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Sulla nuova valutazione nella scuola primaria

Corsi e ricorsi storici, tra giudizi numerici e valutazioni descrittive, fino al  Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 e della successessiva Ordinanza ministeriale del 4 dicembre 2020

I voti in numeri decimali vennero soppressi dalle pagelle scolastiche delle scuole del primo ciclo con la Legge n. 517 del 4 agosto del 1977

Il Regolamento della scuola elementare, che risale al 1928, introdusse il concetto di qualifica nella valutazione finale dei bambini e dei ragazzini della scuola dell’obbligo; zero, insufficiente, sufficiente, buono, lodevole. Lo zero esprimeva “niente

Mariastella Gelmini cancellò con un colpo di spugna (cioè con il Decreto-legge  1° settembre  2008, n. 137) la più grande innovazione che era stata introdotta nel secondo ‘900 in materia  di valutazione dei rendimenti scolastici: l’abolizione del voto numerico

Il modello di valutazione della Legge 517 del 1997, ha visto il suo tramonto con l’inizio dell’anno scolastico 2008/09, con il Decreto-legge n. 137 del 1° settembre, convertito nella Legge n. 169 del 31 ottobre dello stesso anno, il cui articolo 2 ha disposto che dall’anno scolastico 2008/2009

di Fabio Scrimitore

Abstract

La valutazione espressa in voti numerici nelle scuole del Regno d’Italia,  fino al secondo ventennio del ‘900, era stata accolta serenamente sia dagli insegnanti che dalle famiglie, e similmente era stata accettata quella successiva, basata sulle qualifiche, ciascuna composta d’un solo aggettivo. Nella generale compiacenza, i voti numerici erano riapparsi nel secondo dopoguerra e sono rimasti fino al 1977, quando sono stati sostituiti con i giudizi analitici e sintetici. Nel 2008 hanno fatto di nuovo capolino i voti numerici, poi, al tempo del Covid, è stata ripristinata la valutazione descrittiva.

Secondo il professore di quinta ginnasiale, componendo i 38 capitoli dei suoi Promessi sposi, tanto ricchi di analisi di strutture sociali, di dettagliate descrizioni di paesaggi e  di profonde indagini psicologiche dei personaggi, Alessandro Manzoni si sarebbe proposto fondamentalmente lo scopo di delineare un quadro analitico per far conoscere ai suoi venticinque lettori  la società e gli stili di vita dei primi decenni del diciassettesimo secolo nei paesini che sorgevano nelle vallate e nelle degradanti coste del lago di Como, nella città di Milano e nella vicina Bergamo, allora periferia della Serenissima Repubblica di Venezia. In quelle meravigliose pagine si legge di anguste stradicciole, di grigi castelli arroccati all’ombra del Resegone, della storica Porta Orientale di Milano, della carestia con il primo sussulto popolare del Forno delle grucce, delle sinistre dimore di  marchesi, conti e personaggi innominabili, presidiate da ceffi con il ciuffo sul volto, di tuguri di poveretti, e persino della vita nei conventi. Ma in quelle pagine non si legge nulla che riguardi la scuola; non vi si sentono voci di di bambini o di ragazzi intorno ad insegnanti, né vi si legge di qualsivoglia momento di vita scolastica; non vi è nemmeno accennato alcun evento di vita d’ infanzia. L’unico ragazzo che si incontra è Menico, il veloce messaggero che corre a perdifiato di notte da Pescarenico alla casa di Agnese, per avvisare Lucia che stanno per raggiungerla il Griso e gli altri sgherri di don Rodrigo. E l’unico giovane che compare quasi di sfuggita nelle pagine del romanzo è il povero paggio, sfortunato destinatario del biglietto amoroso della poco virtuosa Gertrude. La sola persona in età scolare, creata dalla pur fervida fantasia manzoniana, è “la bambina di forse nov’anni”, che la dolcissima madre adagia sul carretto sopra un panno bianco, pronunciando le parole: “Addio Cecilia, riposa in pace!”.

Avrebbe voluto leggere gli esiti di qualche ricerca in tema di valutazione degli alunni e degli studenti quel professore, mentre, applicato al suo PC in una delle ore trascorse con i suoi studenti per una lezione da remoto, pensava che nell’imminente  scrutinio di inizio  febbraio 2021, suo figlio, un bambino di quinta classe di scuola primaria, sarebbe stato scrutinato, come i suoi compagni, con il sistema dei giudizi descrittivi. Gli sarebbe piaciuto conoscere un po’ di storia remota della valutazione scolastica, magari partendo proprio dal tempo della Pescarenico del XVII secolo. Forse anche qualche suo studente avrebbe desiderato sapere se nelle aule dei conventi, nelle quali si alternavano alle orazioni le lezioni ai figli della povera gente, si valutava con voti in decimi oppure con giudizi descrittivi.

