Il DS può ancora inviare una “lettera riservata”?
Abstract
C’è stato un tempo in cui l’inveterata prassi della “lettera riservata”, consegnata nelle mani del professore che era in odore di “bastian contrario”, nell’immaginario collettivo aveva assunto l’autorevolezza della consuetudine “praeter legem”. L’alba del 7 agosto 1990 ha riportato quel modus operandi all’originario ruolo di mera prassi contra legem, come modello di stile appartenente al passato.
Il Dirigente scolastico d’un istituto comprensivo di sezioni di scuola dell’infanzia e di classi di primaria e secondaria di primo grado desidera sapere se “sia ancora consentito che il Capo di Istituto invii una lettera riservata ad un proprio dipendente e, in particolare, ad un insegnante”.
Non vi è alcun dubbio che chiunque può inviare una comunicazione scritta a chicchessia, apponendo sulla busta che la contenga l’aggettivo “riservata”; un tale aggettivo, infatti, non è altro che una tradizionale consuetudine, con la quale il mittente si rivolge alle persone diverse dal destinatario, nelle cui mani dovesse capitare accidentalmente la lettera, invitandole a non aprirla e a consegnarla, possibilmente, allo stesso destinatario.
Si potrà attribuire all’aggettivo “riservata” anche il più elegante significato di implicito richiamo al primo comma dell’art. 15 della Costituzione della Repubblica che, come è noto, dichiara inviolabile la segretezza della corrispondenza: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.
L’art. 616 del codice penale, dal canto suo, assicura il rispetto della predetta norma costituzionale comminando la pena della reclusione fino ad un anno, insieme con l’irrogazione di una multa, a colui che “prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae una corrispondenza chiusa o aperta”.
E’ evidente, però, che quel che si è testé riportato, come introduzione alla valutazione del merito del quesito, non corrisponde al significato reale della domanda del Dirigente scolastico, con la quale, in verità, egli intende soltanto sapere se sia legittimo che, in una busta chiusa possa essere inserita una lettera, una nota, con la quale il Capo di Istituto manifesti al dipendente scolastico alcune sue considerazioni che, per il loro tono di implicita, se non proprio chiara, censura, potrebbero incidere negativamente nella sfera personale dei diritti e degli interessi dello stesso dipendente.
Ne potrà essere prova il fatto che, nel testo del quesito al quale si sta rispondendo, si legge che sarebbe intenzione del medesimo Dirigente concludere, inviando al destinatario una lettera “riservata”, un semplice procedimento, avviato in precedenza per accertare la fondatezza dei rilievi di indole didattica, che i genitori di taluni alunni avevano mosso all’insegnante tramite una e-mail. Gli accertamenti esperiti – fra i quali vi è una lettera con cui l’insegnante risponde alla richiesta di informazioni che gli era stata rivolta dal Dirigente predetto -, a giudizio del Dirigente stesso, non contenevano elementi di prova sufficienti per sostenere che l’insegnante avesse commesso uno degli illeciti disciplinari previsti dagli articoli 492 e seguenti del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. In sostanza, il Dirigente aveva accertato che, seppur con qualche velo di incertezza, il comportamento addebitato dai genitori al professore non poteva essere considerato pienamente corrispondente alla fattispecie disciplinare per la quale l’art. 493 commina l’irrogazione della censura, e non corrispondeva neppure al semplice richiamo all’osservanza dei propri doveri, che il precedente art. 492 prevede come primo grado di sanzione disciplinare per gli insegnanti.
A suggerire al Dirigente l’idea di proporre il quesito, prima di archiviare il procedimento di accertamento predetto, è stata la sensazione, da lui percepita, che l’archiviazione della pratica avrebbe potuto affievolire in pejus il rapporto di fiduciosa cooperazione educativa con i genitori della classe, che egli era riuscito a preservare, anche faticosamente, nell’anno scolastico in via di conclusione ed in quello precedente, a causa di una successione di velate distonie che avevano turbato le relazioni scuola-famiglia, distonie che i genitori imputavano al temperamento dell’insegnante, poco incline, a loro parere, alle richiesta di trasparenza nella valutazione del profitto e del comportamento degli alunni, che essi avevano ripetutamente lamentato nel corso dei rituali incontri con i docenti.
