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Differimento della presa di servizio

di Agata Scarafilo

Anche i supplenti potranno differire la presa di servizio, se ammalati. A confermarlo sono le ultime “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze”, diramate dal MIUR per l’anno scolastico 2014-2015. Infatti, nelle “disposizioni comuni” della nota MIUR prot. n. 8481 del 27 agosto 2014, al punto 3, si legge testualmente: “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente Scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (maternità, malattia, infortunio etc…)”.

Così, se in passato lo stato di malattia per un supplente convocato (sia esso docente che ATA) rappresentava unicamente un giustificato motivo per evitare le sanzioni previste dal D.M n. 131/2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze”, oggi la citata  nota del MIUR,  affiancando  ai casi di maternità e di infortunio anche quelli di malattia, dà di fatto la possibilità ad un supplente, avente diritto alla nomina, di posticipare la presa di servizio alla data in cui si sarà definitivamente rimesso in salute.

Ovviamente, trattandosi di una “possibilità” e non di un “obbligo”, la non accettazione di una supplenza, se ad esempio giustificata da una malattia, continua a non essere sanzionabile in quanto non viene meno l’applicabilità del comma 4 dell’art. 8 del D.M n. 131 del 13 giugno 2007, che così recita: “Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.

Si rende necessario chiarire anzitutto che prima della citata nota, che prevede un’estensione al personale a T.D., la mancata assunzione in servizio giustificata da malattia, pur non essendo come già detto sanzionabile, produceva tuttavia altri effetti sul rapporto di lavoro in considerazione della necessità, non derogata per la fattispecie di “legittimo impedimento”, della contestualità della firma del contratto e della effettiva assunzione in servizio. Il rapporto di lavoro, infatti, si perfezionava con la effettiva presa di servizio, non prevedendo, in caso di malattia, diversa decorrenza giuridica, così come invece contemplato da disposizioni di legge nel caso della nomina a tempo indeterminato, di cui si farà cenno in seguito.

La Nota ministeriale prot. n. 8481 del 27 agosto 2014 invece prevede non solo la possibilità di differimento, ma anche gli effetti positivi che da tale possibilità ne derivano, come già accade per il personale da assumere a tempo indeterminato.

Ci si augura, naturalmente, che l’estensione alla malattia non sia il frutto di un errore materiale di trascrizione e che il MIUR faccia seguire ulteriori chiarimenti. Al momento, stando al tenore letterale della nota, non possiamo fare altro che prendere atto di tale novità.

È bene evidenziare a questo punto che il diritto di poter differire la presa di servizio anche per la malattia non è di poco conto, considerato che, ad esclusione dei casi già espressamente contemplati dalla legge [art. 12, comma 2, del CCNL/2007 (maternità), art. 20 del CCNL/2007 (infortunio), C.M.329 15/12/1975, par.IV (servizio militare/civile), e art.81 D.Lgs. 267/2000 (aspettativa amministratori locali)], in via generale il supplente può fruire delle diverse tipologie di assenza solo ed esclusivamente dopo aver perfezionato il proprio rapporto di lavoro con la presa di servizio (prerequisito).

Si tratta in buona sostanza di un’opportunità (indubbiamente più favorevole per il dipendente) che viene estesa al personale a tempo determinato, prescindendo dalla durata e dalla tipologia dell’incarico, di cui nella nota non si fa alcun cenno.

In attesa di istruzioni e chiarimenti, nell’eventualità in cui si dovesse verificare il caso, le segreterie scolastiche cosa dovranno fare?

A parere di chi scrive, si ritiene che necessariamente bisognerà fare riferimento da un lato alle norme di base valide in via generale e dall’altro a quelle norme che pongono delle deroghe per una specifica situazione, ma che possono essere applicate ad un altro caso per affinità.

Così, ad esempio ragionando per analogia con ciò che accade con il personale da assumere a tempo indeterminato, la consequenzialità di tale causa ostativa alla presa di servizio (malattia) produce come effetto, in base al principio sempre valido sancito dall’art. 9 del DPR  del 10 gennaio 1957,  quello di dar vita ad una stipula di un contatto ai soli fini giuridici per il periodo in cui, tenuto conto dell’assenza del titolare o della disponibilità del posto vacante, si è coperti da certificato di malattia. Rifacendoci, invece, ai principi generali dell’ordinamento in materia di sinallagma contrattuale ed al consacrato principio previsto nel comma 1 dell’art. 1460 del codice civile, possiamo affermare che solo con l’effettiva presa di servizio decorreranno i termini anche per il riconoscimento degli effetti economici.

Prendendo, poi, come riferimento un caso analogo di differimento di presa di servizio riconosciuto questa volta anche ai supplenti, come ad esempio il congedo per maternità (astensione obbligatoria o interdizione per gravi complicanze della gestazione), si dovrebbero considerare, gestendo invece la pratica di un supplente che non abbia potuto assumere servizio per malattia (pur avendo accettato l’incarico), da un lato le differenze e dall’altro le affinità. Ovviamente una differenza sostanziale sta nel fatto che il periodo d’assenza per congedo di maternità è da considerarsi (perché lo prevede specificatamente la legge a tutela della maternità) servizio effettivamente prestato e quindi darà diritto al contestuale riconoscimento giuridico ed economico sin dal momento dell’accettazione. Seguendo lo stesso filo logico, invece, non dovrebbero esserci motivi che ostano al riconoscimento, anche per il supplente ammalato (così come accade per il congedo per maternità), della facoltà di accettare una proroga dell’incarico o altre proposte di contratto, a completamento di quello già sottoscritto, in considerazione del diritto acquisito con il primo contratto di supplenza, anche se ai soli fini giuridici. Per quanto riguarda eventuale completamento di orario, poi, si dovrebbe tener conto dell’orario concreto in modo da garantire, in caso di rientro dopo la guarigione, la compatibilità con quello della prima supplenza.

Si ritiene inoltre che anche in caso di malattia, così come accade per i congedi parentali e l’infortunio, vi sarà ovviamente la necessità di perfezionare il contratto di lavoro attraverso la formalizzazione dello stesso.

Infatti, se dovessero permanere fino al rientro del titolare (chiusura del contratto) gli elementi che ostano al raggiungimento della sede di servizio anche per la semplice firma, l’Ufficio di segreteria dovrà comunque far recapitare il contratto al destinatario dell’incarico per la sottoscrizione dello stesso, così come accade per altre tipologie di “legittimo impedimento”.

Se un tempo la scuola doveva, per casi simili, provvedere all’invio del contratto via posta, oggi il problema potrebbe agevolmente risolversi con l’inoltro via PEC del contratto firmato digitalmente dal Dirigente scolastico, che dovrà essere controfirmato, con le stesse modalità (firma digitale), dal supplente impedito a recarsi personalmente in segreteria per ragioni di salute.

 

 

 

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