Nomina del RSPP
di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un insegnante, riguarda i titoli che legittimano la nomina e l’espletamento delle funzioni di Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione dei rischi nella scuola.
Si risponde tenendo conto di quel che prevede l’art. 2 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che all’art. 32 dispone che il RSPP, nella generalità delle istituzioni in cui si svolgano attività lavorative, deve possedere:
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e di protezione dei rischi, adeguati alla natura dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi frequentati debbono riferirsi anche all’organizzazione ed alla gestione delle attività tecnico- amministrative ed alle tecniche di comunicazione nella struttura di lavoro ed alla gestione delle relazioni sindacali.
Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione coloro che siano in possesso di determinate lauree (es., laurea magistrale LM26: ingegneria della sicurezza; o lauree delle classi: 7: lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 8: classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 9: classe delle lauree in ingegneria dell’informazione; 17: classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione; 23: classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda).
Alle scuole sono dedicati, poi, i commi 8, 9 e 10 del predetto art. 32, i quali prevedono che, quando non ritenga di non poter, o di non voler, svolgere personalmente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi, il Dirigente scolastico – datore di lavoro – deve designare un soggetto interno alla scuola, che possegga i requisiti sopra indicati e che si dichiari disponibile a svolgere la funzione. Nel caso in cui non vi sia personale interno alla scuola in possesso dei predetti requisiti e disposto a svolgere la funzione, il Dirigente conferirà l’incarico di RSPP ad una persona che sia in servizio in una scuola diversa, che, naturalmente, sia disponibile ad hoc e possegga i titoli sopra menzionati.
In ultima analisi, il comma 9 del citato articolo prevede che si costituiscano dei gruppi di istituti, che si potranno avvalere in maniera comune di un unico esperto esterno, tramite apposita convenzione.
Secondo l’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 26 gennaio 2006, il percorso formativo del RSPP si realizza in tre moduli, denominati: A.B e C; i moduli A e C sono comuni a tutti i settori operativi; il modulo B, invece, è specifico del comparto di appartenenza, in questo caso, la scuola.
E’ previsto che il modulo A duri 28 ore, alle quali deve essere aggiunta un’ora, necessaria per la verifica finale dei risultati raggiunti in termini di apprendimento.
Il modulo B ha una durata complessiva che può variare da 12 a 68 ore, alle quali va aggiunto il tempo necessario per la verifica finale (indicativamente 3/4 ore).
Il modulo C ha la durata di 24 ore, alle quali va aggiunto il tempo necessario per la verifica finale (indicativamente 3/4 ore).
Per ogni singolo modulo è richiesta la frequenza non inferiore al 90 % del monte ore.
Il professore al cui quesito si risponde ha formulato un’altra domanda, che non ha alcuna relazione con la materia della prevenzione e della protezione dei rischi; è una domanda che riguarda le sanzioni disciplinari irrogate agli studenti.
Si tratta della sospensione di due giorni dalle lezioni, che è stata inflitta dal Consiglio di classe ad uno studente che, mentre la scolaresca era impegnata nel laboratorio di arte, con un gesto definito non volontario, ha provocato la caduta a terra d’un compagno, che era seduto su d’uno sgabello a lui vicino, procurandogli un trauma cervicale. Sembra che la sanzione sia stata irrogata per l’insistenza della famiglia del giovanetto danneggiato, la quale, verosimilmente, non avrà ritenuto del tutto involontario l’atto che ha provocato il trauma al figlio.
L’autore del quesito vorrebbe sapere se la procedura di irrogazione della sanzione sia legittima, alla luce di quel che prevede il regolamento disciplinare della scuola frequentata dai due studenti.
Si può immaginare che alla base del quesito vi sia un dubbio del professore, dubbio che potrebbe essere così espresso: se effettivamente l’autore del danno avesse agito con la specifica intenzione di far cadere il compagno, non si sarebbe potuto parlar di colpa, ma di dolo nella valutazione dell’atto dannoso dello studente. Conseguentemente il fatto commesso doveva esser considerato abbastanza grave e, in quanto tale, il suo accertamento, la conseguente valutazione e l’individuazione della sanzione appropriata al fatto commesso dovevano rientrare nella competenza del Consiglio di istituto, non in quella del Consiglio di classe, organo, quest’ultimo, che ha inflitto la sospensione di due giorni.
La risposta al dubbio del professore richiede che si esaminino le tipologie delle fattispecie astratte, che il regolamento di istituto prevede come fatti illeciti, e tanto è bene sia fatto in omaggio al principio espresso dalla massima latina nullum crimen sine lege, il quale esclude che possa essere considerata illecita un’azione personale che non sia stata astrattamente prevista come tale, cioè illecita, da una norma giuridica.
Il regolamento della scuola cui ci si riferisce prevede tre categorie di azioni illecite degli studenti, che definisce mancanze; l’articolo 3 elenca, in primis, mancanze lievi, alle quali fa seguire mancanze gravi e, infine, mancanze gravissime.
Le mancanze lievi sono sanzionate, generalmente, dal docente di classe; le mancanze gravi, sono punite, in relazione alla loro gravità, con decisione del Dirigente scolastico o con deliberazione del Consiglio di classe; le mancanze gravissime sono accertate dal Consiglio di istituto e vengono sanzionate dallo stesso organo.
La sanzione di due giorni di sospensione, come si detto, è stata irrogata allo studente di cui si tratta dal Consiglio di classe.
Nel regolamento predetto si legge che il Consiglio di classe può sanzionare con la sospensione dalle lezioni sino ad un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e della durata nel tempo della mancanza.
Se si passano in rassegna le diverse tipologie di fatti che il regolamento definisce mancanze gravi, si può trarre la convinzione certa che, nel valutare il fatto commesso dallo studente, che aveva procurato la caduta dello sgabello su cui era seduto il compagno, il Consiglio di classe ha ritenuto che l’azione doveva essere inquadrata nella tipologia che denota mancanza di rispetto verso i compagni. Questa valutazione non appare macroscopicamente impropria, almeno se si vuol tener conto che l’esperienza delle aule e dei laboratori scolastici fa facilmente escludere che possa essere deliberata intenzione d’uno studente il gesto che, facendo cadere un compagno dallo sgabello del compagno, possa fargli subire dei danni fisici. Tanto si afferma perché l’esperienza insegna che oggi le dinamiche delle relazioni che si stabiliscono in aula non raramente vedono affievolirsi il grado di responsabilità dei giovanetti, che non sempre consentono loro di prevedere con sufficiente senso di responsabilità gli effetti delle loro azioni.
Si ritiene, perciò, che bene abbia fatto il Dirigente scolastico ad assegnare la trattazione del fatto dannoso al Consiglio di classe, e non al Consiglio di istituto.
Per chiamare in causa la competenza istruttoria del Consiglio di istituto, il Dirigente avrebbe dovuto considerare l’urto, che ha provocato la caduta dello studente dallo sgabello, un atto specificamente e volontariamente commesso dall’altro studente allo scopo di porre in pericolo l’incolumità del compagno. Gli elementi espressi nel testo del quesito non supportano la corrispondenza al vero di questa ipotesi.

