• venerdì , 26 Aprile 2024

Adozione libri di testo

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto da un’insegnante, riguarda l’adozione dei libri di testo per la classe seconda di scuola primaria.

L’autrice del quesito è rimasta perplessa dinnanzi al rilievo che il Comune ha mosso alla scuola relativamente all’adozione dei libri di testo, deliberata dal Collegio dei docenti per la seconda classe di scuola primaria.

L’opposizione del Comune si riferisce alla decisione, assunta dalla scuola, di optare per la scelta alternativa al tradizionale libro di testo.

L’insegnante non ha precisato in che cosa consista la predetta scelta alternativa; si è limitata a dire che è stata adottata dal Collegio dei docenti, su proposta del Consiglio di interclasse.

La risposta al quesito chiama in causa immediatamente la Nota ministeriale prot. n. 2581 del 9 aprile 2914 (adozione libri di testo anno scolastico 2014/15), che, al punto 4, relativamente alla scuola primaria, così recita:

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) nonché il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/15.

Ad un’attenta lettura, il testo trascritto lascerebbe intendere che, essendo venuto meno il vincolo quinquennale per la scuola primaria, per il 2014/15, il Collegio dei docenti potrebbe procedere a nuove adozioni per tutte le classi della scuola primaria.

Ma bisogna avere anche riguardo alle proposizioni che nella predetta nota ministeriale seguono immediatamente quella appena citata e che così possono essere sintetizzate:

Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni  per le classi prime e quarte della scuola primaria, per le classi prime della secondaria di primo grado e per le classi prime, terze e quinte della scuola secondaria di secondo grado.

         Come appare evidente, per le classi seconda, terza e quinta della scuola primaria, la nota ministeriale esclude che si possa procedere a nuove adozioni.  

La disposizione ministeriale sembra apparentemente in contrasto con la legge che ha abolito il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici per 5 anni nella scuola primaria (art.11 della Legge n. 221 del 2012).

Per risolvere il dubbio, appare necessario verificare uno stralcio del  testo del citato art. 11 della Legge n. 221 del 2012, nella cui rubrica, Libri e centri scolastici digitali, si legge:

1-  All’articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133, sono apportate le seguenti modificazioni(omissis).

 2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l’articolo  5  del decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

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