Il nuovo CAD
Come è cambiato il Codice dell’Amministrazione Digitale con il D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016

Dovremo ancora una volta attendere l’emanazione di ulteriori regole tecniche perché si perfezioni l’efficacia giuridica del Codice dell’Amministrazione Digitale, come modificato dal D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016.
Nuove regole tecniche sono sicuramente necessarie, soprattutto in un mondo che cambia così velocemente, dove il documento digitale ha bisogno di trovare una sua precisa codificazione finalizzata a conservarne il contenuto indipendentemente dalla forma, soggetta a continue trasformazioni nel tempo.
Le altre regole tecniche, sul protocollo informatico e sulla conservazione, restano punti di riferimento ancora utili e indispensabili per prepararci alla vera e propria dematerializzazione, finalizzata, come abbiamo più volte sottolineato, non tanto a far scomparire l’uso della carta (che dovrà comunque essere ridotto al minimo), quanto al trattamento di ogni documento amministrativo come documento cosiddetto nativo digitale, assicurandogli validità giuridica e legale all’interno del suo intero ciclo di vita, fino alla cosiddetta archiviazione-conservazione.
La complessa sfida, cui tutti siamo chiamati e nella quale coinvolti, si può affrontare non con le scadenze che vengono regolarmente rinviate e prorogate, ma con una piena e consapevole formazione del personale che opera ogni giorno sulle “pratiche da evadere”.
Solo la formazione può raggiungere l’obiettivo di fare e di essere sistema, in grado di avere una visione d’insieme della pur complessa attività amministrativa in continua evoluzione.
E fare sistema vuol dire organizzarsi per tempo, cogliendo come opportunità, per esempio, un continuo confronto con quel Manuale di gestione dei documenti, appropriato e pertinente alle nuove norme, per far crescere consapevolezza e sicurezza in chi lavora. Proprio in termini di maggiore consapevolezza critica, si propone, di seguito, un primo commento ad alcuni articoli del nuovo CAD, destinati ad avere maggiore impatto anche nelle Istituzioni scolastiche.
Art. 1 Definizioni
La definizione di documento informatico quale documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti rappresenta il punto di incontro tra la definizione comunitaria di documento elettronico e quella nazionale di documento informatico.
Tra le altre definizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, sono incluse alcune voci, tra le quali si evidenziano il domicilio digitale e l’identità digitale.
La finalità è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 2910, (Regolamento eIDAS), in vigore dal 1° luglio 2016.
All’articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-ter che prevede, nei casi in cui la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata, anche l’utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.
Non si conoscono al momento le possibili conseguenze di questa formulazione, proprio sulla posta certificata.
La PEC ha i requisiti stabiliti nel regolamento 910/2014 (eIDAS) per poter essere considerata un servizio elettronico di recapito certificato ovvero “ un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui le prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati e protegge i dati dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate ”.
Aver equiparato la PEC a un servizio non qualificato apre la strada a servizi di recapito che possono operare senza capitale sociale di riferimento, senza vigilanza e senza regole di interoperabilità.
Art. 2 Finalità e ambito di applicazione
Viene fissato l’ambito di applicazione del CAD, estendendolo anche alle società a controllo pubblico.
Le disposizioni del CAD dovranno essere applicate nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.
Non si applicano, invece, limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, consultazioni elettorali.
Le disposizioni del CAD si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni, in materia di processo telematico.
Art. 3 Diritto all’uso delle tecnologie
Viene rafforzata la tutela del diritto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, il diritto all’uso delle tecnologie viene esteso a “chiunque” e vengono chiariti gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l’esercizio di tale diritto.
Gli obblighi si sostanziano nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti e al raggiungimento degli scopi di ogni procedimento e, inoltre, in quello di consentire a tutti gli interessati di verificare – anche da remoto e attraverso le medesime tecnologie – i tempi di risposta previsti ed effettivi per ogni specifico procedimento amministrativo e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l’ufficio e il responsabile del procedimento stesso.
Viene, poi, riordinata e razionalizzata la vigente disciplina in materia di identità digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) al livello di diritto di cittadinanza digitale.
Viene, a tal fine, riconosciuto a tutti gli iscritti all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle Pubbliche Amministrazioni tramite l’identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale.
Art. 3-bis Domicilio digitale delle persone fisiche
Rilevante e fondamentale risulta l’introduzione del cosiddetto domicilio digitale delle persone fisiche.
