Casinos online bonos gratis sin deposito

  1. Somma Dei Numeri Della Roulette: Inoltre, 188BET ha preparato le condizioni più confortevoli per il gioco, tra cui un'interfaccia user-friendly, il multilinguismo e modi popolari di trasferire denaro.
  2. Info Paysafecard - Questo può essere fatto nel pannello di controllo nella parte inferiore del monitor.
  3. Casino Con Bonus Senza Registrazione: I gamester esperti notano pagamenti rapidi e contenuti di gioco qualitativi sul sito.

Come si gioca al texas holdem

Cash Out Snai Come Funziona
Il gioco mi ha ricordato di slot simili come Inferno Star di Play n GO e WiXX di No Limit City.
Roulette Somma Dei Numeri
La società di private equity statunitense Blackstone si è avvicinata un po ' al completamento della sua prevista acquisizione di Crown Resorts dopo che è stata etichettata come idonea a detenere una licenza di casinò dai regolatori del gioco d'azzardo negli stati di Victoria e New South Wales (NSW).
La piattaforma b-Bets casino contiene un incredibile volume di diversi giochi da casinò tra cui scegliere e mentre l'obiettivo principale è chiaramente quello di offrire slot da casinò di alta qualità-circa 1486 in totale-il sito ha anche una vasta collezione di giochi da tavolo (95 titoli), video poker (73 titoli) e giochi da casinò dal vivo.

Giochi roulette da scaricare gratis

Come Vincere Spesso Alla Roulette
Sarete super-impressionato con il livello di sicurezza che è possibile ricevere.
Cojackpot Party Casino No Deposit Bonus
Tuttavia, i giochi di video Poker non sono disponibili sul dispositivo mobile degli utenti.
Giochi Da Casinò In Linea

La proroga di una supplenza temporanea, se assegnata all’originario supplente temporaneo, è regolare?

Abstract

Anteriormente al 31 dicembre dell’anno scolastico non si può disporre la proroga della supplenza temporanea per un ulteriore periodo che si concluda alla fine dell’anno scolastico, o sino al termine delle attività didattiche; sarà necessario, invece, procedere ad una nuova, autonoma procedura di conferimento d’altra supplenza che si concluderà il 31 agosto, o il 30 giugno successivi.

L’aspirante alla stipula di contratti di supplenza per assistente amministrativo, incluso al 63° posto della graduatoria di terza fascia, redatta in un Istituto Statale di istruzione secondaria di I grado, ha chiesto il parere della Rivista in relazione al procedimento amministrativo che si è concluso nella predetta istituzione scolastica con la trasformazione in supplenza “sino alla fine delle lezioni del l’anno scolastico” in corso di una precedente supplenza che era stata conferita allo stesso aspirante nei primi giorni del mese di ottobre dell’anno scolastico in corso

Più esplicitamente: il 6 ottobre 2023 l’aspirante Caio Sempronio, incluso al 50° posto della graduatoria di terza fascia degli aspiranti a supplenze di assistente amministrativo, ha sottoscritto nel su citato Istituto un contratto di supplenza sino al 30 novembre dello stesso anno, per la sostituzione di un assistente amministrativo assente per motivi di salute.

Il successivo 1° dicembre 2023 l’assistente amministrativo, titolare del su citato posto di assistente amministrativo, ha lasciato il servizio definitivamente, perché è stato dichiarato permanentemente e totalmente inidoneo, per malattia, allo svolgimento delle mansioni di assistente.

Il Dirigente dell’Istituto Secondario ha ritenuto di dover mantenere in servizio, sino al 30 giugno 2024 il già nominato assistente amministrativo. Avrà assunto questa determinazione, presumibilmente, in ossequio a quanto è riportato nella circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n.28597 del 29 luglio 2022, nel cui paragrafo 4 – Disposizioni comuni – si leggono le proposizioni che si riportano di seguito: “ Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio”.

L’autore del quesito è dell’avviso che la proroga della supplenza temporanea, assegnata all’originario supplente temporaneo, non sia regolare.

Il giudizio del predetto autore del quesito è fondato. Se ne dà la necessaria motivazione.

La prima supplenza, conferita, come si è detto, il 6 ottobre 2023, corrisponde alla tipologia prevista dall’art. 1°, comma 1°, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000 – Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA; la suddetta lettera c) si riferisce esclusivamente alla tipologia delle supplenze temporanee. La supplenza in parola, infatti, è stata assegnata in sostituzione dell’assistente amministrativo, assente temporaneo per malattia, sino al 30 novembre.

Il 1° dicembre 2023, come si è scritto, l’assistente amministrativo titolare è stata dispensata dal servizio.

Orbene, la “proroga” della predetta prima supplenza, disposta lo stesso giorno del 1° dicembre, riguarda, invece, la distinta e diversa tipologia di supplenza, prevista dalla lettera b) del citato comma 1° dell’art. 1° del predetto regolamento; la appena citata lettera b) si riferisce specificamente alle supplenze che si debbono disporre a “copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico”.

Il ricorso, fatto da parte della scuola su menzionata all’istituto giuridico della proroga è stato assolutamente improprio.

Dal 6 dicembre 2023 la stessa assistente amministrativa titolare ha concluso il periodo di assenza per malattia, perché, come si è scritto, è stata dichiarata permanentemente inidonea allo svolgimento delle mansioni di cui era titolare, lasciando così, libero il posto, che, per essersi liberato anteriormente al 31 dicembre successivo, doveva essere assegnato con un nuovo procedimento di individuazione di aspirante avente titolo a stipulare una nuova supplenza, rientrante nella categoria delle supplenze disponibili sino alla conclusione dell’anno scolastico, ai sensi della più volte citata lettera b) dell’art. 1 del su menzionato Regolamento del 2000.,

Un’ulteriore considerazione potrà essere utile per giustificare il parere che si sta dando sulla illegittimità del provvedimento di proroga, adottato dalla su citata Scupola.

La già menzionata circolare n. 28597 del 29 luglio 2022, che, si ripete, al paragrafo 4 dispone: ”Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio”. si riferisce chiaramente a supplenze che abbiano la medesima indole; si può prorogare, cioè la supplenza che rientri nella specifica natura di supplenze temporanee, previste dalla su citata lettera c) del comma 1 del suddetto Regolamento del 2000; in quanto il concetto di proroga comporta che rimangano immutati tutti gli elementi propri del primo contratto, modificandone esclusivamente gli effetti temporanei, che verranno protratti. .

E’ logicamente improponibile, invece, che si parli di proroga d’una supplenza, mutandole la natura, cioè trasformandola da supplenza breve in supplenza di fatto annuale, dal momento che, l’unica proroga concettualmente e giuridicamente ipotizzabile d’una supplenza non temporanea è la proroga che si estenda all’anno scolastico successivo.

Ove le motivazioni addotte non fossero ritenute sufficienti a sostenere l’illegittimità del ricorso alla proroga della supplenza originaria, si potrà tener conto che la proposizione della citata circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito dice che la proroga deve essere disposta ad una supplenza temporanea, e non ad una supplenza senza aggettivazione.

L’autore del quesito potrà far presente al Dirigente Scolastico dell’Istituto su citato il suo interesse giuridicamente tutelabile ad avanzare richiesta di annullamento, in sede di autotutela, del procedimento di conferimento della sopra citata supplenza sino alla conclusione delle attività didattiche. Tale inclusione dà all’autore del quesito il diritto d’essere interpellata per la ri-assegnazione della su citata supplenza sino al termine delle attività didattiche.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *