Inserimento sì, inserimento no: caos da Anagrafe delle Prestazioni
Le nuove regole valide da gennaio scorso hanno complicato la situazione, seminando dubbi. Proviamo a fare chiarezza, partendo da due faq di Marco Graziuso AbstractL’inserimento degli incarichi in Anagrafe delle Prestazioni è diventato sempre più complesso. Lo scopo di questo contributo è semplificare e razionalizzare gli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni relativi alla trasmissione dei dati, rendendo la comunicazione tempestiva, in linea con i paradigmi del controllo civico ispirati dall’Open Government.
Si ritorna su un argomento già trattato nel numero di novembre u.s. della rivista, per aggiungere alcuni elementi che possano contribuire a chiarire – o quanto meno ad offrire maggiori spunti di riflessione – una tematica complessa e piena di spigolosità.
D’altronde, compito della rivista è proprio quello di mettere a disposizione dei lettori quegli elementi che possono costituire una solida base di orientamento nell’applicazione della norma, anche se poi ogni adempimento – e questo va sottolineato – resta a carico di ciascun operatore.
Gli ulteriori elementi che possono risultare utili nell’applicazione del nuovo adempimento relativo alla comunicazione dei dati all’Anagrafe delle Prestazioni a decorrere dal gennaio 2018 riguardano due cosiddette faq, rintracciabili rispettivamente sui siti www.perlapa.it e www.anticorruzione.it, che si riportano di seguito.
Dalle FAQ di PERLAPA
Quesito: Devono essere inseriti gli incarichi relativi ai PON (FESR e FSE), come progettista, collaudatore, esperto e tutor?
Risposta: Secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio e per i quali è previsto un compenso, senza conferimento o autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Nel caso di specie si tratta di incarichi extraistituzionali conferiti a dipendenti scolastici ai quali si applicano i commi 7 e seguenti del su richiamato articolo 53.
Per quanto riguarda le figure di progettista e collaudatore si richiamano le Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (nota prot. 1588/2015), laddove si stabilisce che, per lo svolgimento di alcune attività progettuali specifiche (progettazione, collaudo, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi), l’istituzione scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi a personale esterno.
Al fine di rispettare il principio di economicità che vincola tutte le PA, infatti, è bene che si dia priorità, nell’attribuzione degli incarichi per tale categoria di progetti, al personale interno all’istituzione scolastica.
Il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una specifica procedura che è l’avviso di selezione.
In adempimento delle previsioni normative contenute nel comma 12 dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, il conferimento dell’incarico deve essere comunicato in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento funzione pubblica con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
Per quanto riguarda invece gli incarichi di esperto e tutor sono attività che ineriscono, in genere, a competenze specifiche dei docenti utilizzate a fini formativi e per specifici progetti di formazione. Si richiama, pertanto, l’articolo 53, comma 6, lettera f-bis) del D.Lgs. 165/2001, dove si stabilisce espressamente l’estraneità al regime delle autorizzazioni e comunicazioni dell’espletamento di “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e ricerca scientifica”.
Pertanto il dipendente, esperto o tutor, incaricato di tenere il corso di formazione o di collaborare a fini formativi, non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione né, in assenza di previsione di legge in tal senso, a comunicare il conferimento dell’incarico. Ovviamente l’espletamento di tali attività non deve in ogni caso ostacolare l’ordinario svolgimento delle mansioni svolte nell’esercizio del suo ufficio o confliggere con i fini istituzionali dell’amministrazione di appartenenza.
Dalle FAQ di ANAC
Quesito: Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa?
Risposta: No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.
Le suddette faq ci dicono, quindi, qualcosa in più circa l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni, ma gli operatori non devono sottovalutare la portata delle norme in vigore.
Infatti, per il citato adempimento, le norme di riferimento che ci consentono un corretto orientamento sono rappresentate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dagli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 33/2013.
