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Distanziamento fisico e assegnazione degli alunni alle classi

Come rispettare l’obbligo del distanziamento fisico imposto dalle norme per la prevenzione del Covid-19 e il diritto dei piccoli alunni ad una tranquillità emotiva?

Di Fabio Scrimitore

Abstract

L’obbligo inderogabile di adeguare la struttura della scuola, e in particolare le aule, ai parametri prescritti dal vigente  “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza”, in relazione alle distanze che devono intercorrere fra i componenti del gruppo classe, può incidere negativamente sulla formazione delle classi, limitando, di fatto,  il potere del Dirigente scolastico di accogliere le eventuali opzioni espresse dalle famiglie. 

La richiesta che i genitori rivolgono prima dell’inizio dell’anno scolastico  al Dirigente, affinchè il figlio di sei anni sia assegnato a una classe in cui possa ritrovare i compagni con i quali ha frequentato la scuola dell’infanzia, è indubbiamente un interesse familiare, che appare degno di un’apprezzabile forma di tutela; non può non riconoscersi, infatti, che il mantenimento nella prima classe della scuola primaria delle relazioni amicali della seconda infanzia può agevolare l’inserimento del piccolo allievo nel nuovo contesto sociale.

Per valutare quale rilievo possa avere un tale interesse dei genitori  nell’attività che la scuola svolge per formare le classi, è necessario  verificare se  nell’ordinamento giuridico scolastico esistano delle disposizioni di legge, o di regolamento, che riconoscano dignità giuridica a tale interesse della famiglia.

Non tutti gli interessi delle persone che organizzano i servizi offerti dalla scuola, o che ne fruiscono,sono presi in considerazione e tutelati dal diritto scolastico. Non lo è, per esempio, l’interesse dell’insegnante di vedersi assegnato un giorno  della settimana libero dall’insegnamento. Sicché nessun  docente potrebbe rivolgersi con speranza di successo al giudice del lavoro per protestare contro la mancata assegnazione del giorno libero, se nessuno dei suoi colleghi, al pari di lui, godesse del giorno libero. 

Orbene, se si dà una veloce scorsa al Testo Unico delle leggi sulla scuola, si potrà constatare che l’organizzazione delle classi richiede che il Consiglio di istituto fissi dei criteri generali per l’assegnazione degli alunni alle varie classi e che il Collegio dei docenti si serva dei predetti criteri per avanzare proposte, al riguardo, al Dirigente scolastico; costui, poi, emana il provvedimento  esecutivo di composizione delle classi, che verrà affisso all’Albo della scuola prima dell’inizio delle lezioni.

Ciò non significa che il Dirigente, formando le classi con l’assegnazione ad esse degli alunni e delle alunne, sia un mero esecutore di qualsivoglia  proposta che gli venisse avanzata dal Collegio dei docenti; egli, infatti, essendo per legge personalmente responsabile della qualità dei processi formativi offerti dalla scuola, dispone di discreti  margini di discrezionalità, che potrà esercitare nei limiti dell’ordinamento vigente. Formando le classi, quindi, Il Dirigente potrà discostarsi dalle proposte ricevute dal Collegio quando constaterà che esse contraddicano uno, o più d’uno, dei criteri fissati dal Consiglio di istituto, oppure siano manifestamente illogiche.  Allo stesso modo, il Dirigente potrà non attenersi alle proposte ricevute se potrà dimostrare che tali proposte siano affette da un vizio di legittimità derivato, cioè quando esse siano state avanzate dal Collegio in applicazione di uno dei criteri generali fissati dal Consiglio di istituto, che sia in chiaro contrasto con una legge o con un regolamento generale. Per esempio, il Dirigente scolastico può non accogliere la proposta di previlegiare gli alunni in base al censo delle famiglie d’origine, perché tale criterio è in antitesi con l’’art. 3 della Costituzione.

Ciò detto, si può rispondere alla domanda della madre di un bambino che, per assicurare al figlioletto tranquillità emotiva, ha pregato il Dirigente scolastico di assegnarlo alla prima classe di scuola primaria, nella quale starebbe con suoi amici della materna e invece si trova in una classe con bimbi sconosciuti con cui è impossibile socializzare, viste le nuove norme.

Evidentemente, la difficoltà di socializzare con i compagni della nuova classe, addotta dalla madre per sostenere la legittimità della sua richiesta, è da addebitarsi all’obbligo del distanziamento in aula, imposto per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Il Dirigente non ha accolto la domanda della mamma con la seguente motivazione:

In questi tempi di covid, gli spazi sono già stati stabiliti e non è possibile modificare niente”.

L’unica prospettiva di successo dell’istanza della mamma sarebbe l’eventuale, futuro trasferimento in altra scuola di qualcuno degli alunni già assegnati alla classe. Alla palese aleatorietà di questa prospettiva ha fatto seguito la più che sofferta decisione della madre di trasferire il figlio ad un’altra e ben lontana scuola.

E’ giusto così? “– ha chiesto la mamma.

Come si è adombrato nella premessa, si conferma che  è giusta ogni decisione che appaia conforme alle leggi dello Stato; lo ha detto prima di tutti Socrate.

Ora, in questo tempo di persistente pandemia, ogni Dirigente scolastico ha dovuto adattare gli ambienti della scuola alle prescrizioni categoriche del protocollo che è stato elaborato per prevenire le occasioni di contagio, conformando le dimensioni delle aule scolastiche al rispetto delle  distanze che devono intercorrere fra gli alunni e tra l’insegnante e gli alunni. Il che, come è ben noto, ha ridotto drasticamente la discrezionalità del Dirigente nell’assegnare gli alunni alle classi. 

Verosimilmente, ben prima del 1° settembre – data questa in cui l’autrice del quesito ha chiesto al Dirigente di assegnare il figlio nella prima classe nella quale erano stati iscritti gli amichetti della scuola dell’ infanzia del suo bambino –, il Dirigente avrà composto le classi, assegnando loro un numero di alunni ridotto, rispetto a quello previsto dalle norme che vigevano anteriormente all’anno scolastico 2020/21. 

La predetta mamma non ha indicato alcun elemento che possa consentire di verificare se nella procedura adottata dalla scuola nella formazione delle classi in generale, e in particolare di quella prima classe, siano state commesse violazioni dei criteri generali fissati dal Consiglio di istituto e delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti.

In tempi di serenità sociale, le scuole hanno potuto tenere in debita considerazione le aspirazioni dei genitori dei bambini che lasciavano la stessa scuola dell’infanzia ad essere ammessi in un’unica prima classe di scuola elementare, per consentire loro di trarre i vantaggi che la ricerca pedagogica annette alla continuità educativo-didattica fra i diversi segmenti dell’organizzazione scolastica.

L’emergenza attuale può rendere difficile mantenere questa buona tradizione.

Sicché, pur con il rincrescimento che si prova davanti al disagio che l’autrice del quesito deve sopportare per conciliare il suo prioritario interesse a dare tranquillità emotiva al figlio con il suo impegno di lavoro a molti chilometri di distanza dalla scuola, il redattore di questa nota si deve limitare a dare atto che non sempre l’ordinamento scolastico riesce a corrispondere appieno alle variegate e complicate esigenze che la società può manifestare nell’imprevedibile e già lunga stagione della pandemia. “Sunt lacrymae rerum”: anche le cose sembra che piangano di fronte alle insuperabili difficoltà che le persone talvolta incontrano.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico delle leggi sulla scuola

Atr. 3 della Costituzione

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