• martedì , 30 Aprile 2024

Periodi di assenza

intervallati da vacanze

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto da un DSGA, riguarda due distinti periodi di assenza dal servizio, che rispettivamente precedono e seguono le vacanze natalizie.

L’autore del quesito ha prospettato il caso di insegnante che attualmente è in congedo parentale. L’assenza dal servizio si protrarrà fino a lunedì, 22 dicembre 2014, ultimo giorno di lezione, al quale farà seguito la sospensione delle attività didattiche, disposta dal calendario scolastico della regione in cui è localizzata la scuola.

Il periodo delle vacanze natalizie e di fine d’anno si concluderà, come da tradizione, il 6 gennaio 2015, giorno dell’Epifania, sicché le lezioni riprenderanno mercoledì, 7 gennaio 2015.

Il suddetto Direttore SGA dubita che il docente voglia riprendere di fatto servizio dopo che avrà concluso il periodo di congedo parentale di cui sta attualmente fruendo, perché potrebbe decidere di ricorrere ad uno dei diversi istituti giuridici che legittimamente gli consentono di assentarsi ulteriormente.

Ci viene richiesta, da parte del docente, la possibilità di un rientro formale, a partire dal 23 dicembre – ha scritto il DSGA –, con attestazione spontanea da parte dello stesso di voler riprendere servizio a partire da tale data.

Prima di dar la richiesta risposta, ci sia consentito ricordare che una delle questioni – riferite alle assenze del personale scolastico – mai formalmente risolte è la definizione del regime giuridico cui devono essere assoggettati i giorni in cui non si svolgano lezioni, che siano compresi fra due periodi di assenza dal servizio per malattia.

La Ragioneria Generale dello Stato, in un lontano passato (1997, 1999, 2009), ha precisato che i giorni di sabato (festivo) e di domenica sono da ricomprendere (e computare) in un unico periodo di assenza per malattia, senza soluzione di continuità.

Tuttavia, gli autori del predetto parere non fondano la loro opinione su norme di diritto positivo, sicché si dovrà ritenere che l’efficacia autoritativa delle predette disposizioni non presenta aspetti oggettivamente vincolanti.

Al problema del DSGA che ha redatto il quesito attiene più specificamente il parere che è stato espresso dall’ARAN con le proposizioni che si citano sostanzialmente a memoria: Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio.

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