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Legge 107/2015 e insegnamento alternativo alla Religione Cattolica

di Agata Scarafilo

 

La Legge 107/2015 (Legge su “La buona scuola”) ha apportato numerosi cambiamenti all’interno delle Istituzioni Scolastiche, ma per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e l’insegnamento della Materia Alternativa ad essa, tutto è rimasto invariato.

Tuttavia, pur non essendoci un esplicito riferimento, la Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano Triennale buona scuoladell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione.

Così, in collegamento e coerentemente con quanto stabilito nel comma 16, anche la scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica non deve assolutamente dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Aspetto questo già esplicitato in passato con la Legge 121/1985, art. 9, comma 2, e con il D.L. 297/1994, art 310, comma 2.

A tutto ciò si aggiunge, poi, un’importante ordinanza del Tribunale di Padova che ha fatto storia, la n. 1176 del 30 luglio 2010, e con la quale si evidenziò che l’attivazione dei corsi alternativi alla Religione Cattolica costituiscono “un obbligo”, che se disatteso pone in essere “un comportamento discriminatorio illegittimo fonte, questo, di responsabilità risarcitoria per l’Istituto Scolastico inadempiente.

In conclusione, sia l’Insegnamento della Religione Cattolica sia l’Insegnamento Alternativo ad esso sono insegnamenti facoltativi, ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica.

Tralasciamo in questo contributo di trattare di IRC in quanto insegnamento facoltativo, ma garantito, in base alle varie Intese ed accordi tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in tutte le scuole.

Focalizzeremo, invece, l’attenzione sulle Attività Alternative alla Religione Cattolica che si possono realizzare nella scuola, evidenziandone le fasi e le modalità che consentano, se ne ricorrono le condizioni, di garantire anche un precipuo insegnamento.

 

L’IMPORTANZA DELLA SCELTA IN FASE D’ISCRIZIONE

 

Una fase fondamentale è il momento dell’iscrizione, quando cioè è data l’opportunità di scegliere di avvalersi o di non avvalersi l’IRC attraverso la compilazione dell’Allegato B.

Mentre viene rimandata all’inizio di ogni anno scolastico la scelta di avvalersi dell’Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica o di optare per altre attività progettuali.

Ovvio è che la programmazione anche relativamente all’Insegnamento Alternativo dovrebbe essere inserita all’interno del PTOF previsto dalla Legge 107/2015, in coerenza anche con quanto stabilito dal comma 14 che definisce detto Piano come il  documento  fondamentale  costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, dove viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Così, spetta alle singole scuole attivarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell’IRC e sottoporre all’attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative (Allegato C), in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi.

Attraverso l’Allegato C si avrà la possibilità di optare per :

  1. attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato;
  2. attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente;
  3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle scuole superiori);
  4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa la possibilità).

 

PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ ALTERNATIVA

 

L’Attività Alternativa cambia a seconda della tipologia di scelta. Infatti, è data facoltà di presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.

Non vi sono vincoli sulla disciplina da insegnare come attività alternativa, se non quelli derivanti dal fatto che questa non può essere una materia già oggetto di insegnamento nella scuola, perché non si deve commettere neanche l’errore di sfavorire gli alunni che si avvalgono dell’IRC, e che quindi non potrebbero seguire tale disciplina se non a discapito della propria coscienza.

Raccolti i dati, spetta al Collegio dei Docenti, convocato dal DS entro il primo mese dall’inizio delle lezioni (CM 129/86), programmare una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a pieno titolo nell’Offerta Formativa della scuola.

Spetterà al Collegio dei Docenti fissare i contenuti e gli obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti, come già detto, non appartengano a discipline curricolari. In sede collegiale saranno individuate anche le competenze richieste e i criteri per l’individuazione del docente. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi all’interno dei locali della scuola, con l’assistenza di docenti appositamente incaricati.

I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” (CM 129/86) e all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alla tematica. Tale suggerimento si estende nell’ordine secondario, per il quale la CM 130/86 aggiunge che si può fare “ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana”.

Come prescritto da diverse circolari al riguardo, il  Dirigente Scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni.

 

NUMERO MINIMO DI ALUNNI

 

Così come un solo alunno basta per formare una classe per l’IRC, allo stesso modo non vi sono limiti per la Materia Alternativa. Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati per classi sia parallele sia verticali (CM 302/86). È  bene chiarire che, come precisato dalla CM telegrafica n.253 del 13.08.1987, l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e, pertanto, deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno. Ogni strategica raccolta dei dati finalizzata in tal senso sarebbe, dunque, illegittima.

 

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI, AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  E RETRIBUZIONE DEGLI STESSI

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Nota del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il  22 marzo 2011, prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione economica delle ore alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica.

Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all’IRC possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa, senza che comportino un onere a carico della scuola.

Tuttavia, le scuole, prima di attribuire le ore eccedenti a personale interno o precedere a nomina di un supplente, devono seguire l’ordine cronologico delle fasi che si riporta di seguito:

  1. a) affidamento dell’insegnamento a personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi), da non confondere con gli insegnati di Attività di Potenziamento per i quali, rientrando nell’organico dell’autonomia, potrebbe ricorrere il caso di cui al punto “b” di seguito esplicitato;
  2. b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (possibilità riservata solo ai docenti di scuola secondaria di Primo grado e di Scuola Secondaria di Secondo grado per le ragioni già note agli operatori della scuola). Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base;
  3. c) personale supplente già titolare di altro contratto, con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
  4. d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto, da retribuire con apposita apertura di spesa fissa secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

In via generale, nei primi tre casi (punti a-b-c), i Dirigenti Scolatici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.

Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.

Per procedere non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva formale alle istituzioni scolastiche da parte degli USR o UST.

Infine, le ore di cui si tratta non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e, pertanto, non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Per individuare il supplente di Attività Alternative (punto e), non si potrà far riferimento a una specifica graduatoria. Non essendoci, dunque, una classe di concorso specifica, il supplente sarà individuato attingendo alle graduatorie la cui
disciplina risulta affine. Se l’affinità non è precipuamente determinata, le segreterie dovranno procedere a riunire più graduatorie relative alle materie ritenute idonee ad impartire l’insegnamento. Inoltre, i contratti derivanti dalle ore eccedenti o dall’attribuzione di supplenze dovranno avere come scadenza il 30 giugno di ogni anno scolastico.

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

 

I docenti che svolgono Attività Alternativa, come i docenti incaricati dell’IRC  partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo IV della CM 316 del  28.10.1987). La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un giudizio e, analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione.

La Nota del MIUR del 9.2.2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività Alternativa partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività medesime, con le stesse modalità già precisate per l’IRC.

Ai fini del credito scolastico, è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale, a condizione che la scuola abbia però individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.

One Comment

  1. Paolo Finn
    12 Maggio 2020 at 15:30

    Buongiorno: avrei bisogno di sapere da quale documento ufficiale è stato ricavato quanto a proposito della decisione del collegio di individuare classi di concorso affini nel Vs articolo riportato:

    “Per individuare il supplente di Attività Alternative (punto e), non si potrà far riferimento a una specifica graduatoria. Non essendoci, dunque, una classe di concorso specifica, il supplente sarà individuato attingendo alle graduatorie la cui
    disciplina risulta affine”

    Grazie

    Paolo Finn

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