Una ricerca di tal genere probabilmente sarebbe piaciuta anche alla mamma di una bambina, che chiameremo Caterina, frequentante la quinta classe della stessa scuola primaria, la quale,  ad un’altra  signora che le sedeva discretamente vicina  nel bellissimo, storico salone dell’Istituto di cultura paritario “Marcelline” della città, tenendo anche lei in mano una pagella scolastica,  chiese  se conoscesse a quali voti decimali potessero corrispondere i giudizi “base” ed “intermedio”, che comparivano nel documento di valutazione, cioè, nella pagella che le era stata consegnata qualche minuto prima dall’insegnante di classe della figlia di IV primaria; erano i giudizi che si alternavano in corrispondenza delle diverse discipline del piano di studi della classe frequentata dalla figliola. La signora integrò la sua richiesta confessando che era rimasta abbastanza sorpresa nel leggere giudizi descrittivi sulla pagella della figlia, al posto dei tradizionali voti in numeri. Aveva tenuto altri figli nello stesso Istituto “Marcelline” dal 2008 e ne aveva seguito senza problema alcuno i progressi scolastici, ed in qualche singolare caso, anche i regressi,  leggendo i voti in decimi che le insegnanti riportavano nelle pagelle, tanto in quelle della fine di gennaio quanto in quelle finali di giugno.

Sorridevo quando potevo leggere  un bel 9 in italiano, in storia o in geografia – confidava la signora -. Mi preoccupavo, invece,  davanti al 7, talvolta anche davanti al 6,  in matematica o in scienze; le figlie mie, come del resto anche io, non si trovavano molto a loro agio con le operazioni fra numeri; riuscivano molto bene nella materie letterarie ed in quelle in cui potevano sfruttare al meglio le loro facoltà mnemoniche e discorsive. Le parole “base” ed “intermedio”, che leggo oggi sulla pagella di  mia figlia  – continuò la mamma di Caterina – non mi fanno né sorridere né preoccupare, perché le trovo avvolte da un alone di vaghezza di significato, mi sembrano tanto chiare quanto possono esserlo le espressioni con le quali il medico si serve delle parole dall’etimologia greco-latina per indicare l’eziologia della febbre dei figli, o come poteva sembrare chiaro a Renzo Tramaglino il latinorum che don Abbondio gli sciorinava per convincerlo dell’’esistenza di impedimenti al suo matrimonio.

Ascoltate le preoccupate confidenze della mamma di Caterina, la signora che le sedeva accanto cercò di rasserenarla, dicendo che se si fosse applicata al suo smartfon, fra le pagine del registro elettronico della scuola avrebbe potuto leggere alcune espressioni che specificavano il senso delle parole  che componevano  i giudizi sintetici che gli insegnanti avevano riportato nelle pagella della figlia; poi, prima ancora che la sua interlocutrice traesse dalla borsetta lo smartfon, estrasse un foglietto dalla propria, che risultò essere la fotocopia di una delle pagine del registro elettronico; vi lesse, scandendone le parole:  livello “base: l’alunno porta e termine compiti in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo”; poi: livello “intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo”.

Alle cortesi parole della sua occasionale consulente scolastica la mamma di Caterina non seppe rispondere con l’ atteso sorriso di ringraziamento, ma con un leggero aggrottamento della fronte, che indusse la signora ad integrare quel che aveva letto, traendo profitto dall’essere lei stessa insegnante di scuola in una delle scuole primarie statali della città.

Ai fini del prosieguo del colloquio fra le due mamme convenute nel bel salone delle “Marcelline” apparirà, però, utile una premessa, che viene ritenuta necessaria per dare organicità all’attuale riflessione delle due madri delle alunne  sulla valutazione scolastica.

Erano trascorsi appena quattro mesi da quando era arrivata sorridente in viale Trastevere, nella  veste di Ministro della Pubblica Istruzione, che Mariastella Gelmini decise di tornare all’antico, ritenendo così di compiacere gli imperturbabili laudatores temporis acti che l’avevano portata in Parlamento, cancellando con un colpo di spugna (cioè con  il Decreto-legge  1° settembre  2008, n. 137) la più grande innovazione che era stata introdotta nel secondo ‘900 in materia  di valutazione dei rendimenti scolastici: l’abolizione del voto numerico.