Si prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
Viene stabilito che verrà messo a disposizione degli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini. Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell’Anagrafe, purché quest’ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.
Tali previsioni valgono a consentire, in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all’Agenda digitale europea, il completamento del necessario switch off analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
È, infatti, evidente che, in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.
La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di “obbligare” la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-bis) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.
L’invio di un documento digitale avverrà in due modi:
– direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale;
– indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio: in questo caso lo Stato metterà a disposizione una “casella di posta virtuale”, che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di “casella di posta virtuale”, l’erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale.
Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata
Si prevede un rinvio all’articolo 3-bis dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche, in modo da evitarne la sovrapposizione.
Art. 8 Alfabetizzazione informatica dei cittadini
Viene posto a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini, e introducendo l’obbligo a carico delle singole amministrazioni, ad invarianza di spesa, di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad Internet in modalità wifi.
Viene, inoltre, prevista anche la possibilità per gli utenti di usufruire della banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.
Art. 12 Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa
Le amministrazioni pubbliche utilizzeranno le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal
Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, si prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio.
Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici
Le politiche di formazione dei dipendenti pubblici saranno finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.
Art. 17 Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie
Le pubbliche amministrazioni garantiranno l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta. Vengono, inoltre, affidati al responsabile dell’ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all’organo di vertice politico, funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l’ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Per favorire una piena e consapevole trasparenza, AgID pubblica sul proprio sito una guida, per il cittadino, di riepilogo dei diritti digitali.
Art. 20 Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
Viene riformulato parzialmente l’articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, sopprimendo il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell’articolo 21 del CAD.
Viene, inoltre, previsto che l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Art. 21 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
In materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, si riconosce che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.
A tal riguardo, si prevede che, salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile, redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale.
Gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.
Fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale, a pena di nullità, con firma qualificata o digitale.
E’ prevista la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.
Art. 22 Copie informatiche di documenti analogici
In materia di copie informatiche di documenti analogici, si prevede che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia.
Si tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico, basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due.
Non vi è più l’obbligo della conservazione dell’originale analogico e, in caso di conservazione sostitutiva, la conformità all’originale non deve più essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.
Art. 23 Copie analogiche di documenti informatici
Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.
Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.
Art. 23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
La copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia.
Ciò tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico, basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.
Art. 23-ter Documenti amministrativi informatici
Viene precisato il procedimento per l’adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; le stesse saranno definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 24 Firma digitale
Si prevede, in particolare, che l’apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare.
La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore residente in uno Stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.
Art. 35 Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
In materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata, viene aggiunto un ulteriore comma, 1-bis, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS.
Il comma 6 prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall’AgID.
Art. 40 Formazione di documenti informatici
Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71.
Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l’adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall’introduzione di tale disposizione (2006) ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.
Art. 40-bis Protocollo informatico
Saranno oggetto di registrazione di protocollo le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all’articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71.
Art. 41 Procedimento e fascicolo informatico
Le pubbliche amministrazioni gestiscono i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.
Art. 43 Riproduzione e conservazione dei documenti
Viene eliminato l’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.
Art. 44 Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici
Si prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l’integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati, nonché l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il dirigente dell’ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.
Art. 47 Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.
L’inosservanza di tale disposizione, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.
Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se:
- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71. E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
68. 3.
Art. 48 Posta elettronica certificata
La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.
La trasmissione del documento informatico per via telematica equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
Viene ribadito che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.
Art. 53 Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
Viene previsto, in particolare, che le PPAA pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
Art. 54 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 64 Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
Viene stabilita una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione on-line, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l’altro, dal già citato Regolamento eIDAS.
Inoltre, con l’articolo 64- bis che viene aggiunto al CAD, viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l’interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall’AgID.
Infine, con l’articolo 64, comma 2-septies, si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà.
Art. 65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide:
- a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Art. 71 Regole tecniche
Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole tecniche per
l’attuazione del presente Codice.
A tal proposito, il D.Lgs. n. 179/26.08.2016 all’art. 61 prevede che:
con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall’articolo 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le regole tecniche vigenti nelle materie del Codice dell’amministrazione digitale restano efficaci fino all’adozione di tale decreto.
Fino all’adozione del suddetto decreto ministeriale, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti, di cui all’articolo 17 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, è sospeso, salva la facoltà per le amministrazioni medesime di adeguarsi anteriormente.