In sostanza, nel Dirigente scolastico persisteva la sensazione che anche la più tenue fra le sanzioni disciplinari, quale è l’avvertimento scritto, se fosse stata irrogata al predetto insegnante a conclusione di un formale procedimento, avrebbe potuto incrinare, forse irreparabilmente, il rapporto di serenità nel Consiglio di classe allargato ai genitori.
Sicché l’unico modo per mantenere sereno il delicato quadro delle relazioni scuola-famiglia sarebbe stato l’invio di una semplice lettera “riservata” al docente, nel cui contesto il Dirigente, da un lato, avrebbe dichiarato concluso senza provvedimenti formali il procedimento avviato, dall’altro, avrebbe fatto presente allo stesso insegnante che una tale conclusione doveva essere da lui sapientemente percepita come atto di pura e gratuita generosità, finalizzato soprattutto a preservare la serenità dei rapporti fra il corpo docente ed i genitori degli alunni.
Orbene, se appare immediatamente apprezzabile l’intenzione del Dirigente scolastico, fondata com’è sulla intuibile probabilità che dall’avvio di un formale procedimento disciplinare a carico di un insegnante possa scaturire l’alterazione del clima nel quale si svolgono le relazioni endo-scolastiche, appare altrettanto probabile che l’atmosfera che si stabilisce nelle stesse relazioni non resta inalterata quando il Dirigente scolastico invia una semplice lettera “riservata” ad un insegnante.
Tanto avviene perché, nell’immaginario collettivo, la “riservata” viene spesso percepita dal dipendente come una sostanziale misura sanzionatoria.
Una tal percezione non è sempre ingiustificata perché affonda le sue radici nella prassi ultra-decennale del pubblico impiego, che ha generato la consuetudine, da parte del capo-ufficio, di inviar lettere “riservate”, le quali non rappresentavano l’avvio di un procedimento disciplinare, ma costituivano la comunicazione, altrettanto formale, di una valutazione di un dato comportamento poco conforme alle norme deontologiche del dipendente pubblico, maturata nello stesso capo-ufficio indipendentemente dalla preventiva instaurazione di un procedimento disciplinare.
La fattispecie trattata dal quesito in esame è, verosimilmente, una sottospecie di quella appena esposta. L’autore del quesito, infatti, non ha avviato alcun procedimento disciplinare nei riguardi dell’insegnante della scuola, ma si è limitato a pregarlo di fornirgli degli elementi di fatto, necessari per conoscere se le rimostranze d’ indole didattica che i genitori avevano espresso nella loro e-mail fossero manifestamente infondate.
Se, a mo’ d’esempio, i genitori avessero scritto che il professore aveva lasciato incustoditi gli alunni nel corso dell’intera ora di lezione, dedicandosi esclusivamente alla lettura del suo quotidiano, il Dirigente scolastico non avrebbe dato inizio al procedimento disciplinare se il professore, rispondendo alla richiesta di spiegazioni ricevuta , gli avesse attestato che l’accusa dei genitori non poteva reggersi di fronte al fatto, inoppugnabile, che, quel giorno, l’intera classe aveva partecipato ad una visita guidata, regolarmente programmata ed autorizzata.
Il Dirigente ne avrebbe dato notizia documentata ai genitori; al professore avrebbe potuto comunicare d’aver concluso quel procedimento definendo infondata l’accusa rivoltagli. Non sarebbe stato necessario inviare tale comunicazione al professore per via “riservata” perché una tal conclusione non avrebbe potuto incidere negativamente sulla sua dignità.
Se, all’opposto, il professore non avesse dato una spiegazione chiaramente plausibile al rilievo dei genitori, il Dirigente scolastico avrebbe dovuto dare avvio al procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 492 e seguenti del predetto D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 e dell’art. 55 bis del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, molte volte modificato ed integrato. L’inizio del procedimento sarebbe avvenuto con l’invio al docente della richiesta di giustificazioni, avanzata con lettera raccomandata con a.r. oppure con consegna a mano, oppure ancora per posta elettronica certificata, qualora il professore avesse dichiarato di disporre di una propria casella di posta elettronica. Le predette modalità di invio rendono superflua l’indicazione del termine “riservata” sulla busta contenente l’atto d’avvio del procedimento disciplinare.
