Esami di Stato, come essere ammessi
Abstract
E’ vero che, per essere ammessi agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, nello scrutinio finale gli studenti debbono riportare una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. Ma è altrettanto vero che, nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina, il Consiglio di classe può, con adeguata motivazione, deliberarne l’ammissione
Le si leggevano distintamente sul volto i segni d’un’ansia malcelata: era la mamma d’una studentessa in procinto di affrontare le prove del rituale esame di Stato che conclude i corsi degli istituti di istruzione secondaria superiore, esame che, nel dicembre del 1998, per volontà del buon Ministro Luigi Berlinguer, perse l’antica, e piuttosto generosa, denominazione di esame di maturità per assumere quella, più significativa, di esame di Stato conclusivo dei corsi di studio superiori.
I voti riportati dalla studentessa liceale alla fine del primo quadrimestre, che spaziavano dal tiepido 6 in Disegno e storia dell’arte ai più promettenti 7 e 8 nelle discipline del gruppo scientifico STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), alla madre non sembravano sufficienti affinché la giovanetta potesse essere ammessa agli esami di Stato. Preoccupava la mamma di Alessandra (nome, questo, di fantasia) il voto di 5 decimi con il quale quasi certamente – temeva la madre – il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, avrebbe classificato la figliola in Lingua e letteratura italiana, adeguandosi supinamente alla proposta formulata dalla docente della predetta disciplina. Preoccupava, inoltre, la mamma della diplomanda il fatto che la professoressa di Italiano, per quella sorta di irresistibile processo di induzione valutativa che i pedagogisti chiamano effetto alone, avrebbe potuto far pesare il suo temuto giudizio negativo sull’esito finale degli esami; ciò sarebbe potuto accadere perché la docente non avrebbe esaurito la sua funzione didattica con la partecipazione allo scrutinio finale, ma avrebbe fatto anche parte della commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi, insieme agli altri due commissari interni.
La pluralità delle disposizioni giuridiche che disciplinano oggi le procedure degli esami di Stato conclusivi non sempre assicura all’ordinamento scolastico la caratteristica della trasparenza, che dovrebbe permettere al cittadino di comprendere agevolmente se i comportamenti e le valutazioni degli enti pubblici che incidono sui suoi diritti siano, o non siano, conformi alle norme che li disciplinano. Né le istituzioni pubbliche si preoccupano di redigere testi unici che riassumano, a beneficio del medesimo cittadino, tutte le norme giuridiche vigenti in un determinato settore delle relazioni sociali.
Se questo elementare dovere dello Stato e degli altri enti pubblici fosse stato osservato nel caso specifico, alla madre della giovanetta Alessandra non sarebbe stato tanto difficile giungere alla medesima conclusione cui è potuta pervenire soltanto dopo una lunga conversazione telefonica, intercorsa con il consulente di questa rivista. Allo stesso modo in cui le persone di una certa età ricordano ancora le familiari poesie di Giovanni Pascoli e di Ada Negri, o quelle di Angelo Silvio Novaro, apprese a memoria sui banchi della scuola elementare, similmente il consulente della rivista ricorda le proposizioni del cosiddetto Regolamento sugli scrutini e gli esami, risalente al giugno del 2009.
Tali norme così recitavano: “Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, e un voto in comportamento non inferiore a sei decimi, sono ammessi all’esame di Stato”.
Alla luce delle trascritte disposizioni, sembrava chiaro che, se nel corso dello scrutinio finale, l’arcigna professoressa di Letteratura e lingua italiana avesse decisamente insistito sulla sua proposta di assegnare il voto di cinque decimi ad Alessandra, la povera studentessa non sarebbe stata ammessa agli esami di Stato conclusivi.
Il notevole underground professionale del consulente, però, poté aprire uno spiraglio di speranza nell’ansioso petto della madre di Alessandra, informandola che il rigore della temuta disposizione del 2009 era stato affievolito dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017, nel quale si può leggere: “Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo”.
