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Permessi orari personale docente

ABSTRACT: Con l’orientamento applicativo CIRS97/2022, l’Aran precisa che i permessi orari dei docenti rientranti nel monte ore di cui all’art. 29, comma 3, lett. a) (attività funzionali all’insegnamento) non concorrono al calcolo del limite giornaliero previsto per tale tipologia di assenza dal lavoro.

di Agata Scarafilo

I permessi orari del personale docente che rientrano nelle “attività funzionali all’insegnamento” non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve. A precisare la normativa è ARAN con l’orientamento applicativo CIRS97/2022.  

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 16 del CCNL 29/11/2007, sono concessi: “.. brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento……”

Di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio che rientrano nel monte ore previsto dall’art. 29, comma 3, lett. a) concernente le attività di carattere collegiale riguardante tutti i docenti.

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

a) ai rapporti individuali con le famiglie;

b) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

c) alla correzione degli elaborati.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue);

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Ritornando ai permessi, l’Aran sottolinea che l’art 28, comma 5, del CCNL 29/11/2007 precisa che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è di 25 ore nella Scuola dell’Infanzia, di 22 ore nella Scuola Primaria e di 18 ore nelle Scuole e Istituti di Istruzione Secondaria ed Artistica, sempre nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale.

Tali ore rientrano nelle ore di insegnamento e sono quelle a cui fa riferimento l’art. 16, comma 1, con la dizione “i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione …” e, ai fini del calcolo dei permessi brevi “… per il personale docente il limite (cfr. dei permessi brevi) corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento” .

Di diversa tipologia, invece, sono le ore del Collegio dei docenti che non concorrono al calcolo per la fruizione del limite giornaliero di ore di permesso breve.

Tuttavia il non concorrere al calcolo per la fruizione del limite giornaliero non significa che non debbano essere giustificate o recuperate. L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

Non è esclusa la possibilità di prendere delle ore di recupero, ma dovrà essere la contrattazione di istituto a prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero.

Una soluzione diffusa nelle scuole è quella che tiene conto di eventuali impegni eccedenti le 40 ore, in tal caso basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito.

Cosa potrebbe accadere se il docente non giustifica l’assenza alle attività funzionali all’insegnamento?

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999, il Dirigente Scolastico potrebbe dar vita alle procedure di ordine disciplinare e attuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).

La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari a € 17,50, ossia misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 del CCNL.

Rif. normativi

CCNL 29/11/2007

DPR 275/1999

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