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Si può licenziare un docente per malattia?

Sussurri nei corridoi d’una scuola

Abstract

Non può essere licenziato l’insegnante per il solo fatto che sia stato assente per malattia per 18 mesi (di cui 9 pagati per intero, 3 al 50% e 6 senza assegni). Il Dirigente scolastico sarà obbligato a risolvere il rapporto di lavoro di quel docente soltanto quando la Commissione medica di verifica, su richiesta dello stesso Dirigente, avrà dichiarato l’insegnante permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Inoltre, sarà risolto il rapporto di lavoro anche nel caso in cui l’insegnante abbia utilizzato il secondo periodo di 18 mesi (senza alcuna retribuzione) che gli sia stato concesso ai sensi del 2° comma dell’art. 17 del CCNL 2007.

Negli ovattati corridoi di qualche scuola, e lontano dalla presidenza, non è frequente sentir sussurrare che non sarebbe male se il principio della rotazione d’ufficio negli incarichi dirigenziali, ormai generalizzato nelle pubbliche amministrazioni, venisse applicato come metodo ordinario di assegnazione degli incarichi anche nelle istituzioni scolastiche.

Lo si è sentito proporre quale metodo potenzialmente utile per prevenire quel genere di inerzie gestionali che può prodursi quando l’ansia di portare a conclusione, nei termini prescritti, procedimenti importanti che stanno per scadere può far trascurare la trattazione di quelli, altrettanto importanti, per i quali non siano stati fissati chiari termini di scadenza, ed il cui rinvio sine die si ritiene, spesso superficialmente, che non possa generare responsabilità nei dipendenti scolastici incaricati della relativa istruttoria o della sottoscrizione del conseguente atto finale. La probabilità di essere sostituito alla fine dell’ anno scolastico nella presidenza della scuola dovrebbe indurre di fatto il Dirigente a verificare tempestivamente che non stia lasciando al successore procedimenti non trattati nei tempi previsti o, come si dice in politichese, cadaveri nell’armadio.

La considerazione appena espressa è frutto di due recentissime esperienze, confidate al redattore di queste righe da alcuni Dirigenti scolastici che, all’inizio dell’anno scolastico in corso, sono stati assegnati ad istituti di istruzione secondaria nei quali si sono trovati alle prese con procedimenti scaduti, che avrebbero dovuto concludere, entro l’anno scolastico precedente, i colleghi trasferiti in altre scuole o collocati a riposo.

Uno dei suddetti Dirigenti scolastici avvertiva ancora il gusto del prosecco di Valdobbiadene che il mattino del 1° settembre gli era stato offerto in segno di cordiale accoglienza dal primo collaboratore del Dirigente nella presidenza del suo nuovo Istituto.

Il lunedì successivo il neo Dirigente trovò sulla scrivania della presidenza una lettera, formalmente protocollata, sottoscritta dal citato primo collaboratore e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola. Nella lettera, destinata, non si sa perché, anche al Presidente del Consiglio di Istituto, i suoi redattori esponevano una serie di complessi procedimenti amministrativi che non erano stati definiti nei termini stabiliti.

In una brevissima pausa di riflessione, il Dirigente pensò alla singolarità della situazione in cui era venuto a trovarsi, giunto com’era in una scuola in cui non era stato accolto – come un’antica consuetudine, prima ancora che il bon ton, prescrive – dal Preside uscente per le rituali consegne, ma da alcuni componenti dello staff della scuola, che gli chiedevano in quali modi sarebbe stato possibile concludere alcuni procedimenti in corso, che il Dirigente collocato a riposo avrebbe dovuto definire prima.

L’ingresso in presidenza del suo primo collaboratore e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi gli suggerì di confidar loro, con molta cordialità, una prassi consolidata, secondo la quale le relazioni interpersonali endo-scolastiche si realizzano nel corso degli incontri istituzionali ed in quelli informali che si svolgono quotidianamente durante le ore di lavoro. Si fa ricorso alla forma scritta soltanto quando lo scritto è richiesto dalla legge o da specifiche norme dell’ordinamento.

L’iniziativa di rivolgersi al nuovo Dirigente con curiale formalità il primo giorno di scuola era una singolare deroga alla predetta prassi. Probabilmente il Dirigente avrà aggiunto ai suoi un po’ imbarazzati interlocutori che sarebbe stato loro grato se, per il futuro, avessero rinunciato a quella non comune consuetudine formale, preferendo condurre le istruttorie dei procedimenti scolastici con la necessaria speditezza procedurale che solo l’oralità consente.

