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Coordinatore didattico di scuola primaria paritaria: requisiti

La laurea in Pedagogia è abilitante all’incarico di coordinatore didattico in una scuola primaria paritaria?

 

Abstract         

L’autore del quesito chiede quali siano i requisiti da possedere per poter accedere al ruolo di coordinatore didattico nella scuola primaria paritaria; in particolare, vorrebbe sapere se la laurea in Pedagogia rientra tra i titoli accademici richiesti.

 

Le parole “coordinatore didattico” non rimandano immediatamente alle funzioni di “dirigente” nella scuola paritaria; ad una prima lettura, in verità, esse fanno pensare ad uno degli insegnanti d’una determinata classe, al quale il dirigente scolastico conferisce annualmente la funzione di coordinatore didattico, cioè di punto di riferimento per la generalità delle relazioni, d’indole didattica, che si realizzano nel corso dell’anno fra gli alunni e le loro famiglie, da una parte, e gli insegnanti, dall’altra.

Leggendo il quesito, si può constatare che, con apprezzabile competenza, il suo autore ha usato l’espressione coordinatore didattico per identificare la persona che acquisisce la titolarità delle funzioni che il gestore di qualunque scuola paritaria deve assegnare a colui che sarà chiamato a coordinare le tante e complesse relazioni, d’indole didattica, che si terranno in primo luogo fra gli insegnanti e, in secondo luogo, fra gli studenti, con le loro famiglie, e le classi. È il coordinatore delle attività educative e didattiche che avrà l’onere di presiedere i Consigli di classe ed il Collegio dei docenti dell’istituto paritario. Lo si dice anche per evitare che possa essere ritenuta legittima la prassi, in uso in qualche marginale scuola paritaria, che ha visto il gestore della scuola presiedere singolarmente i Consigli di classe, come pure il Collegio dei docenti, con i prevedibili effetti invalidanti sulle deliberazioni assunte dai predetti organi.

 

Ciò, peraltro, non esclude che il gestore della scuola paritaria possa costituirsi legittimamente nei predetti organi collegiali; lo prevede il decreto ministeriale n. 83 del 2008, quando ammette che le funzioni di coordinamento didattico possono essere assunte, ove lo voglia, anche dallo stesso gestore della scuola paritaria, purché ne possegga i titoli prescritti.

A tal riguardo, cioè per conoscere quali siano i titoli necessari per svolgere le funzioni di coordinatore delle attività didattiche in una scuola paritaria, bisogna riferirsi, in primis, al decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007, il quale contiene la disciplina delle modalità previste per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27.

L’articolo 1 del predetto Regolamento precisa che la concessione della parità scolastica richiede alcuni impegni del gestore, fra i quali assume rilievo quello di “Utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente.

Le Linee guida, che sono state adottate dal MIUR con il decreto ministeriale n. 83 del 2008, per dare esecuzione al sopra citato Regolamento del 2007, dispongono che:

  • Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
  • nelle scuole secondarie di primo e secondo grado il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.

 

Appare, quindi, necessario individuare i titoli culturali e professionali previsti per gli insegnanti delle scuole paritarie; il possesso dichiarato ed accertato di quei titoli legittimerà la funzione di coordinatore delle attività didattiche ed educative.

Il già citato Regolamento n. 267 del 2007, alla lettera g) del comma 6 dell’art. 1, dispone che nelle scuole paritarie può insegnare “personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito.

Il su menzionato decreto ministeriale n. 83 del 2008, a sua volta, dispone quanto segue: “Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

L’appena citato art. 334, infine, così recita: “1. Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

 

Le norme sopra richiamate consentono di affermare che, come si legge nel testo del quesito, il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 in un istituto magistrale, è titolo di studio sufficiente per svolgere le funzioni di coordinatore delle attività didattiche in una scuola primaria paritaria

Inoltre, allo stesso modo in cui il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria consente di insegnare nelle scuole primarie statali e paritarie, similmente la stessa laurea legittima la funzione di coordinatore didattico nelle scuole primarie paritarie.

L’interesse principale dell’autore del quesito è diretto a sapere se il ruolo del coordinatore didattico in una scuola paritaria primaria possa essere assegnato anche ad una persona laureata in Pedagogia.

La risposta è positiva.

 

Lo si deduce dall’art. 1 del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, dove si legge: “Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

Nella tabella allegata si legge che la laurea in Pedagogia, prevista dai sopra citati decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001, consente di partecipare ai concorsi ai quali sono ammessi coloro che posseggono la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85-bis).

Ne deriva che anche la laurea in Pedagogia è titolo che consente di esplicare le funzioni di coordinatore didattico in una scuola primaria paritaria.

 

 

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83

Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267

Decreto legge 5 dicembre 205, n. 250

Legge 3 febbraio 2006, n. 27

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Decreto interministeriale 9 luglio 2009

Decreto ministeriale 4 agosto 2000

Decreto ministeriale 2 aprile 2001

 

 

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