Il supplente delle attività alternative
A chi spetta l’individuazione delle discipline che possono essere inserite come Attività Alternativa?
Abstract
Il quesito posto da un lettore riguarda chiarimenti sull’articolo a firma di Agata Scarafilo e in particolare si chiede come venga individuato il supplente perle Attività alternative.
Di Redazione
Per l’individuazione del supplente di “Attività Alternative”, non si fa riferimento ad una specifica classe di concorso, ma ad una disciplina affine o a materia ritenuta idonea.
Sappiamo che il Collegio Docenti è il responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative che vengono svolte all’interno delle istituzione scolastica.
A livello normativo le sue competenze, i suoi ruoli e le sue funzioni sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/94, in virtù del quale il Collegio dei Docenti esercita poteri di delibera svolgendo i compiti di:
- elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
- adeguare i programmi d’insegnamento alle esigenze specifiche del territorio e del coordinamento disciplinare.
Pertanto, non essendoci una regolamentazione precisa sulle discipline che possono essere inserite come Attività Alternativa, spetta, per norma generale, al collegio docenti, nell’ambito delle sue precipue funzioni, fissare i contenuti, gli obiettivi e indicare le competenze e i criteri per l’individuazione dell’insegnante della Materia Alternativa.