Venendo al merito di quel che gli avevano scritto, il Dirigente pregò ancora i suoi collaboratori che gli sottoponessero personalmente, con ogni possibile urgenza, i fascicoli dai quali egli stesso avrebbe potuto individuare, insieme a loro, le iniziative necessarie per accertare formalmente se le fasi procedurali in cui si trovavano i procedimenti incompiuti, che gli avevano segnalato tanto urgentemente per iscritto, potessero essere concluse con l’adozione dell’atto finale, senza oneri per lo Stato e senza accertabili responsabilità personali.

L’esperienza fatta il 1° settembre 2022 dal secondo dei due citati Dirigenti scolastici ha visto diradarsi l’incerto velo che non aveva permesso al precedente Dirigente scolastico ed al Direttore sga di definire compiutamente la situazione di un insegnante che era stato nominato in ruolo il 1° settembre 2020 e che, dopo aver firmato il contratto di assunzione ed aver preso servizio, non aveva potuto salire in cattedra per ragioni di salute.

Erano trascorsi, quindi, esattamente due anni scolastici da quando il docente era stato assunto in servizio nella scuola, e al nuovo Dirigente sembrò alquanto strano dover constatare che il fascicolo personale di quell’insegnante conteneva soltanto provvedimenti con i quali si prendeva atto della documentazione medica che attestava l’impossibilità che egli prestasse servizio perchè ammalato.

Nessun aiuto per venire a capo di quella singolarità ebbe, al riguardo, il Dirigente dall’insegnante, al quale peraltro il precedente Capo di istituto aveva assegnato la funzione di suo primo collaboratore. Al nuovo Dirigente interessava soprattutto conoscere quali iniziative la scuola avesse assunto verso la fine dell’anno scolastico 2020/21, a conclusione del quale era stato accertato che il predetto insegnante non aveva potuto prestare l’anno di prova, per essere stato assente giustificato per ragioni di salute.

L’emissione dei decreti di concessione dei periodi di assenza per malattia legittimava soltanto la mancata prestazione del servizio del docente, ma non giustificava affatto la mancata adozione di un provvedimento formale che attestasse formalmente che l’insegnante non aveva potuto prestare il periodo di prova e che, pertanto, non aveva partecipato al contemporaneo percorso di formazione didattica.

Ritornava nella giovanile memoria del nuovo Preside il comma 119 dell’art. 1 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, il quale dispone che, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, l’insegnante debba essere sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

Ma il Dirigente sapeva bene che la fattispecie prevista dal citato comma 119 non corrispondeva affatto alla fattispecie concreta in cui versava l’insegnante, perché la predetta ipotesi precettiva si applica soltanto nei riguardi del docente che abbia prestato effettivo servizio per almeno 180 giorni nell’anno di prova e di formazione, e senza che abbia ricevuto il voto favorevole del Comitato di valutazione dei docenti ed il conforme giudizio finale del Dirigente scolastico.

Il caso del professore in esame, in verità, rientrava nella fattispecie prevista dal 5° comma dell’art. 438 del Testo unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16.4.1994, n. 297, il quale prevede che, qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata dal Dirigente scolastico di un ulteriore anno scolastico, con provvedimento motivato. E, fatto importantissimo, la proroga dell’anno di prova non è sottoposta espressamente a limite temporale, cioè può avvenire per più d’un anno scolastico. E questo a differenza della proroga disposta per mancato superamento del periodo di prova, che, come si è affermato, può essere concessa una sola volta e per un solo anno scolastico.

La conclusione raggiunta dal Dirigente evidenziava un vuoto amministrativo formale, al quale non avrebbe potuto certo porre rimedio il collega che avrebbe dovuto assumersene l’onere entro il 31 agosto del 2021, prima di lasciare la scuola. Avrebbe dovuto farsene carico necessariamente il nuovo Dirigente, emettendo, come si usa dire nel gergo scolastico, ora per allora, il necessario decreto di proroga del periodo di prova e di formazione del professore ammalato, esplicitando nella premessa il motivo della ritardata emissione dell’atto.

Nessun dubbio avrebbe potuto sfiorare il nuovo Dirigente circa la legittimità dell’atto che stava per emettere, per l’evidente natura obbligatoria del provvedimento di proroga del periodo di prova e di formazione, mancando del tutto un’alternativa, dal momento che il 31 agosto 2021, termine del primo anno di servizio del neo-nominato in prova, costui non aveva superato il periodo di comporto e, quindi, aveva pienamente titolo a vedersi prorogato il periodo di prova.

