Rimborso spese di viaggio e venditori ambulanti
Un collaboratore scolastico, che percorre in auto ogni giorno 5 km da una sede di lavoro all’altra, può chiedere rimborso spese e copertura assicurativa? E poi, è regolare che un ambulante venda latticini nei pressi della scuola?
Abstract
Autrice del quesito è la DSGA di un Istituto Omnicomprensivo composto da 14 plessi. Chiede se un collaboratore scolastico, che per esigenze organizzative presta servizio in due plessi diversi, è autorizzato ad usare la propria auto negli spostamenti, vista l’assenza di mezzi pubblici, e se ha diritto a copertura assicurativa e rimborso delle spese di viaggio. Un secondo interrogativo riguarda la legittimità della presenza di un venditore ambulante all’esterno di uno dei plessi.
Risposta al quesito
Il quesito proviene dalla Direttrice dei servizi generali ed amministrativi d’uno dei rari Istituti Omnicomprensivi della Repubblica, nel quale coesistono funzionalmente sezioni di scuola dell’infanzia, sparse in 14 plessi scolastici, insieme con classi di scuola primaria, secondaria di I e di secondo grado, azienda agraria e convitto.
I collaboratori scolastici sono in tutto 16; numero che sembrerebbe cospicuo, ma, rapportato ad un’istituzione di tal complessità, diventa insufficiente per assicurare che tutti i collaboratori possano svolgere le loro mansioni in un unico plesso scolastico.
Soltanto il ricorso a modalità organizzative piuttosto singolari ha potuto consentire alla Direttrice dei servizi generali ed amministrativi di far funzionare in relativa sicurezza i 14 plessi scolastici dell’Istituto.
Una di queste soluzioni organizzative singolari adottate dall’Istituto è l’assegnazione di uno stesso collaboratore scolastico a due plessi, distanti fra di loro circa 5 km. Peraltro, i due plessi scolastici non sono collegati da mezzi pubblici di trasporto; tale situazione di fatto obbliga il predestinato collaboratore a far la spola fra i due plessi con il mezzo proprio.
Interessa, perciò, alla Direttrice SGA conoscere in qual modo possa essere data una disciplina che possa dare aspetti di regolarità legale a tale situazione. In particolare, si vuol sapere se e quali possano essere i modi, previsti dalle vigenti norme, che consentano di far recuperare al collaboratore scolastico le spese affrontate per raggiungere i due plessi e quelle per prevenire le conseguenze di male augurabili incidenti in itinere.
Gli obblighi, come le garanzie assicurative del personale ATA, non sono difformi da quelli riferibili al personale insegnante. Si vuol, con ciò, dire che, allo stesso modo in cui agli insegnanti, che siano titolari di cattedre esterne, non è riconosciuto il diritto a vedersi corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, che affrontano nel percorso quotidiano fra le due sedi di servizio che compongono le cattedre esterne, similmente al collaboratore scolastico non viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio che affronterà nel percorso fra le sedi di servizio che compongono il suo posto di lavoro.
I dipendenti scolastici sono garantiti da copertura assicurativa INAIL contro i rischi in itinere, per il percorso dalla dimora abituale al luogo di lavoro e viceversa; per il percorso da un luogo di lavoro all’altro posto di lavoro.
Si può anche assicurare che l’incidente, avvenuto durante lo spostamento da una sede di lavoro all’altra dello stesso istituto scolastico, invece, è da inquadrare come infortunio in “attualità di lavoro”, in quanto gli eventi accadono nell’arco spaziale e temporale della prestazione lavorativa.
La su citata Direttrice dei servizi generali ed amministrativi ha anche manifestato interesse a conoscere se sia conforme alle leggi ed ai regolamenti regionali che un venditore ambulante si posizioni presso l’ingresso dell’edificio scolastico, per vendere latticini. Probabilmente l’interesse dell’ambulante si è rivelato compatibile di fatto con quello degli studenti frequentanti una delle sedi dell’Istituto Omnicomprensivo, operante in zona di aperta campagna.
Appare chiaro che la verifica della conformità alla legislazione vigente di quanto di commerciale avviene al di là del perimetro scolastico va sottoposta al controllo delle autorità e degli organi preposti alla vigilanza sul commercio ed alla tutela della genuinità degli alimenti venduti.
L’attenzione alla tutela della salute degli studenti, che non può essere estranea alle funzioni del dirigente e del direttore dell’Istituto, potrà suggerire a tali funzionari di segnalare agli organi comunali preposti alla predetta attività di vigilanza la presenza del venditore ambulante di latticini.
La scelta, poi, dell’Istituto, di stipulare una convenzione con il fornitore per la vendita in dettaglio per i dipendenti della scuola dovrà tener conto della necessità che si osservi una delle procedure che potranno assicurare la doverosa pubblicità dell’offerta ad una pluralità di concorrenti.

