Sulla illegittimità della bocciatura di un alunno decretata dal TAR
La promozione e il suo collegamento con le comunicazioni scuola-famiglia
di Fabio Scrimitore
Abstract
Con una recente sentenza, i Giudici del TAR del Friuli-Venezia Giulia hanno annullato la decisione di non ammissione di un alunno alla classe successiva, con la motivazione che uno dei due genitori, separati legalmente, non era stato informato dello scarso profitto del figliolo.
Un’ improvvisa associazione di idee suggerisce la sentenza del TAR del Friuli- Venezia Giulia del 12 ottobre scorso, che ha annullato la bocciatura d’ un non molto diligente studentino di seconda media di Gorizia. Il fortunato ricorso, presentato dall’abile avvocato del risentito papà dell’alunno, ha fatto venire alle mente il ricordo di vecchi studi universitari di istituzioni di diritto privato. Nell’ aula a banchi degradanti, verso le cui alte finestre salivano gli echi dell’incessante traffico del rettifilo napoletano, l’austero professore era solito recitare solennemente la frase latina: Lex vetat fieri sed, si factum sit, non rescindit: poenam infert ei qui fecit. Con non minor solennità, lo stesso docente traduceva così la frase: la legge vieta che si ponga in essere un determinato comportamento, ma se, nonostante il divieto, quell’atto viene comunque commesso, la legge non lo annulla: si limita a irrogare una pena a colui o a coloro che lo avranno commesso.
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La lezione universitaria verteva sul capitolo del vecchio codice civile, oggi per fortuna superato, dedicato al diritto matrimoniale, nel cui contesto quell’ingeneroso codice vietava alla donna di contrarre un nuovo matrimonio prima che fossero trascorsi trecento giorni dallo scioglimento del suo precedente matrimonio. In applicazione di quell’antico broccardo latino, all’ ipotizzata donna, che si fosse nuovamente sposata prima del compimento dei prescritti trecento giorni, l’art. 140 del codice avrebbe fatto infliggere dal Giudice la sanzione amministrativa da quarantamila a centosessantamila lire. Ma il nuovo matrimonio restava pienamente valido, e pienamente validi restavano pure i suoi effetti civili.
La sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 12 ottobre scorso, ha annullato la bocciatura d’ uno studente di seconda media
Orbene, si potrà convenire che le associazioni di idee non costituiscono criteri logici sufficienti per dimostrare la sostenibilità di determinate affermazioni. Però, quando non vi siano altri elementi di giudizio che valgano a ritenere ragionevolmente condivisibile una decisione umana, potrebbe non ritenersi del tutto infondato che il Giudice si possa validamente appellare ad un principio ragionevole di saggezza giuridica, per giungere ad una conclusione logica e socialmente plausibile. Tanto dovrebbe accadere quando questa soluzione permettesse di evitare che una diversa soluzione potesse apparire claudicante o, peggio ancora, dissonante con il comune sentire della maggior parte delle persone.
Del resto, ad un’analoga conclusione è giunto lo stesso codice civile, con l’art. 12 delle pre-leggi che gli sono anteposte, il quale prevede che, per decidere nel merito una controversia, per la cui soluzione non sembri sussistere una disposizione specifica, l’interprete possa ricorrere all’analogia, cioè possa applicare una disposizione eventualmente prevista per la soluzione di casi simili o materie analoghe.
Con ciò si vuol dimostrare che il principio appena citato può essere applicato al caso della promozione alla classe successiva, disposta dal TAR a beneficio dello studentino di seconda media di Gorizia
Non si può, forse, mettere in dubbio che l’eco suscitata dalla predetta promozione ex lege del non molto studioso alunno non sia stata affatto pari a quella generata da una pietra lanciata da un ragazzino in uno stagno. L’enfasi che le hanno dato i giornali e le emittenti radiotelevisive probabilmente non sarà stata molto inferiore a quella che gli stessi mass-media hanno riservato alle foto dell’ inquinata pianura padana, che il nostro astronauta Paolo Angelo Nespoli ha inviato da 400 km di altezza.
Tuttavia, siffatta enfasi non appare eccessiva, E’ vero che il beneficato ragazzino goriziano non è stato il primo studente al quale i Tribunali Amministrativi Regionali hanno mostrato il gratificante volto della misericordia, tanto caro all’ illustre inquilino della residenza romana di Santa Marta. Si potrà, però, verificare agevolmente che molte sentenze dei TAR hanno accolto le censure con le quali gli avvocati ricorrenti hanno sottoposto alla valutazione dei Giudici amministrativi precise violazioni di norme, dettate dal legislatore o dal Ministro al preciso scopo di far sì che i professori valutino il profitto ed il comportamento degli studenti in modo ragionevolmente conforme al loro impegno e, conseguentemente, ai voti riportati nelle interrogazioni e nelle prove scritte.
