• venerdì , 26 Aprile 2024

Permesso retribuito

Il quesito riguarda la concessione di un permesso retribuito per l’espletamento di visita specialistica.

L’autore del quesito ha chiesto il parere di questa rivista circa interpretazione dell’art. 55 septies, comma 5 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, nel testo che è derivato dalla  novella apportata dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013).  Articolo che così recita:

Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche, od esami diagnostici, ilpermesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

         Come il redattore di questa rubrica ha evidenziato in una risposta ad un precedente quesito, la disposizione appena trascritta è stata oggetto della   Circolare n.2 del 2014, richiamata anche dall’autore del quesito, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dato un’interpretazione restrittiva al comma citato, disponendo che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche, od esami diagnostici possono essere concesse soltanto a titolo di permesso retribuito. In sostanza, il Dipartimento predetto ha escluso che tali assenze possano essere concesse a titolo di malattia, alla stregua di quanto è previsto dall’art. 17 del CCNL della Scuola.

Con il quesito in esame si chiede se sia legittimo concedere al dipendente un giorno intero di permesso retribuito, per consentirgli di sottoporsi ad una visita specialistica, fissata per le ore 11.00 del giorno cui il permesso si riferisce.

Il dubbio di chi ha rivolto il quesito è nato dall’inciso attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico, che si legge nel testo legislativo riportato all’inizio di questa risposta

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment