Recesso unilaterale
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda l’applicabilità ai Dirigenti scolastici dell’istituto giuridico della restituzione ai ruoli di provenienza.
Per esclusivi interessi di approfondimento professionale, un Dirigente scolastico ha chiesto di sapere se l’istituto giuridico della restituzione ai ruoli di provenienza, previsto dall’articolo 515 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, si applichi ai Dirigenti scolastici che intendano trovare ulteriori stimoli, rispetto a quelli che può offrire l’espletamento della funzioni dirigenziali d’ambito scolastico.
La risposta va cercata nell’ordinamento contrattuale, che delinea i profili dello status del Dirigente scolastico.
Ci si dovrà riferire, in particolare, al comma 9 dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto l’11 aprile 2006, nel testo che è stato novellato dal 1° comma dell’art. 8 dell’omologo Contratto del 15 luglio 2010 e che si riporta di seguito:
“In caso di mancato superamento della prova, il dirigente può rientrare, a domanda, nell’Amministrazione del comparto di provenienza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL. Il dipendente viene collocato nel comparto, nella posizione economica e nel profilo professionale rivestito in precedenza”.
La disposizione appena trascritta non utilizza esattamente l’espressione restituzione ai ruoli di provenienza, che invece si legge nel citato art. 515, ma preferisce, come si è visto, esprimersi così: Il dirigente può rientrare, a domanda, nell’Amministrazione del comparto di provenienza, sulla base della disciplina prevista dal relativo CCNL; queste ultime proposizioni sono, però, del tutto equipollenti a quelle che compongono l’art. 515 del T.U. del 1994; infatti, il richiamo alla disciplina prevista dal relativo CCNL rende applicabile ai Dirigenti scolastici in prova l’unico istituto giuridico contenuto nel predetto CCNL che assicura il diritto a rientrare in servizio nel comparto scuola, senza prevedere specifiche condizioni; tanto, a differenza di quel che lo stesso CCNL prevede, come si vedrà in seguito, per il diverso istituto giuridico della riammissione in servizio di chi abbia lasciato il comparto scuola.
Al di là della fattispecie in esame, riferita, come si è visto, esclusivamente al Dirigente scolastico che non superi il periodo di prova, la normativa contrattuale collettiva non fa cenno alcuno alla possibilità che il Dirigente scolastico possa chiedere di essere riammesso nella cattedra di ex titolarità, ai sensi dell’art. 515 del Testo Unico delle leggi sulla scuola.
Ci si potrà chiedere, peraltro, se egli possa avvalersi dell’ appena citato istituto della riammissione in servizio, previsto dall’art. 132 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale dispone che L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo, o per decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
L’art. 516 del citato Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994 ha dichiarato applicabile al personale del comparto scuola la disposizione appena trascritta, in materia di riammissione in servizio.
Ne consegue che il Dirigente scolastico, il quale intenda avvalersi della suddetta disposizione, lasciando la qualifica dirigenziale per riassumere quella di insegnante, dovrà cessare di appartenere al ruolo dei Dirigenti scolastici. Potrà farlo utilizzando l’istituto del recesso unilaterale, come prevede il 3° comma dell’art. 12 del già citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 luglio 2010, secondo il quale: Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’Amministrazione, rispettando i termini di preavviso.
In conclusione, si può affermare che se, da una parte, è escluso che il Dirigente possa chiedere la restituzione al ruolo di provenienza, è ammesso, tuttavia, che possa chiedere la riammissione in servizio.
Fra i due istituti giuridici vi sono, però, notevoli differenze quanto ai loro effetti.
Si deve prendere atto, infatti, che l’insegnante il quale, volendo cessare, per esempio, dalla posizione di docente comandato in scuole italiane all’estero, chiedesse d’essere restituito al suo primo ruolo di docente, potrà ottenere l’accoglimento della richiesta dal primo settembre dell’anno scolastico successivo, senza soluzione di continuità, tornando a rioccupare la stessa posizione giuridico-economica che aveva prima d’essere destinato all’estero. Per tale rientro in servizio la norma citata non richiede alcun parere preventivo dell’Amministrazione. Per averne certezza, basta riferirsi agli annuali Contratti nazionali sulla mobilità, i quali dedicano sempre uno dei primi articoli (in generale il 6°) al personale che fa domanda per ottenere la sede nel territorio nazionale, in applicazione del già ottenuto provvedimento di restituzione al ruolo di provenienza in territorio metropolitano.
Diversamente, il docente che si sia dimesso dall’insegnamento a tempo indeterminato potrà, sì, chiedere di tornare ad insegnare, ma potrà farlo soltanto se l’Amministrazione riterrà opportuno il suo rientro in servizio, sotto il profilo dell’interesse della scuola. Non sarà difficile che sia accolta la domanda di riammissione in servizio presentata da un docente che non sia rimasto per molto tempo lontano dalla cattedra; sarà, invece, difficile che egli possa essere riammesso in servizio se abbia lasciato l’insegnamento da molti anni, e tanto accadrà per l’ intuibile de-professionalizzazione che nel frattempo si è verosimilmente verificata.
Ma vi è un ulteriore e più rilevante motivo di incertezza, che rende problematica – specialmente in tempi come quelli che sta vivendo adesso la scuola – la riammissione in servizio; essa, infatti, richiede che sia preventivamente accertata l’esistenza di posti in organico di diritto.
Allo stesso modo si può argomentare nei riguardi del Dirigente scolastico, il quale intendesse chiedere di tornar nel suo vecchio ruolo di docente, ricorrendo all’istituto della riammissione in servizio.
Una volta dimessosi, egli dovrebbe affrontare i due su citati fattori di incertezza: dovrebbe esporsi, da un lato, all’alea dell’accertamento della disponibilità di una cattedra della sua antica disciplina; in secondo luogo, dovrebbe accettare la pericolosa spada di Damocle del parere dell’Amministrazione, circa l’opportunità della sua riammissione in servizio.
E’ difficile pensare che vi siano molti dirigenti, non in periodo di prova, disposti a correre un simile rischio, lasciando il certo per l’incerto.