Ovviamente il Dirigente scolastico avrebbe tenuto conto del termine di 30 giorni dal momento in cui avesse avuto piena conoscenza della rilevanza disciplinare dei fatti addebitabili, per l’avvio del procedimento disciplinare, che avrebbe avuto inizio con la convocazione del docente per il contraddittorio.
Al di là di queste due vie procedurali, il Dirigente scolastico non dispone di soluzioni diverse. Non può, purtroppo, ricorrere all’antico metodo della lettera, inserita in una busta con sopra scritto “riservata”, nella quale, da un lato, comunica al professore che non intende dare avvio al procedimento disciplinare per la accertata infondatezza delle accuse che i genitori gli hanno rivolto e, nello stesso tempo, svolge una pur apprezzabile azione di moral suation nei suoi confronti, facendogli intendere, per il bene della serenità delle relazioni scuola-famiglia, che l’atto di archiviazione cui è ricorso è espressione di pura generosità. La generosità del giudice, infatti, è ammessa dall’ordinamento giuridico penalistico soltanto a beneficio del minore che abbia commesso un atto illecito, del quale abbia dato prova al suo giudice d’aver compreso la rilevanza negativa per l’ordine sociale. Ma per coloro che hanno superato l’età minorile, l’ordinamento giuridico non ammette clemenza indeterminata. Una tal forma di generosità velata, peraltro, non fa sentire il docente completamente scagionato da ogni ipotetica censura. Quel velo non riesce a nascondere la struttura ossimorica di quella “riservata”, con il malessere percepibile dal docente che si sente, seppure n modo irrituale, censurato, senza le garanzie previste dallo statuto disciplinare. Sicché oggi, come accadeva decenni or sono, ogni docente continua ad inquietarsi nel caso in cui si veda consegnata a scuola una lettera “riservata”.
Si conclude la risposta al quesito ricordando che non era ancora nata la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha arricchito per la prima volta l’ordinamento della Pubblica Amministrazione con la disposizione che ha definito formalmente l’azione amministrativa, dando una struttura ben definita al procedimento amministrativo, il quale, sia quando avviene su istanza di parte, sia quando venga disposto d’ufficio, deve aver luogo con la partecipazione diretta, in sede istruttoria, del dipendente interessato al procedimento stesso.
Tale partecipazione diretta è quella che si realizza con l’instaurazione del contraddittorio, attraverso il quale il dipendente è chiamato ad esporre le proprie ragioni.
Lo studioso delle fonti del diritto troverà scritto l’embrione di quel principio della partecipazione del dipendente alla conclusione di un procedimento che lo riguardi addirittura nella Sacra scrittura neo-testamentaria: “La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato ?” (Gv. 7,55).
Da quanto si è affermato si possono trarre alcune conclusioni che sono solo marginalmente attinenti al quesito.
Non vi sono disposizioni giuridiche che vietino al Dirigente scolastico, come a qualsiasi altro pubblico dipendente, di applicare sulla corrispondenza con altra istituzione o con altri dipendenti pubblici la dicitura “riservata”.
Norme di stile, prive di valore giuridico formale, hanno sempre suggerito di apporre la qualifica “riservata” sui plichi, o sulle semplici buste, che contengano dati o qualifiche o definizione di stati personali a vario titolo sensibili, quali possono essere quelli che permettono l’identificazione, diretta o indiretta, di dati biometrici o di quelli rivelanti l’orientamento religioso, partitico, sessuale, ecc…
Gli atti dei procedimenti disciplinari, sia quelli a carattere istruttorio sia quelli che archiviano o concludono con la sanzione il procedimento disciplinare, vanno trasmessi per raccomandata con a.r. , oppure per P.E.C, qualora il destinatario abbia dato il proprio consenso all’uso della posta elettronica.
Riferimenti normativi
Sentenza della Corte di Cassazione 23 maggio 2017, n. 21593
D.P.R. n. 249/1998
Art. 2043 del Codice civile
C.C.N.L. 29 novembre 2007
Art. 15 della Costituzione
Art. 616 del Codice penale
Dlgs. 16 aprile 1994, n. 297
Dlgs. 30 marzo 2001, n.165
Legge 7 agosto 1990, n. 241