Quell’innovazione era stata favorita dall’atmosfera culturale che si era determinata come effetto diretto delle istanze di cambiamento sociale, sfociate nelle violente manifestazioni del maggio del 1968 nel Quartiere latino di Parigi, che avevano fatto ritenere anche ai  parlamentari nazionali della Penisola e, prima ancora, ai cattedratici degli atenei, che la tradizionale valutazione espressa con i numeri da 1 a 10 dei compiti scritti e delle interrogazioni degli studenti poteva rivelarsi troppo soggettiva e, talvolta, arbitraria. Infatti, il voto numerico semplifica troppo situazioni complesse, fra le quali non può non rientrare la relazione educativa insegnante-alunno,  sino al punto da ridurre la valutazione stessa  a semplice operazione di misurazione quantitativa, rendendo, in tal modo, estremamente problematica, se non proprio pleonastica, l’attività collegiale che il  Consiglio di classe è chiamato ad espletare nell’atto in cui deve convertire, come vuole la legge, la proposta di valutazione del singolo docente in deliberazione collegiale definitiva. L’esperienza che sarà fatta in seguito, con l’adozione del registro elettronico, rendendo trasparente ai genitori, oltre che all’alunno, i diversi momenti della vita d’aula, e, fra questi, l’assegnazione del voto al singolo elaborato o alla specifica interrogazione, può fare apparire lo scrutinio  collegiale una vincolata operazione aritmetica. Il voto in decimi, si affermò in quegli anni, potrebbe fare attribuire l’insufficiente apprendimento all’inerzia o alla indisponibilità all’applicazione allo studio dello studente, trascurando l’importanza della partecipazione del docente al buon esito del rapporto educativo-didattico. Infine, ci si rese conto che un pessimo voto in numeri, per esempio un 4,  avrebbe potuto incidere irrimediabilmente sull’autostima dell’alunno e, conseguentemente, sulla  motivazione a migliorare il suo stile di apprendimento. Qualche voce si levò anche per sostenere che un basso voto numerico avrebbe potuto rendere difficile il rapporto fra l’insegnante e la famiglia proprio a causa dell’ insufficiente motivazione del voto in cifre; non mancò, infine,  la voce di chi imputava alla valutazione in numeri decimali il deprecabile insorgere di un clima di competizione sociale nelle aule. Una tutt’altro che trascurabile spinta all’abolizione del voto numerico va riconosciuta, inoltre, alla Lettera ad una professoressa di don Lorenzo Milani ed alla sua Scuola di Barbiana, la cui voce si levava contro un modello di scuola che escludeva i più deboli della società.

Per tutte queste e altre ragioni, i voti in numeri decimali vennero soppressi dalle pagelle scolastiche delle scuole del primo ciclo con la Legge n. 517 del 4 agosto del 1977, legge, questa, che  è anche nota perché ha abolito gli esami di riparazione e le classi differenziali che, dal 1° settembre del 1963, accoglievano soltanto alunni disabili, realizzando così la grande innovazione socio-didattica della loro integrazione scolastica, con l’ausilio  di insegnanti specializzati nell’insegnamento del sostegno.

L’attenzione al processo di apprendimento, più che ai suoi esiti, espressa dalla Legge n. 517 del 1977 è stata contestualmente accompagnata dall’introduzione della scheda di valutazione, nella quale gli insegnanti, individualmente e collegialmente in sede di Consiglio di classe, erano chiamati a registrare le osservazioni sistematiche relative allo stile con il quale gli alunni partecipavano alle attività didattiche in aula e nei laboratori. Da quelle osservazioni le famiglie, oltre che gli stessi alunni, avrebbero potuto trarre indicazioni e conclusioni utili per migliorare i processi di apprendimento, realizzando appieno l’aspetto funzionale della trasparenza, che caratterizza la valutazione degli esiti del processo stesso, anche sotto il profilo della maturazione raggiunta dal discente.

L’introduzione dei giudizi descrittivi del 1977 concludeva, così, una lunghissima stagione della valutazione negli ordini elementare e medio che per troppo tempo era rimasta cristallizzata in voti decimali.

Per precisione, però, si potrà ricordare, al riguardo, che il Regolamento della scuola elementare, che risale al 1928, introdusse il concetto di qualifica nella valutazione finale dei bambini e dei ragazzini della scuola dell’obbligo; si legge, infatti nell’art. 417 del Regio decreto n. 1297 di quell’anno:

“Le qualifiche del profitto e della condotta sono le seguenti: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole. Nella qualifica della condotta si tiene particolare conto dell’osservanza delle regole di igiene e della pulizia della persona”.

Per inciso, si potrebbe constatare che gli insegnanti delle scuole di base avrebbero potuto assegnare anche lo zero; un tal singolare voto, si legge nei testi del tempo, “esprime niente”; sicché il genitore che avesse visto apposto lo zero sul compito del figlioletto, nonostante il dato oggettivo rappresentato dalla realtà materiale del foglio di carta con scritta almeno la traccia, si sarebbe dovuto convincere che il professore aveva considerato quell’elaborato come inesistente, dal momento che, secondo le indicazioni ministeriali, allo zero doveva corrispondere il niente.

