ANAC, parità di genere: ora va attestata nei contratti pubblici
La “certificazione della parità di genere”: l’intervento del presidente ANAC
Abstract: Con l’intento di conseguire impatti sociali positivi nei contratti pubblici, l’art. 4 della Legge n. 162/2021 ha istituito la “certificazione della parità di genere”. La citata Legge costituisce attuazione in ambito nazionale della normativa comunitaria. Sull’argomento è intervenuto il presidente dell’ANAC che con un comunicato ha voluto favorire la corretta ed uniforme applicazione della norma. Infatti, sono stati posti in essere dei correttivi al “Codice dei contratti pubblici” ai quali anche le scuole, come stazioni appaltanti, dovranno adeguarsi.
di Agata Scarafilo
Con l’articolo 4 della Legge n. 162 del 5 novembre 2021 è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2022, “la certificazione della parità di genere” finalizzata ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Al fine di richiamare l’attenzione sull’attuazione della norma, nei gironi scorsi, il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’avv. Giuseppe Busia, ha diffuso un comunicato dando precipue indicazioni alle stazioni appaltanti, tra cui le Scuole, in ordine all’applicazione dell’articolo 46-bis del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, inserito dall’articolo 4 della Legge n. 162/2021. Una Legge che costituisce attuazione della normativa comunitaria in ambito nazionale. Infatti, la norma mira al conseguimento di impatti sociali positivi nei contratti pubblici, promuovendo: opportunità di lavoro, miglioramento del livello di competenze e riqualificazione della forza lavoro, condizioni di lavoro dignitose, inclusione sociale, parità di genere e non discriminazione, accessibilità, commercio etico, nonché un più ampio rispetto degli standard sociali.
Così, il comunicato ha la finalità di favorire la corretta ed uniforme applicazione della norma, con particolare riferimento al rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Pertanto anche le scuole, come le altre amministrazioni aggiudicatrici, hanno l’obbligo di indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti, relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i “criteri premiali” che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al possesso da parte delle aziende private alla “certificazione della parità di genere”.
Il rilascio dell’attestazione di parità di genere deve avvenire in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. La norma dispone, inoltre, che il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.
Il presidente Busia fa notare nel comunicato come l’articolo 34 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79 (rubricato: “Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere”), ha dato attuazione alla previsione succitata, introducendo alcuni correttivi al codice dei contratti pubblici, che si riportano di seguito;
a) all’articolo 93, comma 7, ha inserito il possesso della certificazione della parità di genere tra le condizioni per l’ottenimento della riduzione del 30% dell’importo della garanzia provvisoria, nei contratti di servizi e forniture;
b) all’articolo 95, comma 13, ha inserito l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 tra le circostanze che consentono l’attribuzione di un maggior punteggio in sede di valutazione dell’offerta.
Sulla base di tali previsioni, le Scuole, in qualità di stazioni appaltanti, dovranno indicare negli avvisi e nei bandi di gara i criteri premiali che intendono applicare con riferimento all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, nonché le modalità di dimostrazione del requisito.
Riferimenti normativi
DL n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità),
Legge n. 162/2021
DL n. 36/2022
Legge n. 79/2022

