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Esiste un Codice di abbigliamento per gli studenti?

La censura in chiave sessista rivolta ad una studentessa di un Liceo impone un approfondimento normativo sul tema

Abstract

La singolarità preoccupante della censura, che il 15 febbraio 2022 una insegnante ha improvvidamente rivolto ad una studentessa del Liceo in cui insegnava a titolo di supplente breve, ha proiettato in un alone di  non trascurabile irrilevanza la causa che ha generato la censura pubblica della non incolpevole docente. 

“Oggi infrangeremo il dress code come segno di solidarietà verso la nostra compagna: ci presenteremo a scuola con pantaloncini corti, gonne, pancia  e braccia scoperte”. E’ questa la risposta degli studenti del liceo “Augusto Righi” alle parole, ritenute sessiste, di una professoressa, rivolte a una studentessa.

La stampa, le emittenti televisive e, soprattutto, i social network hanno dato amplissimo rilievo all’episodio, avvenuto al “Righi” la mattina del 15 febbraio scorso: una insegnante supplente temporanea ha ripreso una sua studentessa per l’ abbigliamento, a suo giudizio, non adeguato allo stile che si dovrebbe tenere nella scuola.

L’accaduto riporta alla memoria l’iniziativa che il Ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, propose all’inizio del suo mandato (è stata Ministra della P.I. dall’8 maggio 2008 al 16 novembre 2011),  allorché tutti i giornali e le televisioni parlarono d’ un possibile ritorno fra i banchi delle deamicisiane divise scolastiche. E’ noto, al riguardo, che tante e tali furono le voci di dissenso – frammiste a quelle di tiepido sostegno – all’iniziativa ministeriale, che la Ministra Gelmini insistette tanto nel tentativo di suggerire alle scuole l’adozione di canoni di abbigliamento consoni alla funzione educativa, ma non lo fece con la determinatezza necessaria affinché la sua iniziativa non venisse coperta dal sereno velo dell’oblio.

Oggi, il Dirigente scolastico d’un Istituto di istruzione secondaria del secondo ciclo ha chiesto di sapere se vi siano disposizioni vincolanti dalle quali il Capo d’istituto possa dedurre se sia possibile suggerire  alle studentesse ed agli studenti, con il vincolo prescrittivo proprio delle norme giuridiche,  l’adozione di uno o più modelli di abbigliamento che possano essere confacenti al decoro che si addice ad una istituzione educativa.

Il fatto che la Ministra Gelmini non abbia voluto sostenere la sua iniziativa in modo tale da farla divenire vincolante per le alunne e gli alunni, a giudizio dell’autore del quesito, può essere considerato una prova evidente che, già in quel tempo, l’ordinamento scolastico italiano non conteneva nessuna disposizione che imponesse l’adozione di alcuna divisa, o che prevedesse esplicitamente dei canoni di abbigliamento obiettivamente individuabili.

Si potrà valutare se l’ordinamento giuridico oggi vigente nella scuola abbia subito qualche trasformazione, rispetto alle disposizioni giuridiche che erano in vigore al tempo della Ministra Gelmini e che ora è bene richiamare qui di seguito. 

L’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 1994, attribuisce al Consiglio di Istituto il potere di adottare il Regolamento interno di istituto,   strumento giuridico, questo, di cui, secondo il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse degli studenti della scuola secondaria), il Consiglio di Istituto deve dotarsi per regolare la vita della scuola, ispirandosi ai seguenti principi:

 – La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno opera per garantire la formazione alla cittadinanza, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione;

– La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza del loro senso di responsabilità;

 – Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti;

– Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della istituzione scolastica, gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità, possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

E’ chiaro, quindi, che, in ossequio alla riconosciuta autonomia organizzativa delle singole scuole, le norme su riportate hanno affidato al Consiglio di istituto l’onere di valutare se l’abbigliamento in aula delle studentesse e degli studenti rientri nel diritto del singolo, oppure se la facoltà del discente di vestirsi nel modo ritenuto da lui più confacente alla sua indole debba necessariamente tener conto delle finalità educative che lo Stato ha fissato nelle Indicazioni nazionali per il curriculo e che gli Organi collegiali della singola scuola hanno specificato nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa.

La composizione del Consiglio di istituto, formato quasi pariteticamente dai rappresentanti degli insegnanti e da quelli dei genitori (negli istituti del secondo ciclo con non più di 500 studenti sono previsti sei insegnanti, tre genitori e tre studenti; negli istituti  con più di 500 alunni i rappresentanti degli insegnanti sono otto, mentre i genitori  sono quattro ed altrettanti sono gli studenti) garantisce che la valutazione della opportunità di indicare prescrittivamente delle linee-guida per lo stile di abbigliamento in aula venga fatta con sapiente discernimento e tenendo conto dei diversi orientamenti che sono espressi dalla realtà sociale del territorio in cui opera la scuola.

L’affidamento della presidenza del Consiglio di istituto ad un rappresentante dei genitori, voluta dall’art. 10 del Testo Unico su citato, non è un fattore che può far sottovalutare la partecipazione degli insegnanti alla gestione collegiale del Consiglio, perché la presenza del Dirigente scolastico e quella del rappresentante del personale  Ata fa prevalere numericamente  la complessiva componente interna della scuola nell’assunzione delle decisioni consiliari.

La presenza, poi, nel Consiglio dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti garantisce che sia tenuta in debita considerazione la voce dei titolari del diritto all’istruzione, assicurato dalla scuola. 

Sarà difficile non convenire, pertanto, che, già al tempo in cui la Ministra Mariastella Gelmini sedeva al Palazzo della Minerva di viale Trastevere, le scuole, e soprattutto gli istituti del secondo ciclo di istruzione, non avevano gli strumenti legislativi per adottare obbligatoriamente, come vorrebbe ancora una pur limitatissima parte dell’opinione pubblica, una sorta di divisa, sul modello del grembiule di deamicisiana memoria o sullo stile di abbigliamento degli studenti del Trinity College di Cambridge; oppure per porre dei limiti altrettanto vincolanti all’ espressione della libertà individuale.

Nella memoria del redattore di queste note resta il comma d’un articolo del Regolamento scolastico d’un istituto paritario del secondo ciclo, dove si leggeva: “Le studentesse e gli studenti non possono frequentare le lezioni vestendo abiti sconvenienti”. Il Consiglio della classe  liceale terza “C” irrogò ad uno studente un giorno di sospensione dalle lezioni perché si era presentato in aula vestito in frac. L’eccentrico giovanetto contestò la sanzione tentando di dimostrare, altrettanto eccentricamente, che sarebbe assurdo definire sconveniente l’abito con il quale il Re di Svezia, in marsina, consegna il premio Nobel ad un signore. L’Organo di garanzia del Liceo non ritenne di poter accogliere la  giustificazione dell’intraprendente studente. L’anno scolastico successivo, il Consiglio di istituto integrò il citato  articolo del Regolamento di istituto apponendo, dopo l’aggettivo  sconveniente, l’espressione, “o, comunque, vestendo in fogge di abiti tali che possano essere interpretate come manifestazioni di eccentrico, inconsueto esibizionismo”.

Si hanno elementi che consentono di sostenere che la generalità dei Consigli di istituto delle  scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione hanno  espresso nei Regolamenti di istituto degli orientamenti diretti, almeno velatamente, a contenere la  libertà di vestire in forme non dissonanti con l’atmosfera educativa che la tradizione ha assegnato alla scuola pubblica.

Se, però, rileggendo le cronache di quel che è accaduto al Liceo “Righi” di Roma il 15 febbraio scorso, si tenti di analizzare la successione dei diversi fatti che  sono stati descritti, non sarà difficile notare che l’attenzione del lettore non si è soffermata, come pure ci si poteva aspettare,  sulla singolarità del vestito indossato in aula da una studentessa del Liceo, né sulla opportunità che la scuola tenti di dar linee di orientamento sul modo di vestire delle studentesse e degli studenti; l’attenzione dei lettori appare invece richiamata esclusivamente dall’improvvida frase  con la quale l’insegnante supplente ha censurato la studentessa, per l’espressione che, come scrive il cronista e che questo redattore condivide appieno, attesta la presenza d’un chiaro pregiudizio sessista in chi l’ha pronunciata.

Sicché si potrà rispondere al Dirigente scolastico, il quale  ha formulato il quesito in esame riconoscendo, che nell’ordinamento scolastico attualmente in vigore non  mancano disposizioni innovative che consentano al singolo Consiglio di istituto di inserire nel Regolamento di istituto  una sorta di codice di stile che vincoli le studentesse e gli studenti al rispetto di determinati canoni di abbigliamento in aula.

I limiti che il Regolamento n. 275 dell’8 marzo 1999 ha posto alla funzione normativa, che il Consiglio di istituto deve esprimere nella redazione del Regolamento di istituto, sono desumibili dalla natura di comunità di dialogo, nella quale lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla  pluralità delle idee.

Sin dal marzo del 1999, ogni Consiglio di istituto si è fatto carico di individuare concretamente  tali limiti e, nel farlo, cioè nel decidere se proporre alle studentesse ed agli studenti il modello di stile accademico del Trinity College di Cambridge o quello della divisa deamicisiana, oppure ancora affidandosi alla responsabilità del corpo discente, le diverse componenti del Consiglio di istituto non avranno certamente disatteso le intuitive aspettative delle comunità locali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 297/1994

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento 8 marzo 1999, n.275

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