In particolare, va evidenziato che i commi da 6 a 13 riguardano i dipendenti pubblici e i casi di esclusione di quegli incarichi per i quali non sussiste l’obbligo di autorizzazione e successiva comunicazione all’ Anagrafe delle Prestazioni da parte dell’Amministrazione di appartenenza:
| Comma 6 | Riguarda gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Riporta i casi di esclusione. |
| Comma 7 | Riguarda i doveri del dipendente. |
| Comma 8 | Riguarda i doveri di ciascuna Amministrazione pubblica. |
| Comma 9 | Riguarda i doveri degli Enti pubblici economici e dei soggetti privati. |
| Comma 10 | Riguarda le modalità di rilascio delle autorizzazioni ai dipendenti. |
| Comma 11 | Riguarda l’obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati di comunicare all’Amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. |
| Comma 12 | Riguarda l’obbligo delle Amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti, di comunicare all’ Anagrafe Prestazioni, nel termine di quindici giorni, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi. |
| Comma 13 | Riguarda l’obbligo delle Amministrazioni di appartenenza di comunicare all’Anagrafe delle Prestazioni, tempestivamente, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. |
L’adempimento del comma 14, invece, si intreccia e si collega direttamente con le prescrizioni dettate dalla norma sulla trasparenza e la pubblicazione dei dati su Amministrazione trasparente, nelle rispettive sezioni di:
| Consulenti e Collaboratori
|
Riguarda il personale esterno, non dipendente dalla propria amministrazione. |
| Personale – Incarichi conferiti e autorizzati
|
Riguarda il proprio personale interno. |
Da una lettura sistematica delle citate norme, appare chiaro che il personale dipendente dalla scuola A sarà trattato come personale esterno dalla scuola B.
Resta inteso che il principio stesso di trasparenza deve intendersi prevalente, se non espressamente escluso da altra disposizione.
A tal riguardo, è opportuno che nelle citate sezioni di Amministrazione trasparente siano indicati i link , così come indicato di seguito e anche riportato nelle news del sito www.perlapa.it :
| Sezione
Consulenti e Collaboratori |
http://www.consulentipubblici.gov.it/ElencoCce.aspx?ANNO=2018&ENTE=PA-XXXXX (dove XXXXX è il codice identificativo assegnato da PerlaPA) |
| Sezione
Personale – Incarichi conferiti e autorizzati |
http://www.consulentipubblici.gov.it/ElencoDip.aspx?ANNO=2018&ENTE=PA-XXXXX (dove XXXXX è il codice identificativo assegnato da PerlaPA) |
In pratica, a norma del citato comma 14, per procedere correttamente all’inserimento dei dati in Anagrafe delle Prestazioni, occorre distinguere nella propria Istituzione scolastica:
| Personale dipendente
Sezione Personale – Incarichi conferiti e autorizzati |
Occorre inserire le autorizzazioni concesse, ad esclusione dei casi previsti al comma 6 dell’art. 53.
Occorre inserire tutti gli incarichi conferiti, non compresi nei compiti e doveri di ufficio. Restano esclusi i casi previsti al comma 6 dell’art. 53 e gli incarichi finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa. |
| Personale esterno alla propria scuola
Sezione Consulenti e Collaboratori |
Occorre inserire tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. |
Riguardo agli incarichi oggetto di contrattazione integrativa, si evidenzia che in Amministrazione trasparente – Sezione Performance vanno inserite le tabelle del MOF, con l’indicazione delle somme effettivamente erogate.
Pertanto, la tabella riportata nel numero di novembre 2017 può essere così rivista:
| Dirigente scolastico | Per l’attività di direzione e coordinamento del Progetto, va richiesta l’autorizzazione e l’incarico va inserito in Anagrafe Prestazioni. |
| Personale docente, dipendente della propria scuola | Per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza, l’incarico non va inserito in Anagrafe Prestazioni.
Va invece inserito in Anagrafe Prestazioni l’Incarico di Referente Valutazione e ogni altro incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio. |
| Personale ATA | Per attività di supporto amministrativo e servizi generali, l’incarico non va inserito in Anagrafe Prestazioni, in quanto rientrante nei compiti e doveri d’ufficio.
Va inserito ogni altro incarico non compreso nei compiti e doveri d’ufficio. |
| Personale esterno alla propria scuola | Per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza, l’incarico va inserito in Anagrafe Prestazioni, sebbene non vada richiesta l’autorizzazione per i dipendenti pubblici.
Per ogni altro incarico, previa autorizzazione se dipendente pubblico, occorre procedere con l’inserimento dei dati in Anagrafe delle Prestazioni. |
D.Lgs. n. 165/2001 – Art. 53
- Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
- Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
- I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
- L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
- Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
- Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.
- Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
- Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
- Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
- Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’ articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell’Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest’ultimo opera d’intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
D.Lgs. n. 33/2013 – art. 15
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
- a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
- In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
D.Lgs. n. 33/2013 – art. 18
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
SCARICA QUI I MODULI:
ANAGRAFE PRESTAZIONI: ATTESTAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO
ANAGRAFE PRESTAZIONI: DICHIARAZIONE ESPERTO
Fonti normative
D.Lgs. n. 165/2001,art.53, novellato dall’art. 8 e dall’art. 22, comma 12, del D.Lgs. 75/2017
D.Lgs. n. 33/2013, art. 15 e art.18
Linee guida ANAC sulla pubblicazione e la qualità dei dati pubblici:
Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 – Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016
Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” in merito alla qualità dei dati e ai formati

