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Modifica del piano di studio

di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda la possibilità, per uno studente, di cambiare un insegnamento ad anno scolastico già avviato.

Il Dirigente scolastico di un liceo musicale si è trovato dinnanzi alla richiesta d’uno studente di terza classe, il quale, dopo aver frequentato per i due anni scolastici precedenti l’ insegnamento del corno, come secondo strumento musicale, previsto come obbligatorio dal relativo piano di studio dell’attuale terza classe, si assenta sistematicamente durante le ore settimanali ad esso dedicate, con la motivazione d’aver perduto ogni passione per tale pur elegante strumento d’orchestra, ragion per cui vorrebbe essere autorizzato a studiare il sassofono.
Il problema che pone lo studente, il quale non frequenti con la dovuta sistematicità l’insegnamento di una disciplina, prevista nel piano di studio del liceo musicale, è assimilabile all’ipotesi dello studente d’un qualsiasi altro liceo, il quale si assenti deliberatamente dalla frequenza di una materia curricolare.
Perciò, il caso dello studente del terzo anno del corso quinquennale di liceo musicale, che non partecipi alle lezioni di corno – seconda disciplina musicale, che è stata scelta dallo studente sin dal primo anno del predetto corso – appare analogo a quello dello studente che non voglia, o non possa, frequentare, a mo’ d’esempio, l’insegnamento della fisica, impartito nella classe d’ uno degli otto istituti secondari superiori liceali.
Per decidere, quindi, quali iniziative si possano adottare nei riguardi del suddetto studente del liceo musicale, sarà sufficiente verificare quel che la scuola possa fare nei confronti dello studente che non intenda, o non possa, seguire l’insegnamento della fisica in altro liceo.
Bisognerà tener conto, al riguardo, che i piani di studio sono costituiti da una componente comune, che comprende le discipline che devono essere frequentate obbligatoriamente da tutti gli studenti della classe; a questa componente si aggiunge, poi, la componente opzionale del piano di studio, la quale si riferisce al gruppo di discipline fra le quali gli studenti sono obbligati a scegliere una o più di una. La frequenza di tali materie opzionali, una volta scelte dallo studente, diventa obbligatoria, al pari di quella delle materie obbligatorie.
Se si scorre, però, un manuale di legislazione scolastica, si potrà constatare che è prevista una sola ipotesi in cui un alunno possa chiedere d’essere esentato dall’obbligo di frequentare una delle materie obbligatorie del piano di studio della sua classe: è il caso dell’insegnamento dell’educazione fisica, oggi ridenominata scienze motorie e sportive. Questa possibilità è data dalla Legge 7 febbraio 1958, n. 88, la quale, dopo aver precisato che l’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole di istruzione secondaria ed artistica, e dopo aver chiarito che i relativi programmi non limitano l’intervento educativo ai soli aspetti motori delle attività fisiche, ma includono i contenuti teorici e le informazioni fondamentali ad esse connesse, quali quelle relative alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni, afferma che la scuola può concedere esoneri soltanto parziali alla frequenza dell’insegnamento delle scienze motorie, quando sia stata presentata la documentazione di supporto, che, generalmente, è di indole medico-sanitaria.


Al di là di questo profilo normativo, oggi l’ordinamento contempla anche delle situazioni particolari, nelle quali il Consiglio di classe può adattare il piano di studio della classe agli stili di apprendimento di singoli studenti, prevedendo misure dispensative e/o compensative, che permettano loro, in certo qual modo, di raggiungere i prescritti obiettivi didattici propri dello specifico insegnamento.
Sono misure, queste, che la scuola può decidere di adottare soltanto quando il Consiglio di classe verifichi che, per la specificità degli stili di apprendimento rilevati, taluni alunni non possono raggiungere i traguardi didattici propri di specifiche discipline.
Ci si riferisce, evidentemente, alle disposizioni che sono state ricapitolate nella Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, la quale prevede la possibilità che il Consiglio di classe adotti misure dispensative e/o compensative non soltanto nei casi di documentate disabilità (ex lege n. 104 del 5 febbraio 1992), o di altrettanto documentati casi di D.S.A (disturbi specifici di apprendimento, ex lege n. 170 dell’8 ottobre 210), ma anche nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali (BES).
E’ noto che l’aerea dei BES si riferisce agli effetti che sugli stili di apprendimento degli studenti possono essere indotti da situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico o culturale che sussistono nel territorio in cui la scuola opera. Se fra i banchi siedono studenti che, con continuità o per determinati periodi, manifestino bisogni educativi speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici e sociali), la scuola avrà la possibilità di offrire un’adeguata e personalizzata risposta.
La sussistenza di bisogni educativi speciali deve essere verificata dal Consiglio di classe con criteri obiettivi; spetta allo stesso Consiglio il compito di indicare dei percorsi di indole psico-pedagogico-didattica che consentano agli insegnanti di individuare i suddetti bisogni educativi speciali e le corrispondenti misure dispensative e/o compensative, che saranno ritenute necessarie per agevolare lo studente nel percorso richiesto per raggiungere i traguardi educativi previsti dall’ordinamento.
Tanto esposto, sembra chiaro che il caso dello studente della classe che non versi né in situazione di disabilità, né in quella propria dei disturbi specifici di apprendimento, né presenti bisogni educativi speciali, potrà essere valutato alla luce delle disposizioni contenute, per il caso esaminato, nel Regolamento dei licei, approvato con D.P.R.10 marzo 20010, n. 89, il cui articolo 10, al 1° comma, lettera b), così dispone: L’orario annuale…(omissis) …è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell’offerta formativa di cui ai commi 2, lettera c), e 3.
L’obbligatorietà della frequenza degli insegnamenti che compongono la quota non facoltativa del piano di studio è confermata, poi, dal 7° comma dell’art. 14 del Regolamento sulla valutazione, approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, il quale non consente al Consiglio di classe di procedere allo scrutinio finale nei riguardi dello studente che non abbia frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, a meno che le assenze ulteriori non siano state continuative e documentate. E, a tal riguardo, si può ricordare che, con la circolare n.20, prot. N. 1483, del 4 marzo 2011, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria.
La dimostrata obbligatorietà della frequenza della predetta disciplina musicale – corrispondente all’insegnamento del corno – inciderà, quindi, ineluttabilmente sul calcolo del monte ore che è richiesto per lo scrutinio finale dello studente.
Se poi il numero delle assenze dalle lezioni di corno sarà rilevante, pur rientrando nel limite del quarto del monte ore annuale complessivo, è verosimile che possa compromettere l’esito dello scrutinio finale, perché sarà poco probabile che lo studente, entro la data di conclusione delle lezioni, potrà aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti per l’insegnamento della suddetta disciplina.
Si legge, al riguardo, nel comma 5° del citato Regolamento sulla valutazione: Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, conseguono …una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
L’inderogabilità della suddetta norma regolamentare non lascia molti spazi alla scuola, al di là di quelli che le sono concessi dal 6° comma dell’art. 4 del citato Regolamento sulla valutazione del 2009, il quale concede al Consiglio di classe, impegnato nelle operazioni di scrutinio finale, la facoltà di sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o in più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
Si potrà convenire che, riferita al caso che si sta esaminando, la predetta norma non è suscettibile d’essere granché utile, dal momento che è prevedibile che se, nel corso dell’anno, per ragioni varie – oggettive o soggettive – si è spenta nello studente la passione per lo studio del corno, difficilmente l’estate potrà farla rinascere.
Questa lunga esposizione non sarà di grande giovamento all’autore del quesito, dal momento che è poco probabile che la fondatezza logica delle precedenti proposizioni possa essere condivisa dalla madre dello studente, alla quale evidentemente interessa soltanto la decisione del liceo di consentire allo studente di sostituire allo studio del corno quello del sassofono, come secondo strumento musicale. Decisione, questa, più che improbabile, perché genererebbe un precedente che inciderebbe negativamente sull’attuale organizzazione del percorso scolastico del liceo musicale in questione.
Potrà, comunque, essere utile un sommesso suggerimento all’autore del quesito. Egli potrà convocare il Comitato tecnico-scientifico del corso musicale, ponendo all’oggetto della convocazione la valutazione della coerenza della progettazione formativa degli insegnamenti musicali, in modo da porre ai suoi componenti il problema del presunto disagio in cui si troverebbero alcuni studenti che si ritenessero insoddisfatti per la scelta del secondo strumento musicale.
Il Comitato, probabilmente, darà una sorta di assist – come dicono i calciofili o di endorsement, come dicono gli anglofili – che permetterà al Dirigente di dire alla madre ed al figlio che non è colpa sua, se non potrà accogliere la loro richiesta.

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Una risposta

  1. DANIELE DAZZAN ha detto:

    La premessa che rende analogo lo studio del corno allo studio della fisica non appare corretta. L’analogia può essere evidenziata tra “Secondo strumento” e “Fisica”. Il problema nasce dal fatto che la Fisica è Fisica, il secondo strumento può essere Corno, Sassofono, Pianoforte, ecc.
    Se l’alunno dimostra un livello di conoscenza del sassofono adeguato all’anno di corso, perché non dovrebbe poter cambiare lo strumento, qualora la scuola possa programmarne l’insegnamento?
    Non verrebbe assolutamente meno la preparazione nella disciplina “Secondo strumento”, anche se evidenziata attraverso un diverso strumento musicale.

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