Per il Tar la bocciatura è illegittima se la Scuola non informa entrambi i genitori del cattivo rendimento dell’alunno
A due brillanti studentesse liceali, oggi rispettivamente medica ed ingegnera affermate, nella sessione d’esame del 1990, la commissione degli esami di maturità aveva assegnato il voto di 58 sessantesimi; si ricorda, al riguardo, che nel 1990 non era ancora salito al secondo piano del Palazzo della Minerva di Viale Trastevere Luigi Berlinguer, che, per onorare la sua funzione di primo ministro di sinistra della scuola dell’Italia repubblicana, avrebbe abolito il vecchio esame di maturità ed introdotto la valutazione in centesimi.
Ebbene, quella commissione si dovette riunire, senza retribuzione alcuna, nell’ottobre dello stesso anno 1990, per dare esecuzione alla sentenza con la quale il TAR aveva fatto rilevare ai perplessi commissari ed al loro afflitto presidente che, quando si scrive nel verbali che le prove d’esame dei candidati non presentano nessuna pecca, ci si deve sentire obbligati, per logica coerenza, ad assegnare il massimo dei voti previsto dalla norma, che all’ epoca era 60 sessantesimi.
Nessuno si scandalizzò per quelle due sentenze perché era sembrato evidente che la commissione, nell’assegnare la valutazione di 58 sessantesimi alle due maturande, aveva violato il principio della coerenza che deve correlare la motivazione descrittiva, riportata nel giudizio discorsivo, al corrispondente voto in cifra numerica. In sostanza, le decisioni dei Giudici amministrativi non scandalizzarono nessuno perché, in realtà, vulneravano soltanto l’antico retaggio che aveva reso sacro ed inviolabile per decenni il criterio secondo il quale le valutazioni, assunte nelle sedi di esame ed espresse con l’attribuzione di un voto in decimi, non dovessero essere necessariamente motivate.
Similmente, poche perplessità ha potuto generare una decisione del TAR del Lazio, depositata nel novembre del 2013, con la quale i Giudici hanno annullato in via cautelativa la deliberazione di non conseguita maturità d’un candidato, dopo aver constatato che, stando al verbale d’esame, il suo colloquio non aveva riguardato la storia, mentre, sempre nel medesimo verbale, risultava che egli aveva riportato un’insufficienza nella predetta disciplina. Anche in questo caso, la decisione giurisdizionale aveva ribadito la piena coerenza delle prescrizioni legislative e regolamentari, le quali escludono che possa esserci un voto senza che vi sia stata la presupposta verifica, scritta od orale, degli apprendimenti disciplinari ai quali il voto si riferisce.
In contrapposizione a quanto si è appena argomentato, si può rilevare che la decisione giurisdizionale di promozione del ragazzino di Gorizia non sembra conciliare equanimemente il giudizio, emesso in sede di scrutinio finale, con la qualità degli apprendimenti da lui conseguiti nel corso dell’ anno.
Leggendo i resoconti di stampa, infatti, si può dedurre, pur con la riserva che è dovuta all’ impossibilitata lettura del testo integrale, che i Giudici amministrativi del Friuli-Venezia Giulia, annullando la decisione di “non ammissione alla classe successiva” dello studente goriziano, hanno voluto assicurare coerenza fra il giudizio finale che avrebbe dovuto esprimere il Consiglio di classe, da una parte, ed i voti che il ragazzo avrebbe conseguito se il papà fosse stato sistematicamente informato dalla scuola sull’ insufficiente rendimento dello studente nelle diverse materie del curriculum, oltre che nel comportamento, nel corso dell’anno scolastico 2016/17.
I Giudici hanno ritenuto che l’unico modo per far giustizia dell’omissione di informazione in cui è incorsa la scuola fosse quello di supporre che il papà del ragazzo sarebbe sicuramente riuscito a far raggiungere al figlio risultati migliori
In definitiva, i Giudici hanno ritenuto che l’unico modo per far giustizia dell’omissione di informazione in cui è incorsa la scuola fosse quello di supporre che il papà del ragazzo sarebbe sicuramente riuscito a far raggiungere al figlio risultati migliori, tali da fargli meritare il giudizio di ammissione alla classe successiva.
Questa argomentazione dei Giudici ha generato una notevole dissonanza logica negli insegnanti prima, e nella generalità delle componenti scolastiche poi. Tanto si ritiene di poter sostenere perché la predetta conclusione del TAR è sembrata collidere con il comune sentire della gente, che non ammette che uno studente possa essere ammesso alla classe successiva senza aver acquisito le conoscenze e le abilità che gli consentano di frequentare con profitto la classe successiva..
