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Orario di apertura dei cancelli della scuola durante il Covid-19

Durante la pandemia da SARS-CoV-2 chi decide l’orario di apertura e chiusura dei cancelli della scuola?

Di Fabio Scrimitore

Abstract

La fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei cancelli esterni dei plessi della scuola  è una funzione scolastica e, come tale, andrà espletata dal Dirigente scolastico in coordinamento con il Consiglio di Istituto. Tale funzione non può essere avocata dall’Amministratore Comunale neppure  nel tempo dell’emergenza, quale è quello che  stiamo  vivendo attualmente.

Dal 29 settembre 2020, all’albo pretorio del Municipio d’una ridente cittadina dell’accogliente Tacco d’Italia  spicca il testo dell’ Ordinanza sindacale, il cui dispositivo sta particolarmente a cuore alla gran parte delle famiglie degli alunni delle locali scuole dell’infanzia e di quelle del primo ciclo di istruzione.

Alla lettura di quel testo normativo d’urgenza, i genitori  avranno tratto un sospiro di sollievo, misto a compiacimento, perché la disposizione sindacale  corrisponde alla loro annosa aspirazione di poter attendere al mattino il minor tempo possibile, insieme con i figli, prima che si apra il cancello d’ingresso nel recinto del  plesso scolastico, aspettando, così  all’interno del protettivo muro di recinzione dell’edificio il momento dell’apertura del portone di legno da cui si accede ai corridoi ed alle aule; evitando, così, i potenziali pericoli che la vivacità del traffico cittadino delle prime ore del giorno comporta per figli e genitori.

Il dispositivo dell’ Ordinanza era stato opportunamente affisso anche all’esterno del muro perimetrale del recinto. Vi si leggevano le seguentiproposizioni:

“Il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, ordina l’ apertura ed il conseguente accesso ai cortili dei plessi scolastici alle ore 7.30, in modo da evitare situazioni di pericolo per i cittadini e congestionamenti al traffico ”.

Nelle premesse dell’Ordinanza, esposta all’albo pretorio, si poteva leggere che il Sindaco aveva emesso quel provvedimento d’urgenza per corrispondere all’esortazione che il giorno precedente gli aveva rivolto il Comandante della Polizia locale, perché, in  qualità di Ufficiale di Governo,  egli adottasse “senza indugio, tutti gli atti in suo potere” per porre fine ad una situazione potenzialmente pericolosa per la popolazione.

Il compiacimento dei genitori alla lettura del dispositivo dell’ordinanza avrà fatto perdonare al redattore di quell’autorevole disposizione l’involontario oblio del complemento di specificazione, che avrebbe reso più esplicito il significato dell’espressione: “ con cui si ordina l’apertura di ……………………”.

Il Comandante degli ex vigili urbani non disponeva d’un numero di agenti sufficiente a garantire la sicurezza delle persone che normalmente transitano per le predette strade di accesso alle scuole.

In particolare, era preoccupato per le difficoltà in cui si trovavano i vigili nel garantire che nelle affollate strade d’accesso alle scuole venisse rispettato l’obbligo del distanziamento sociale e quello, non meno importante, di fare osservare il divieto di assembramento fra le persone, gli alunni ed i genitori-accompagnatori  che erano in attesa all’esterno dei cancelli dei recinti delle scuole.

Al riguardo, pochi giorni prima dell’avvio delle lezioni, il  Dirigente scolastico, di concerto con il Consiglio di Istituto,  aveva emanato una disposizione organizzativa, con la quale aveva disposto che i collaboratori scolastici avrebbero dovuto aprire i cancelli esterni 5 minuti prima dell’inizio delle  lezioni. Tempo, questo, forse un po’ troppo breve per permettere a tutti i bambini dei singoli plessi scolastici di entrare ordinatamente nei corridoi e, poi, nelle aule.

E’ verosimile, però, ipotizzare che il Dirigente scolastico avrà adottato quella decisione dopo aver tenuto conto del limitato numero di collaboratori scolastici che compongono l’organico dell’Istituto e del notevole numero dei plessi scolastici con aule funzionanti.  

 Sulla decisione del Dirigente scolastico avrà influito molto la considerazione che l’ordinamento scolastico assegna al Capo di  Istituto la grave responsabilità per le conseguenze degli infortuni che possono occorrere agli alunni e al personale scolastico all’interno  del muro di recinzione della scuola. Siffatta responsabilità include anche i danni che possono derivare dall’inosservanza delle disposizioni contenute nei Protocolli vigenti in materia di prevenzione degli effetti della pandemia in atto; è compito dei collaboratori scolastici vigilare a che, all’interno dei cancelli d’accesso alle aree di pertinenza dei plessi scolastici, gli alunni ed il personale che vi transiti osservino gli obblighi del distanziamento sociale minimo ed indossino correttamente la ben nota mascherina, almeno quando non possano mantenere la distanza minima di un metro dalle persone vicine.

