• lunedì , 29 Aprile 2024

Disposizioni in materia di offerta educativa

Legge 13.11.2023, n. 159 (di conversione del Decreto-Legge 15.09.2023, n. 123)

Art. 10

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno

2. Al fine di potenziare l’organico dei docenti per l’accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», è autorizzata per l’anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l’anno 2023 e 10.000.000 di europer l’anno 2024 […].

3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014‐2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI. Per le finalità di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:

a) rafforzare le competenze di base degli studenti;

b) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori dal contestodi origine;

c) promuovere l’apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell’organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio‐educativo, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d‐bis) potenziare l’offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale […].

5. Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca ‐ Triennio 2016‐2018, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n.141 del 20 giugno 2018, è incrementato, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annuiper le seguenti finalità:

a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell’INVALSI, e ampliare l’offerta formativa delle medesime

istituzioni scolastiche mediante l’attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l’eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l’interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell’incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell’applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell’applicazione stessa, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazionee che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica eper ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la

mobilità volontaria e d’ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d’istituto.

6. Per l’anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l’individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023‐2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10 ‐ bis

Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe

nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno ‐ «Agenda Sud»

1. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di

disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato

a livello regionale.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12

Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione

01. L’articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

<<Art. 114 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione)

1. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell’articolo 62‐quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato‐città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore

presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente>>.

1. Dopo l’articolo 570‐bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 570‐ter (Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori).

Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell’adempimento dell’ obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all’articolo 570‐ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’articolo 336 del codice civile.

3. L’articolo 731 del codice penale é abrogato.

4. Al decreto‐legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3‐bis»;

b) all’articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3‐bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito del patto per l’inclusione»;

c) all’articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3‐bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all’articolo 570‐ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1‐bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle

seguenti: «ai commi 3 e 3‐bis »;

3) al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3‐bis».

4‐bis. All’attuazione delle previsioni di cui al comma 3‐bis dell’articolo 2 del decreto‐legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(a cura di Antonio Santoro)

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