La valutazione degli esami universitari per l’accesso ai concorsi a cattedra
Come valutare i crediti universitari alla luce del decreto ministeriale n.616 del 10 agosto 2017?
Abstract
La valutazione degli esami sostenuti durante la frequenza del corso di laurea Magistrale, ai fini della certificazione del possesso dei 24 crediti universitari degli ambiti antropologico, psicologico, pedagogico e delle tecnologie didattico-metodologico, richiesti per partecipare ai concorsi a cattedra per l’insegnamento nelle scuole secondarie di I e di II grado, compete all’Università.
Il quesito proviene da un giovane che spera di poter insegnare nelle scuole secondarie di secondo grado, con il possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita nel 2015. In questa prospettiva il giovane ha sostenuto quasi tutti gli esami universitari richiesti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 19, del 14 febbraio 2016, con il quale sono state revisionate le classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento nelle scuole secondarie; la nuova classe di concorso cui si riferisce il neo-dottore è contraddistinta dal codice A046: scienze giuridiche ed economiche. L’esame mancante nel piano di studi del giovane, rispetto a quelli previsti dalla predetta classe di concorso A046 è quello di istituzioni di diritto pubblico, esame, questo, che è stato individuato con il codice IUS9 dal Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000, E’ doveroso specificare che il D.M. appena citato ha rideterminato i settori scientifico-disciplinari in cui sono articolati i corsi di studio universitari; tale codice rientra nell’area 12, che si può leggere nell’allegato A, unito nel medesimo D.M. del 4 ottobre 2000.
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Il Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000 ha rideterminato i settori scientifico-disciplinari in cui sono articolati i corsi di studio universitari
Orbene, è interesse del predetto aspirante insegnante sapere se possa avvalersi testualmente: dell’omogeneità con Diritto Costituzionale IUS 08.
Si ritiene di dare il richiesto apporto consultivo citando il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale sono state specificati i criteri che, in fase transitoria, il Ministero ha fissato perché gli interessati possano individuare i 24 crediti formativi universitari, o accademici, che costituiscono requisiti di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, così da consentire agli aspiranti insegnanti di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione ai concorsi a cattedre.
Il Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017, fissa i criteri che, in fase transitoria, servono per individuare i 24 crediti formativi universitari, o accademici, che costituiscono requisiti di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado
Il 5° comma dell’art. 3 del citato D.M. n. 616 così recita: Al termine del percorso, l’istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. Detta certificazione assolve al requisito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b) del decreto legislativo.
Le predette disposizioni non consentono al redattore di questa risposta dire se il superamento dell’esame di dritto costituzionale, sostenuto dal giovane, possa essere valutato, ai fini della valutazione del possesso dei prescritto 24 CFU, surrogatorio del richiesto esame di istituzioni di diritto pubblico. Compete, ovviamente, all’Università pronunciarsi al riguardo.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica n. 19, del 14 febbraio 2016
Decreto Ministeriale del 4 ottobre 2000
Decreto Ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017

