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Chi firma i diplomi?

Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione

Abstract

In tutte le situazioni che non abbiano consentito, e continuino a non consentire, al Presidente della Commissione giudicatrice degli esami conclusivi del corso di studi della Scuola secondaria di primo grado di firmare i relativi diplomi, a chi spetta l’incombenza?

Alcuni genitori di ex studenti che, negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado in un Istituto Comprensivo, si sono presentati in Presidenza per ritirare i diplomi dei propri figli, diplomi che, evidentemente non erano stati mai richiesti in passato oppure che, più verosimilmente, non erano stati compilati per indisponibilità dei relativi modelli.

E’ stato accertato che agli atti della Scuola di cui si tratta vi sono i diplomi riferiti ai due predetti anni scolastici; risultano tutti debitamente compilati, ma non firmati.

Il Dirigente scolastico attualmente in servizio nel predetto Istituto Comprensivo vi è stato assegnato contrattualmente dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale a partire dal 1° settembre 2021.

Sino al 31 agosto del 2021, le funzioni di Dirigente scolastico del predetto Istituto Comprensivo sono state svolte da un altro Dirigente che, dal 1° settembre dello stesso anno, è stato assegnato ad un’istituzione scolastica notevolmente distante dalla regione che comprende la città sede dell’Istituto Comprensivo interessato al quesito che si sta proponendo all’attenzione dei lettori.

Nel quesito viene espressa una motivata perplessità sulla individuazione del Dirigente scolastico che debba ritenersi competente ad apporre la firma sui moduli di diploma delle sessioni d’esame degli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. Ceteris verbis: il neo Dirigente scolastico del su menzionato Istituto comprensivo ritiene che la firma dei diplomi sia un atto che rientra in via ordinaria nelle funzioni del Presidente della Commissione d’esame ed aggiunge che, soltanto nel caso in cui non siano disponibili i moduli dei diplomi a conclusione della sessione, le vigenti norme regolamentari consentano al Dirigente pro-tempore dell’Istituto di firmare i diplomi attestanti il superamento degli esami di Stato, sempre che il Presidente della Commissione giudicatrice dei suddetti esami abbia rilasciato specifica delega alla firma. Tanto in applicazione della Circolare ministeriale n. 51, prot. n. 4437 del giugno 2010 – che non risulta essere stata modificata da integrazioni o abrogazioni successive –, nella quale si leggono le proposizioni che si trascrivono di seguito:

“Compilazione del diploma – Delega alla firma dei diplomi

Ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente alla firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni d’esame, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame, si  precisa che, nel caso questi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

In questa evenienza:

il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame;

  • la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico delegato” e, tra parentesi, il suo nome e cognome”.

Orbene, non vi è dubbio che le direttive impartite con la sopra citata C.M. del 2010 debbano essere armonizzate con la novazione normativa successiva, che ha assegnato al Dirigente scolastico della scuola sede d’esame la presidenza della Commissione giudicatrice degli esami conclusivi dei corsi di studio della Scuola secondaria di I grado. Tale novazione esclude di diritto e di fatto la necessità della delega alla firma dei diplomi conclusivi dal Presidente della Commissione al Dirigente della stessa Scuola e fa rientrare nelle competenze istituzionali del Dirigente pro-tempore la firma dei diplomi che, per qualunque causa legittima, non siano stati firmati dal Dirigente che ha presieduto la competente Commissione giudicatrice degli esami.

Resta, peraltro, certo che la competenza del Dirigente scolastico pro-tempore della Scuola in cui sono stati conseguiti i diplomi attestanti il superamento degli esami di Stato potrà essere assunta dallo stesso Dirigente soltanto dopo che sia stato accertato che il Presidente della Commissione d’esame non sia in grado di esercitarla in prima persona.

RIFERIMENTI NORMATIVI

C.M. n. 51, prot. n. 4437/2010

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