Il modello di valutazione della Legge 517 del 1997, come si è detto, ha visto il suo tramonto con l’inizio dell’anno scolastico 2008/09, con il Decreto-legge n. 137 del 1° settembre, convertito nella Legge n. 169 del 31 ottobre dello stesso anno, il cui articolo 2 ha disposto che dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.

La preoccupazione ministeriale, che il ritorno al voto numerico potesse essere considerata un puro e semplice ritorno al passato, emerge dalle proposizioni con le quali la predetta legge del 2008 ha disposto che i voti numerici dovessero essere integrati dalla indicazione di un corrispondente, riassuntivo giudizio analitico, che rendesse in qualche modo più significativo e trasparente il voto decimale. L’esperienza successiva alla legge ha fatto capire che non basta un riassuntivo giudizio analitico, formato da poche parole, per sottrarre al voto numerico la funzione oggettivamente descrittiva del solo momento conclusivo del processo di apprendimento, per sostituirla con la doverosa funzione riassuntiva, e descrittiva allo stesso tempo, delle diverse fasi in cui si realizza la relazione di insegnamento-apprendimento.

Un timido segnale dell’interesse ministeriale a far sì che venisse rafforzata la funzione descrittiva della valutazione può essere intravisto nella legge denominata, un po’ troppo arditamente, “sulla Buona scuola”, il cui comma 181 ha delegato il Governo a  rivedere le modalità di valutazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la sua funzione formativa e di orientamento.

Tralasciando, per organicità di trattazione, il tema della certificazione delle competenze, si potrà convenire che il citato comma 181 della legge “sulla Buona scuola” non è stato accolto con molto entusiasmo dal Governo il quale, su proposta della Ministra Fedeli, con il Decreto-delegato n. 62/2017, ha disposto che: “La valutazione periodica  e  finale  degli  apprendimenti  delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi  compresa  la  valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle  Indicazioni  Nazionali  per  il  curricolo,  è  espressa  con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento”. Si sottolinea che le proposizioni appena trascritte liberavano, evidentemente,  gli insegnanti ed i Consigli di classe delle scuole primarie e medie dall’onere, prescritto dalla Legge n.169 del 2008,  di aggiungere, in pagella, al voto in numeri il giudizio globale attestante il livello di maturazione dell’alunno. Ciò non sembra che corrisponda all’intenzione che il legislatore del 2015 aveva espresso, delegando il Governo a “rivedere le modalità di valutazione degli studenti del primo ciclo, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento degli alunni delle classi del primo ciclo”.

Vi ha posto rimedio, in tempo di pandemia Covid, il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, che, al comma 3 dell’art. 1, così dispone: “In deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’Istruzione”.

Dando attuazione alla disposizione legislativa appena trascritta, nella sua Ordinanza del 4 dicembre del 2020, la Ministra Lucia Azzolina  ha abolito la valutazione in numeri decimali, con le seguenti proposizioni: “A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa  della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”.

La stessa ordinanza si è preoccupata di fissare rigidamente i giudizi descrittivi, in una successione progressiva di quattro livelli di apprendimento: “In via di prima acquisizione, Base, Intermedio, Avanzato”, affidando alla singola scuola l’elaborazione di criteri di valutazione, da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.

I quattro livelli di apprendimento corrispondono alla descrizione che alla mamma di Caterina era stata fatta nello storico salone dell’Istituto paritario “Marcelline” dalla madre-professoressa che le sedeva accanto,  descrizione che il lettore di questa riflessione potrà tollerare che venga riproposta in forma schematica.

                        Tabella dei livelli di apprendimento

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo automatico e con continuità.
Intermedio: l’alunno porta a temine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l’alunno porta termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La madre della piccola Caterina ringraziò la generosa mamma che le sedeva accanto, dicendosi convinta che il livello di apprendimento “base”, che l’insegnante di matematica della figlia aveva riportato in pagella, poteva essere considerato appropriato, perché Caterina non sempre riusciva  a rivolvere da sola i problemi di aritmetica che la maestra le assegnava per casa; spesso chiedeva l’aiuto dl mamma e papà, affinchè le ricordassero le regole da applicare.

“E’ ancora piccola Caterina, ha solo dieci anni – sottolineò amorevolmente la mamma -; non si può escludere che, procedendo verso l’adolescenza e raggiungendo serenamente la giovinezza, all’università diventi brava come suo padre al quale, a conclusione del duro esame di Analisi uno, il professore propose un problema d’una certa difficoltà; lui non si smarrì, ma fece presente timidamente al docente che quel genere di problemi non era stato mai trattato durante le esercitazioni pomeridiane in ateneo. “È proprio per questo che glielo propongo adesso – rispose il cattedratico –, così lei potrà dimostrare di saper risolvere anche un problema con il quale non si è mai cimentato prima. Voglio accertare – concluse il docente – se lei merita davvero il 30 in Analisi uno”.

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