In verità, il 1° settembre 2022, alcuni esperti, ai quali il neo-Dirigente scolastico si era rivolto per riceverne un illuminato parere, gli avevano suggerito di emettere un provvedimento di “licenziamento” del povero professore, per aver superato il già citato periodo di comporto, che l’art. 17 del CCNL, sottoscritto il 29.11.2007, riconosce al docente assente per malattia (180 giorni, di cui 9 mesi retribuiti integralmente, 3 mesi al 50 % ed i restanti 6 mesi senza retribuzione).

Ma la memoria del Dirigente non si era fatta cogliere da un improbabile oblio della regola d’oro del funzionario pubblico, la quale consiglia di adottare provvedimenti che incidano negativamente nella sfera giuridica delle persone soltanto dopo che sia stata individuata la norma specifica che ne preveda espressamente l’obbligo.

Nessuno dei consulenti interpellati aveva saputo indicare al nuovo Dirigente scolastico la disposizione di legge, o di regolamento, che impone di licenziare un professore che, a conclusione del primo anno di prova e di formazione, non abbia potuto prestare servizio per impedimento dovuto a malattia debitamente certificata.

Con la diligenza dell’antico bonus pater familias, il Dirigente scolastico cercò di ricostruire una crono-mappa dei periodi di assenza per malattia cumulati dal docente: i 18 mesi di assenza previsti dal 1° comma dell’art. 17 del CCNL 2007 potevano essere scaduti il 30 giugno del 2021; probabilmente, per i successivi due mesi, in cui sono sospese normalmente le attività didattiche, cioè luglio e agosto, l’insegnante non si era trovato nello stato di assenza per malattia e, pertanto, aveva esaurito i 18 mesi previsti per la conservazione del posto di lavoro entro il mese di febbraio 2022.

La maturazione di questa data, senza che egli avesse ripreso servizio, lo avrebbe legittimato ad avanzare la richiesta, prevista dal 2° comma del citato art. 17 del CCNL 2007, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza alcun trattamento retributivo.

Rovistando nel fascicolo dell’insegnante, il Dirigente scolastico non rinvenne alcuna richiesta del genere; né vi trovò nessun provvedimento che definisse lo stato giuridico che definisse la posizione giuridica del docente nei rapporti con il Ministero dell’Istruzione.

L’ordinamento scolastico, rappresentato soprattutto dal citato art. 17 del CCNL 2007, si limita a prevedere la facoltà dell’insegnante, che sia stato assente per malattia per 18 mesi, di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di 18 mesi di assenza non retribuito. Ma il CCNL citato non precisa esplicitamente quali provvedimenti dovranno essere assunti dalla scuola nell’ipotesi in cui l’insegnante non produca tale richiesta. In particolare, rifletteva il Dirigente, l’articolo 17 non prevede affatto che debba essere “licenziato” l’insegnante che abbia superato i 18 mesi di assenza, contemplati dal 1° comma di quell’articolo. Il licenziamento è previsto, nella forma giuridica della risoluzione del rapporto di lavoro, soltanto quando siano stati superati i due periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2. Inoltre, la risoluzione del rapporto è prevista anche nel caso in cui, a seguito dell’accertamento medico collegiale, disposto ai sensi del comma 3 (cioè dopo la fruizione dei primi 18 mesi di assenza per malattia), il dipendente sia stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. In tale ipotesi – si legge testualmente nella norma citata –, l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 , alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tirando un profondo sospiro di sollievo, il Dirigente scolastico, abbozzò un sorriso e convenne con il Dsga che l’inerzia tenuta dalla scuola, astenendosi dall’adottare alcun provvedimento a carico dell’insegnante dopo la scadenza del primo periodo di comporto, non aveva generato situazioni suscettibili di procurare danno grave ed irreparabile allo stesso docente.

A tale inerzia, infatti, avrebbe potuto sopperire l’avvio della procedura prevista dal citato comma 4 dell’art. 17 del CCNL, dopo che l’insegnante avesse presentato domanda di concessione, anche in questo caso ora per allora, del secondo periodo di 18 mesi, senza retribuzione.

Soltanto dopo che la Commissione di verifica, prevista dal D.P.R. n. 171 del 27.7.2011, avesse espresso il suo giudizio in merito alla idoneità o alla inidoneità dell’insegnante a svolgere qualsiasi lavoro proficuo, si sarebbe potuto concludere il procedimento relativo alla sua posizione di stato.

Pertanto, nessun danno, concluse il serenissimo Dirigente, si era nel frattempo prodotto sia per la scuola che per l’insegnante.

Riferimenti normativi

Art. 17 del CCNL 2007

Legge 13 luglio 2015, n.107

D.P.R. n. 297/1994

D.P.R. n. 171/2011

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