Le nuove norme per il concorso di Ispettore tecnico
di Antonio Santoro
1) Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell’istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 420:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: <2. Ai concorsi (per l’accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico) sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali; b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un’anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.>;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: <2-bis. Per l’ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3.11.1999, n. 509 […]; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore>;
3) il comma 7 è sostituito dai seguenti: <7. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito […] sono definiti: a) le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici […]; d) la valutazione della eventuale pre-selezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli: f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell’istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430>. <7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte>; b) all’articolo 421, il comma 1 è so – stituito dai seguenti: <1.
Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti ap – partenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti; b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito; 1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell’ambito del decreto di cui all’ar – ticolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso>; c) all’articolo 422, il comma 2 è so – stituito dal seguente: <2.
Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massino 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli>; d) all’articolo 423: 1) al comma 1, le parole: sono sostituite dalle seguenti: ; 2) al comma 2, le parole: sono soppresse”. * Le precedenti disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per la valutazione delle prove d’esame del concorso in questione. . * Quindi: per il superamento delle 3 prove scritte e la conseguente ammissione alla prova orale, veniva richiesta, prima, una valutazione media non inferiore a punti 8 su 10 e mai inferiore, nelle singole prove, a 7 decimi. Anche per il superamento della prova orale era prevista una valutazione di almeno 8 decimi.
Con le “modificazioni” apportate dalla Legge 74/2023 (art. 5, c. 1) si è dunque abbassata la “soglia di superamento” delle prove scritte (non più 3, ma 2) e della prova orale: naturalmente, “al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell’istruzione e del merito”.