Quella stessa voce-amica confidò alla madre di Alessandra che, a suo giudizio, era più che probabile che la figliola fosse ammessa a sostenere regolarmente gli esami, dal momento che gli scrutini, finali o intermedi che siano, non costituiscono una semplice operazione di aritmetica elementare, che limita la funzione dell’organo collegiale, cioè il Consiglio di classe, ad una mera sintesi dei voti assegnati dai suoi componenti in assoluta autonomia. Tutt’altro! Il singolo professore ha soltanto il potere di proposta del voto nella disciplina da lui insegnata; spetta, però, alla collegialità del Consiglio di classe deliberare, con adeguata ed esplicita motivazione, la conferma della proposta di voto, trasformandola in voto definitivo; in alternativa, il presidente del Consiglio ha l’onere di chiedere al docente proponente di modificare la sua proposta. Naturalmente il diritto del docente della singola disciplina a formulare la proposta di voto non può essere assolutamente conculcato dal Consiglio; spetta sempre allo stesso docente avanzare una seconda proposta, alla quale l’intero Consiglio possa dare il suo assenso affinché diventi voto definitivo.
E’ una conclusione, questa, che non trova la sua fondatezza nella logica comune, ma che affonda le sue radici nell’art. 79 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, modificato ed integrato dal Regio Decreto 21 novembre 1929, n. 2049.
Pertanto, secondo il sereno consulente tecnico, la giovane Alessandra sarebbe stata ammessa agli esami di Stato conclusivi a condizione che il Consiglio di classe avesse deliberato, anche soltanto a maggioranza, che la proposta di valutare con 5 decimi la preparazione in Lingua e letteratura italiana, da lei maturata nel corso dell’anno scolastico, le potesse consentire di conseguire, in sede d’esame di Stato conclusivo, almeno il punteggio minimo richiesto per il suo superamento: cioè sessanta centesimi.
Appare chiaro, al riguardo, che il problema era la ricerca della motivazione che il Consiglio di classe avrebbe dovuto necessariamente formulare nel verbale della riunione per dare legittimità alla supposta decisione di ammettere Alessandra agli esami di Stato; non sarebbe, infatti, sufficiente una deliberazione di ammissione fondata sulla mera constatazione della composizione numerica della maggioranza dei professori del Consiglio di classe dichiaratisi favorevoli.
Si può dare atto che la deliberazione del Consiglio di classe, di cui si sta scrivendo, ha natura squisitamente didattico-professionale perché attiene alla valutazione dell’efficacia della relazione intercorsa fra l’insegnante e lo studente e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali del corso quinquennale di studi, espressa, in sintesi, nell’acquisizione delle specifiche conoscenze, competenze e abilità previste nel Piano educativo culturale e professionale (pecup) dell’ istituto frequentato.
La decisione di ammettere, o di non ammettere, lo studente agli esami di Stato è tutelata dalla garanzia della libertà che la Costituzione attribuisce, anzi riconosce, all’insegnante. Anche la giurisdizione trova un limite davanti alla richiamata sua libertà di valutazione didattica. Soltanto ove si riscontrasse, nella decisione adottata dal Consiglio di classe, un vizio di irrazionalità manifesta, o un errore nei presupposti su cui fosse fondata la motivazione, il giudice potrebbe sottoporre la predetta deliberazione al suo sindacato di legittimità.
Ora, scendendo sul terreno della concretezza, si potrebbe ipotizzare la decisione di ammettere Alessandra agli esami di Stato conclusivi, dando atto che i voti di sufficienza, in particolare quelli di maggior pregio didattico, da lei riportati nella quasi totalità delle discipline del Piano di studi del corso frequentato, fanno ragionevolmente prevedere che la studentessa potrà affrontare serenamente, e con buone prospettive di successo, le prove dell’esame di Stato.
L’analisi del testo dell’Ordinanza Ministeriale n. 55 del 22 marzo 2024, che disciplina lo svolgimento degli esami predetti, fa ritenere, con plausibilità logica, che Alessandra potrà raggiungere più che agevolmente la soglia che le consentirà di conseguire il sospirato diploma.
Si dovrà tener conto, al riguardo, che la commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi dispone di 60 dei 100 centesimi che l’ordinanza prevede come punteggio massimo; i restanti 40 centesimi sono assegnati dall’istituto frequentato dal candidato, a titolo di credito scolastico. I voti attribuiti dal Consiglio di classe nelle singole discipline, compendiati nel credito scolastico, inducono a pensare che verosimilmente Alessandra supererà l’esame di Stato, sempre che, come si ritiene probabile, il Consiglio di classe ne deliberi l’ammissione.
Riferimenti normativi
Regolamento sugli scrutini ed esami del 2009
Decreto legislativo 13 aprile 2017
Regio Decreto 21 novembre 1929, n.2049
O. M. 22 marzo 2024, n.55

