• mercoledì , 1 Maggio 2024

Concorso docenti: materiali

Scarica qui uno stralcio della bozza di DM, relativo al concorso in oggetto e il relativo Allegato A!

CONCORSO DOCENTI Prove di esame

Concorso docenti _ Programmi di esame

CONCORSO Docenti PARERE CSPI

Concorso Docenti Allegato A

Bozza_decreto_prova_esame_e_programmi_concorso_2016

Prove di esame del concorso

per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola

(bozza DM)

 

Articolo 3

(Articolazione del concorso)

  1. Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all’articolo 5, nell’eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all’articolo 6, nella prova orale di cui all’articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.
  2. I bandi di cui all’articolo 12 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello nazionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili.
  3. Per i primi concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto non è previsto lo svolgimento di test di preselezione per alcun grado di istruzione.

 

Articolo 4

(Prova pre-selettiva)

 

  1. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, ai fini dell’ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutto il territorio nazionale, volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali, nonché della conoscenza di una lingua straniera, prescelta dal candidato tra il francese, l’inglese, lo spagnolo ed il tedesco, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la prova relativa alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese.
  2. I bandi di cui all’articolo 12 disciplinano l’articolazione della prova preselettiva, incluse le modalità di somministrazione e di svolgimento, il numero di sessioni e il loro calendario, il numero di quesiti, la durata della prova e l’eventuale pubblicazione dei quesiti prima della medesima.
  3. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
  4. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.



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Articolo 5

(Prova scritta ovvero scritto-grafica per i posti comuni e di sostegno)

  1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui ai bandi previsti dall’articolo 12, sono ammessi a sostenere una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati, per ciascuna classe di concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto, all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata della prova è pari a 150 minuti.
  2. Per i posti e le classi di concorso comuni, le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento.
  3. Per i posti di sostegno, le prove scritte di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di sostegno, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni disabili.
  4. Per ciascuna delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, due dei quesiti a risposta aperta sono formulati in lingua straniera, sono svolti dal candidato nella medesima lingua e ne accertano anche la competenza almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Il candidato sceglie la lingua tra il francese, l’inglese, lo spagnolo ed il tedesco all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, fermo restando l’accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera è svolta interamente nella relativa lingua.

 

Articolo 6

(Prova pratica anche a carattere laboratoriale)

  1. La prova pratica anche a carattere laboratoriale, quando prevista ai sensi dell’Allegato A, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. La durata, il programma e i contenuti generali della prova sono indicati, per ciascuna classe di concorso, all’Allegato A.
  2. Nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell’Allegato A, la stessa è determinata dalla commissione giudicatrice.

 

 

 

Articolo 7

(Prova orale)

  1. I candidati che, ai sensi dell’articolo 8 hanno superato le prove di cui agli articoli 5 e 6, sono ammessi a sostenere la prova orale.
  2. La prova orale, sia per i candidati di cui al comma 3 che per quelli di cui al comma 4, ha una durata massima complessiva di 45 minuti e si compone:
    1. per massimo 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
    2. per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
  3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari ai sensi dell’Allegato A, nonché per tipologia di posto, ha per oggetto le discipline di insegnamento, secondo il programma di cui al medesimo Allegato A, e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l’inglese, fermo restando l’accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione.
  4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte all’apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di sostegno, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per i posti di sostegno per la scuola primaria, la lingua straniera è obbligatoriamente l’inglese, fermo restando l’accertamento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché della specifica capacità didattica del candidato in relazione alla fascia di età dei discenti.

Articolo 9

(Predisposizione delle prove)

  1. Le tracce delle prove di cui all’articolo 5 sono predisposte a livello nazionale dal Dipartimento per il sistema nazionale di istruzione e formazione, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, e successive modificazioni.
  2. Le tracce delle prove di cui all’articolo 6 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all’Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento.
  3. Le tracce delle prove di cui all’articolo 7 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma di cui all’Allegato A. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

 

Articolo 10

(Programmi di esame e prove specifiche)

  1. L’Allegato A, che è parte integrante del presente decreto, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e, per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso:
    1. i programmi di esame, con l’indicazione delle prove specifiche;
    2. l’articolazione delle prove per ciascun ambito disciplinare;
    3. i contenuti generali di cui all’articolo 6, comma 1.

 

 

 

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