Alienazione di beni inventariati
E’ possibile alienare, mediante informale trattativa privata, beni obsoleti ma inventariati?
Di Fabio Scrimitore
Abstract
L’inderogabilità delle disposizioni vigenti in materia di discarico di beni inventariati, contenute nelle Linee-guida emanate ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, trasmesso alle Istituzioni scolastiche con la nota ministeriale prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021, consente la cessione ad un privato di uno scuolabus obsoleto, di proprietà della scuola, mediante informale trattativa privata?
Il quesito proviene dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un Istituto Omnicomprensivo di scuole del Primo e del Secondo ciclo di Istruzione, al quale è annesso un Convitto ed un’Azienda agraria. Nell’inventario dell’istituto è iscritto un pullman da 40+1 posti che, rientrando nella classe ambientale Euro “1”, è ormai ritenuto obsoleto ed inquinante; peraltro, presenta diversi problemi di natura tecnico – meccanica che lo rendono, di fatto, inutilizzabile in relazione alle necessità dell’Istituto.
Per poter disporre di un efficiente servizio di trasporto istituzionale, la Scuola ha già proceduto all’acquisto di un altro pullman, rientrante in una classe ambientale superiore a quella del vecchio pullman ed idoneo al trasporto di un maggior numero di studenti.
La nuova acquisizione rende evidentemente sconsigliabile mantenere iscritto fra i beni inventariati il vecchio automezzo, che l’Istituto si ripromette di radiare, per evitare l’aggravio finanziario del pagamento del bollo o, meglio, della tassa di possesso.
Al riguardo, bisogna far riferimento alla Linee-guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, emanate ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante: “Regolamento con le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; tali Linee-guida sono state trasmesse alle Istituzioni scolastiche con la Nota ministeriale prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021.
In particolare, appare necessario tener conto di quel che le predette Linee-guida dispongono relativamente agli Atti ed alle azioni per procedere al discarico dei “Beni obsoleti e dei Beni non più funzionali”.
La premessa sarà rappresentata dall’atto formale con il quale la Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più utilizzabili – prevista dall’art. 34, comma 1, del Regolamento n. 129 del 28 agosto 2018 – dichiari che il vecchio pullman non risponde più adeguatamente alle esigenze dell’Istituto. Nel verbale della Commissione verrà indicato il valore attuale del pullman, calcolato sulla base del valore di inventario, oppure, sulla scorta del valore dell’usato per beni simili.
Il secondo atto della procedura sarà costituito dalla relazione che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi deve consegnare al Dirigente scolastico e, per conoscenza, al Consiglio di Istituto, perché si avvii la procedura per il discarico inventariale del pullman.
Il terzo atto del procedimento sarà il provvedimento con il quale il Dirigente scolastico disporrà l’avvio della procedura per la dismissione del pullman dall’elenco dei citati beni inventariati, previa conclusione della procedura di vendita.
La vendita dovrà avvenire con avviso che dovrà essere pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine che sarà stato fissato.
L’automezzo sarà aggiudicato al miglior offerente.
La vendita potrà avvenire ad enti pubblici non economici mediante trattativa privata. In ogni caso, il prezzo base non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione di cui al citato art. 34, comma 1, del Regolamento n. 129/2018, fatti salvi motivi di assoluta eccezionalità, che dovranno essere dettagliatamente specificati.
Le suddette Linee-guida prevedono altresì la possibilità che l’aggiudicazione non vada a buon fine. In tal caso, sempre con provvedimento motivato del Dirigente scolastico, il pullman potrà essere ceduto, a titolo gratuito, ad altra Istituzione scolastica.
Se, poi, non dovesse andare a buon fine neppure l’ipotesi della cessione a titolo gratuito del pullman ad altra scuola, le Linee-guida dispongono che si ricorra alla dismissione del bene non più funzionale more privatorum, cioè affidandosi ad una delle agenzie che provvedono alla rottamazione degli autoveicoli.
Alla luce delle sovra esposte premesse, si possono ora esaminare le due domande che compongono il quesito, con la prima delle quali è stato chiesto se “Si può omettere nell’avviso l’importo di base d’asta” ed in relazione alla quale si può rispondere assicurando che le disposizioni che disciplinano gli avvisi di gare non sono derogabili.
La seconda domanda è stata formulata in questi termini:
“La scuola si è rivolta informalmente a ditte di autoscuola o di officine meccaniche, ma nessuno è interessato all’acquisto. L’unico a manifestare interesse, sempre informalmente, è stata una ditta che sarebbe disponibile solo per 100 euro + spese per passaggio di proprietà”.
Soltanto ricorrendo al criterio empirico, fondato sulla logica comune, si può ritenere che l’Istituto Omnicomprensivo considerato potrebbe correttamente dar corso alla suddetta soluzione soltanto dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di cedere il vecchio pullman ad altra Istituzione scolastica statale, e dopo aver attestato formalmente di aver interpellato, altrettanto inutilmente, “ditte di autoscuola o officine meccaniche”.

