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Concorsi pubblici: il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali

Il TAR, con sentenza n. 2960 del 13 febbraio 2024, ha ritenuto fondato nel merito il ricorso di un candidato partecipante ad un concorso pubblico che prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, con domande su materie diverse da quelle indicate nel bando.Nessun margine di discrezionalità, dunque, per l’amministrazione pubblica che bandisce un concorso

di Agata Scarafilo

È illegittimo un concorso pubblico che sottopone quesiti su materie diverse da quelle indicate nel bando. Sembra ovvio, ma nei fatti non lo è. Non a caso si è resa necessaria una sentenza del Tar per il Lazio(sentenza n. 2960 del 13 febbraio 2024) per stabilire il principio che un bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego debba essere interpretato in termini strettamente letterali.

Il ricorso, che detta giurisprudenza per tutte le Pubbliche Amministrazioni (art. 1 c. 2 del D. Lgs 165/2001), è stato proposto da un partecipante ad una selezione, indetta dal Ministero dell’Interno con Decreto n. 34 del 21 febbraio 2022, che agli artt. 6 e 7 prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva, con l’espressa elencazione delle materie che sarebbero state oggetto di esame.

Con la pubblicazione dei risultati della prova preselettiva, il ricorrente ha appreso di aver conseguito un punteggio di poco inferiore (0,1) a quello utile per l’accesso alle fasi successive.

Stando alla difesa, il punteggio sarebbe stato determinato non dall’impreparazione del candidato, quanto piuttosto dal mancato rispetto dell’art. 7 del bando di concorso, con il quale l’amministrazione si era vincolata a sottoporre ai candidati quesiti relativi ad un preciso programma d’esame.

Più precisamente, il ricorrente ha esposto nel ricorso che la prova preselettiva conteneva i quesiti numero 37 e 38 non riconducibili alle materie d’esame indicate nel bando e che, addirittura, uno di questi era inficiato anche dal fatto che nessuna risposta era corretta.

Nel dare ragione al candidato, la sentenza ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità”.

Un principio importante che il Collegio menziona in ragione dei principi dell’affidamento e della tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, nonchè del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

A tale riguardo, il Tar accogliendo il ricorso, fa un passo avanti nel sottolineare che “di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (T.A.R. Roma, Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 441; in tal senso anche il Consiglio di Stato, Sez. III, 07 aprile 2023, n. 3637, e Consiglio di Stato, Sez.IV, 19 febbraio 2019, n. 1148)”.

La sentenza evidenza, altresì, che, se le clausole di un bando di concorso dovessero presentare evidenti ambiguità, dovrà sempre essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione alle prove del candidato, essendo ciò conforme ad un pubblico interesse, dettato dal fatto che le procedure selettive debbano essere aperte alla partecipazione del più elevato numero di candidati.

Riferimenti normativi:

D. Lgs 165/2001

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