 D’altra parte, non sembra difficile condividere la preoccupazione del Comandante della Polizia locale, pensando alla delicatezza della fase che precede immediatamente l’apertura dei cancelli; egli  avrà considerato i pericoli dell’eccezionale confluenza nelle strade che conducono agli edifici scolastici  gli alunni, i mezzi di trasporto privati,  gli autobus pubblici e, insieme,  i mezzi di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

 Un po’ meno generosa nei riguardi del Dirigente scolastico potrà essere ritenuta l’iniziativa dello stesso Comandante, di trasporre le sue pur giuste preoccupazioni in un puntuale testo formale, rivolto al Sindaco della cittadina. Il bon ton inter-istituzionale avrebbe forse consigliato di esporre verbalmente al Sindaco la sua proposta di  suggerire al Dirigente scolastico di anticipare ad un orario più congruo l’apertura dei cancelli.

 E’ probabile, infine,  che la realtà sociale del contesto cittadino non avrà consentito che, qualche settimana prima dell’avvio delle lezioni, venissero esaminati congiuntamente, intorno ad un tavolo inter-istituzionale, i diversi profili problematici della situazione, così come  le diverse esperienze di amministratori pubblici avrebbero dovuto suggerire. L’auspicabile, preventivo  concerto  fra il primo Titolare dell’Amministrazione cittadina ed il Dirigente scolastico avrebbe consentito di individuare concordemente la via percorribile per conciliare la funzione preminente che ha il Sindaco, di adottare misure, previste dall’ordinamento delle autonomie locali,  ritenute utili affinché nelle strade cittadine i flussi di accesso e di uscita degli alunni dagli edifici scolastici avvengano senza danni generici, o di natura sanitaria, ed al Legale rappresentante della scuola di evitare che si producano analoghe  occasioni di pericolo  all’interno dei cancelli di accesso.

 Il dispositivo dell’Ordinanza sindacale, emessa il 28 settembre 2020, cioè, a lezioni  avviate da pochi giorni, superava a piè pari l’auspicata regola della concertazione preventiva fra Autorità chiamate a svolgere funzioni concorrenti al raggiungimento dello stesso fine: l’ordinato afflusso e deflusso degli alunni.

Appare, comunque,  un po’ singolare che il Sindaco si sia fatto inavvertitamente cogliere dall’oblio della regola aurea che consente al pubblico amministratore di emanare ordinanze d’urgenza, “inaudita altera parte”, soltanto quando  bisogna adottare disposizioni necessarie  per arginare imprevedibili e temporanee situazioni di emergenza, in attesa, poi, che la disciplina ordinaria della nuova situazione sociale possa essere assunta concordemente dalle Autorità competenti.

L’attuale grado di maturazione della civiltà del diritto prevede un’infinità di casi in cui si possa ricorrere alla regolamentazione normativa d’urgenza, per evitare situazioni gravi ed irreparabili.

In primis è la stessa Costituzione repubblicana che assegna eccezionalmente, e per un tempo limitatissimo, al Governo la funzione legislativa, propria del Parlamento, quando sia necessario adottare provvedimenti imposti da gravi necessità e da urgenze.

Analogamente, l’imprevedibile urgenza ed il conseguente periculum in mora d’una paventata lesione di un interesse legittimo consente al Presidente della Sezione del TAR di sospendere un provvedimento amministrativo in prima persona, cioè, senza attendere la riunione del collegio giudicante,  ma tale decisione d’urgenza manterrà effetti soltanto sino all’udienza immediatamente successiva della Sezione, nel corso della quale il collegio si pronuncerà nel merito della questione proposta.

Similmente, l’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco potrà legittimarsi soltanto sino a quando la materia in questione non sarà definita secondo il rito amministrativo ordinario.

In sintesi: è assolutamente pacifico che la regolamentazione delle modalità di afflusso della popolazione scolastica ai plessi esiga il concorso dell’Amministrazione Comunale e del Dirigente scolastico. L’inalienabile competenza dell’Amministratore comunale di adottare la disciplina del traffico nelle strade d’accesso andava, quindi, conciliata con  l’organizzazione dei percorsi che i bambini e gli alunni devono fare a partire dal cancello d’accesso, per concludersi nelle aule, che compete esclusivamente al Dirigente scolastico.

 Si parva licet componere magnis, sia consentito dire che, così come neppure Sua Maestà, il Re di Inghilterra, viene ammesso alla Camera dei Comuni di Westminster dal tempo – 30 gennaio 1649 – in cui il suo sfortunato predecessore, re Carlo I Stuart, rimettendoci la testa, violò l’autonomia della Camera elettiva, allo stesso modo il Sindaco sa che neppure l’amabile cordialità dello stile del Dirigente scolastico potrà consentire al Capo dell’Amministrazione Comunale di appropriarsi di funzioni, né di mansioni interne della scuola; fra queste, la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei cancelli esterni.

 Sicché la non meno apprezzata cordialità di tratto, che accomuna tutti i Capi delle Amministrazioni comunali, avrebbe dovuto suggerire al redattore della sopra citata Ordinanza sindacale di dare eleganza istituzionale a quel testo normativo componendolo  all’incirca  così:

“Il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, propone al Dirigente Scolastico di disporre l’ apertura ed il conseguente accesso ai cortili dei plessi scolastici alle ore 7.30, in modo da evitare situazioni di pericolo per i cittadini e congestionamenti al traffico”.

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