Attività di ricerca universitaria e supplenza di insegnamento
Abstract
Il titolare di un assegno universitario per attività di studio e ricerca può accettare una supplenza di insegnamento in una scuola, che si protragga sino al 30 giugno o sino al 31 agosto; tale supplenza ha soltanto effetti giuridici, non economici.
Il Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria superiore ha chiesto di sapere se il titolare di assegno universitario per attività di ricerca possa stipulare un contratto a tempo determinato di insegnamento in un Istituto di istruzione del secondo ciclo, tenendo presente che l’aspirante non potrà prendere servizio effettivo nello stesso Istituto di istruzione secondaria perché attualmente impegnato in una Università.
Al riguardo, si deve citare il comma 22 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, contenente norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. Nel comma 3 del suddetto art. 22 si legge: “La titolarità’ dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”.
Alla materia in esame si può considerare applicabile, soltanto per via analogica, la Circolare del Miur n. 15 del 22 febbraio 2011. Con questa circolare, il Ministero non si è riferito espressamente alle modalità di fruizione degli assegni per attività di ricerca accademica, ma ha voluto soltanto fornire chiarimenti in merito a delle specifiche problematiche del dottorato di ricerca, istituto giuridico, questo, un po’ diverso soltanto formalmente dall’assegno universitario concesso per attività di ricerca. L’evidente affinità fra le due attività accademiche fa ritenere che le norme che regolano i rapporti fra la scuola e gli insegnanti non di ruolo (supplenti) che fruiscono del dottorato di ricerca si possano estendere analogicamente agli insegnanti non di ruolo che beneficiano di assegni di studio per la ricerca universitaria.
Orbene, nella citata Circolare n. 15 del 2001, il Miur ha chiarito che solo il personale assunto con contratto fino al 30/6 o 31/8 può fruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca, con la precisazione però, che, dal rapporto di supplenza nella scuola potranno derivare soltanto effetti giuridici (riconoscimento del servizio di insegnamento nella scuola ai fini stabiliti dalle vigenti norme), ma non ne scaturiranno effetti economici, quale la retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato.
In conclusione, si è del parere che l’insegnante titolare di un assegno universitario, concesso per attività di ricerca, potrà accettare una supplenza sino al 30 giugno, oppure sino al 31 agosto, ma non potrà riceverne la corrispondente retribuzione.
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Circolare MIUR n. 15/2001