Ceteris verbis, non si può negare che il senso comune non consente di ritenere possibile che un ragazzo dodicenne, che non sia riuscito a raggiungere votazioni di sufficienza nel corso dell’anno scolastico, sia in grado di affrontare proficuamente la classe successiva a quella frequentata con esiti negativi. E’, invece, possibile pensare che, se uno studente inizia a frequentare una determinata classe senza aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento relativi a quella precedente, presumibilmente incontrerà notevoli difficoltà a seguire il nuovo piano di studi.
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha la discrezionalità tecnica di dichiarare promossi alla classe successiva anche alunni che non abbiano la sufficienza in tutte le materie
A questo punto si può tentare di giustificare l’incipit di questa riflessione, nel quale è stato citato il broccardo latino: Lex vetat fieri sed, si factum sit, non rescindit: poenam infert ei qui fecit.
Il fatto che la realtà sociale conosca fattispecie concrete di atti commessi in violazione di disposizioni giuridiche, nei cui riguardi il Giudice non deve pronunciare decisioni di annullamento, ma deve limitarsi a punire gli autori (alla donna che si risposava prima dei 300 giorni dalla risoluzione del precedente matrimonio veniva inflitta una sanzione amministrativa), sollecita il tentativo volto a verificare se sia ragionevolmente applicabile lo stesso broccardo latino al contesto del diritto amministrativo scolastico; ci si potrebbe chiedere, cioè, se i Giudici amministrativi avrebbero potuto scongiurare l’inatteso insorgere della segnalata dissonanza cognitiva del mondo della scuola, evitando di annullare la decisione con cui il Consiglio di classe della scuola media di Gorizia non aveva ammesso alla classe terza l’ alunno in questione.
Purtroppo, il tentativo si rivelerà infruttuoso perché, ai sensi dell’art. 34 del codice del processo amministrativo (Decreto legislativo n. 194, del 2 luglio 2010), il Giudice amministrativo ha sì il potere di condannare l’autore dell’atto amministrativo che gli sia stato sottoposto dal ricorrente per la verifica della sua legittimità, ma tale potere può essere esercitato soltanto a condizione che il Giudice stesso annulli l’atto contestato e sempre che il ricorrente gliene abbia fatto esplicita richiesta.
Il Consiglio di classe deve obbligare gli alunni promossi con alcune insufficienze a frequentare, all’inizio del nuovo anno, lezioni integrative che li mettano al passo con gli altri
Da quanto è stato possibile acquisire dalle già citate fonti di informazione, l’unica richiesta che il padre del ragazzo di Gorizia ha rivolto al TAR del Friuli-Venezia Giulia è stata quella diretta alla declaratoria di annullamento della deliberazione di bocciatura, emessa nel giugno dal Consiglio di classe. Sicché non sarebbe stato possibile, per i Giudici del TAR, applicare il citato, saggio principio del diritto matrimoniale che lascia indenne l’atto commesso in violazione di una legge, limitandosi ad irrogare una sanzione pecuniaria a chi lo ha commesso.
Dura lex, sed lex, si diceva un tempo per sottolineare il rigore dei precetti legislativi del diritto amministrativo, che, proprio a causa di quel rigore formale, mancano della plasticità che talvolta sarebbe necessaria per evitare situazioni che possano apparire dissonanti con il senso comune, così come dissonante resta la promozione decretata ad un ragazzo che, comunque, non possiede i prerequisiti necessari per la frequenza della classe terza media.
Ai professori che stanno per avere – ma forse hanno già avuto – nella terza classe della scuola media di Gorizia il suddetto studente si può rivolgere una parola di sostegno, invitandoli a considerare che l’attuale diritto scolastico ammette almeno un altro caso in cui uno studente, che non sia riuscito a raggiungere votazioni di sufficienza in tutte le materie del curriculum, può essere ammesso alla frequenza della classe successiva. E’ il caso previsto dall’art. 193 bis del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n, 297, nel quale sta scritto che il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha la discrezionalità tecnica di dichiarare promossi alla classe successiva anche alunni che abbiano dimostrato di non aver pienamente conseguito, in una o più materie, gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi della classe frequentata. In tal caso, però, il Consiglio di classe deve obbligare questi alunni a frequentare, nella fase iniziale delle lezioni dell’anno successivo, attività didattiche che consentano loro di acquisire lo stesso patrimonio di conoscenze, abilità e competenze posseduto dai compagni di classe, che siano stati promossi con la sufficienza piena in tutte le materie.
Questa norma, in fondo in fondo, riduce notevolmente la dissonanza cognitiva generata dalla sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia cui è dedicato questo commento.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.194
D.P.R. 16 aprile 1994, n.297

