Abstract
Anteriormente al 31 dicembre dell’anno scolastico non si può disporre la proroga della supplenza temporanea per un ulteriore periodo che si concluda alla fine dell’anno scolastico, o sino al termine delle attività didattiche; sarà necessario, invece, procedere ad una nuova, autonoma procedura di conferimento d’altra supplenza che si concluderà il 31 agosto, o il 30 giugno successivi.
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