Diritto di accesso o tutela della privacy?
Come può il DS garantire il diritto di accesso agli atti, senza violare il segreto d’ufficio e la privacy?
Abstract
Nel quadro del procedimento di accesso agli atti amministrativi, l’opposizione, espressa da un docente che abbia ottenuto il trasferimento di sede, costituisce elemento giuridicamente valido a limitare il diritto del controinteressato, nel caso in cui lo stesso insegnante trasferito non adduca puntuali ragioni di diritto positivo che non lo consentano?
“Sarebbe un atto molto generoso se la rivista potesse offrire al lettore una guida che consenta di sapere con certezza quali sono i comportamenti che il Dirigente scolastico deve assumere per non essere chiamato a rispondere, da una parte, di violazioni del segreto d’ufficio e, dall’altra, di violazioni della legislazione sulla privacy”.
Nell’avanzare questa richiesta, il Dirigente scolastico d’un istituto comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ha fatto presente d’aver cercato di risolvere da solo e per via breve il dilemma che è contenuto nel suo quesito, attingendo informazioni dal motore di ricerca Google. Questa fonte inesauribile di conoscenza discreta gli ha offerto la definizione che della parola “segreto” ha dato la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 2393 del 1° gennaio 1967:
“Ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata, è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario”.
“Definizione un po’ toppo liberatoria, questa – l’ha definita lo stesso Dirigente scolastico -, perché affermare che è segreto tutto ciò che la legge prevede che non debba essere fatto conoscere a chi non ne sia legittimamente autorizzato non sembra proprio essere di valido aiuto per chi opera in uno Stato di diritto, nel quale si sa bene che la quasi generalità delle relazioni che si possono instaurare fra il dipendente pubblico ed il cittadino sono sempre disciplinate per legge, o, comunque, da atti emessi da un’autorità che sia legittimata ad emanare disposizioni vincolanti per le persone fisiche, così come per quelle giuridiche”.
In realtà, all’autore del quesito interessa soltanto disporre d’una sorta di guida empirica, che gli consenta di risolvere le difficoltà di interpretazione di due norme, quando esse sembrino contrapporsi fra di loro. Desidera sapere, per esempio, se egli sbagli nell’esibire ad un insegnante, la cui domanda di trasferimento di sede non abbia avuto esito positivo, il fascicolo della collega che, invece, il trasferimento lo ha ottenuto. E’ notorio al riguardo che, nella quasi generalità delle situazioni scolastiche che si generano in tema di trasferimenti, accade che l’insegnante trasferito si opponga formalmente alla richiesta di un collega, meno fortunato, di esercitare il diritto di accesso, leggendo i documenti relativi al trasferimento.
Evidentemente, il Dirigente scolastico avrà fatto esperienza della disposizione del Contratto nazionale integrativo sulla mobilità, la quale, conformandosi ad una legge dello Stato, dispone che la scuola non possa accogliere la richiesta di accesso dell’insegnante se non dopo averla notificata al docente controinteressato; si sa, al riguardo, però, che il predetto CCNI non precisa quel che debba accadere nel caso, abbastanza comune, in cui il controinteressato trasferito si opponga alla richiesta dell’ insegnante, deluso per il mancato trasferimento, di visionare la documentazione del collega e, magari, di estrarne copia. Vale, per quel che riguarda questo diritto del controinteressato, l’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, secondo il quale: “La pubblica amministrazione, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, limitatamente a coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”.
Non sarebbe stato forse opportuno che, nel comporre il testo del trascritto art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, il legislatore avesse indicato il criterio ermeneutico al quale il Dirigente si dovrebbe attenere nel valutare i termini dell’opposizione espressa dal controinteressato sulla concessione del diritto di accesso documentale agli atti amministrativi che lo riguardano? Sarebbe stata sufficiente un’integrazione all’ultimo periodo del predetto articolo, quale, per esempio:
“Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1, valutando la fondatezza giuridica delle argomentazioni opposte dal controinteressato alla richiesta d’accesso”.
Il giurista per diletto eccepirà che un’integrazione così formulata sarebbe stata percepita dal Dirigente scolastico come un vero e proprio pleonasmo, dal momento che l’ordinamento scolastico, e in primis il primo comma dell’art. 2 della stessa Legge n. 241 del 1990, prevede l’obbligo della motivazione del provvedimento che conclude il procedimento amministrativo:
“Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo (il procedimento amministrativo, n.d.r.) mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
La pur limitata esperienza di qualche prassi amministrativa scolastica consente di ritenere che l’obbligo della motivazione costituisce ormai norma inderogabile per la segreteria della scuola; tuttavia, non si può escludere che a qualche Direttore dei servizi generali ed amministrativi non dispiacerebbe essere supportato nella fase istruttoria del procedimento di accesso, come negli altri procedimenti che implicano soluzioni di questioni ermeneutiche, da generosi e liberatori contributi di sapienza giustinianea.
Non all’evocato Direttore sga, ma all’autore del quesito oggetto di questa risposta, ci si potrà rivolgere citando una situazione analoga a quella prospettata, che ha interessato questa rubrica qualche anno fa. Riguardava il caso di un’insegnante felicemente trasferita nella città della sua residenza anagrafica dal 1° ottobre dell’anno scolastico successivo; a costei il Dirigente scolastico aveva notificato, come da disposizione, copia dell’istanza con la quale un collega, la cui domanda di trasferimento non era stata accolta, aveva chiesto di accedere al fascicolo della più fortunata collega. L’insegnante trasferita si era opposta alla pretesa del collega di prendere visione dei suoi documenti con una breve nota, inviata per PEC, nella quale aveva scritto una sola proposizione:
“La scrivente si oppone all’accoglimento della richiesta di accesso del professore Caio Sempronio”.
Con logica sillogistica, il Dirigente scolastico aveva ammesso il professore non trasferito all’iter prescritto per prendere visione della domanda di trasferimento della collega con la motivazione che si riporta, non senza averne eliminato gli elementi che consentano l’identificazione personale.
“Veduta la richiesta di accesso del prof. Caio Sempronio; veduto l’art.22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le successive integrazioni, e, in particolare, il secondo comma dell’art. 22, il quale 2 recita: < L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza >; veduto il 3° terzo comma dello stesso art. 22, il quale dispone: <Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 >; accertato che i documenti amministrativi ai quali si riferisce la richiesta di accesso del prof. Caio Sempronio non rientrano fra quelli indicati nei citati commi del menzionato art. 24; considerato che la prof.ssa Publia Cornelia, controinteressata alla domanda di accesso del collega, si è limitata ad esprimere, a titolo di motivazione, il suo semplice dissenso a tale richiesta senza indicare nessun elemento di fatto o di diritto che possa farla ritenere illegittima; per la motivazione espressa in premessa, si accoglie la domanda con la quale il prof. Caio Sempronio ha chiesto di visionare la documentazione della collega Publia Cornelia e di estrarne copia. L’ Ufficio di segreteria della scuola provvederà ad oscurare i dati sensibili, sanitari o giudiziari che sono sottratti all’accesso ai sensi del Regolamento del Garante per la protezione dei dati personali e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184”.
E’ chiaro che la situazione descritta non presentava particolari difficoltà interpretative di norme sul tema del diritto di accesso procedimentale agli atti e di tutela della privacy, proprio in considerazione della chiarezza delle disposizioni normative citate.
Non altrettanto chiara è stata, per un insegnante di scuola primaria, la legislazione in materia di tutela della privacy, che avrebbe dovuto consentire al coordinatore didattico di una scuola paritaria di accogliere la richiesta del genitore d’un ragazzino di terza classe di scuola primaria, che, un lustro fa, aveva raggiunto la scuola del figlio il sabato d’una tiepida settimana di primavera, partendo dalla sua residenza lavorativa, situata ad oltre mille chilometri di distanza. Il papà aveva pregato il coordinatore didattico di consegnare al piccolo un modesto apparato elettronico, da lui dimenticato presso la sua residenza; inoltre, aveva chiesto allo stesso coordinatore che gli fosse generosamente consentito di vedere il figlioletto, magari anche osservandolo da lontano. Cosa che, in quel momento non era possibile perché si era ancora al termine della seconda ora di lezione e la classe sarebbe stata impegnata per altre due ore in sala informatica. “Allora mi faccia fare una fotografia di mio figlio perché sono trascorsi quattro mesi dall’ultimo incontro che abbiamo avuto”, supplicò il genitore, porgendo al coordinatore didattico il suo smartphone. Richiesta vana, quella del dimesso genitore! L’insegnante dell’aula informatica, al quale il coordinatore didattico aveva comunicato la richiesta del padre di Luca (non è questo il vero nome dell’alunno), non l’accolse per il timore d’essere accusato di violare il diritto alla privacy del bambino.
La cordialità dei rapporti professionali, propria dello stile educativo di quella scuola paritaria, non fu ragione sufficiente per liberare il docente dal dubbio che la richiesta di fotografare il ragazzino non fosse velata da profili di non definibile anomalia, o non provenisse dal padre, pur presente in sala dei professori della scuola, presenza che dava piena legittimità alla richiesta del genitore di far fotografare il volto del figliolo all’insegnante, naturalmente in forma tale da non far comparire altri alunni nella foto.
L’ indefinita sensazione di cauta, quanto immotivata, prudenza dell’insegnante indusse il deluso genitore a riprendere l’aereo per tornare nella sua residenza; ma, attraverso i vetri diafani della saletta dei professori, poté comunque rivedere in corridoio il volto del figliolo, che, ordinatamente in fila con i compagni, si stava recando in palestra, senza sapere che il papà si trovasse a pochi metri di distanza.
RIFERIMENTI NORMATIVI

