luglio 1980, n. 312
Direttiva MIUR n. 36/2016

